(omissis)/2016 Neg. Ass.
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo
NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE
– art. 6 d.l. n. 132/2014 conv. con modif. nella l. n. 162/2014 –
Il P.M.
Letti gli atti del procedimento sopra numerato riguardante l’accordo di scioglimento del matrimonio raggiunto con atto del 15 marzo 2016 a seguito di negoziazione assistita intercorsa tra i coniugi separati (omissis) e (omissis), rispettivamente assistiti dagli Avv.ti (omissis) e (omissis);
OSSERVA
I – In punto di ammissibilità dell’istanza di autorizzazione occorre nella specie verificare la legittimità della negoziazione e del conseguente accordo laddove i patrocinatori delle parti, giusta la disposizione dell’art. 5, comma 2, del decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazione nella legge n. 162/2014, certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Al fine di spiegare la ratio dell’incombenza certificatoria occorre tuttavia svolgere una necessaria premessa.
II – L’art. 6 del decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014, consente, com’è noto, di pervenire a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio attraverso un procedimento di negoziazione tra le parti tendente a raggiungere un accordo per l’efficacia del quale la legge prescrive il vaglio del Procuratore della Repubblica nella duplice forma del nulla-osta, in carenza di prole minore, incapace o anche di prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e della autorizzazione, in presenza invece di alcuna delle situazioni anzidette, a fronte delle quali il P.M. è chiamato a scandagliare la rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli. In quest’ultimo caso, in assenza di delibazione favorevole circa la rispondenza dell’accordo all’interesse della prole il P.M. è tenuto a rimettere la decisione al Presidente del Tribunale che deciderà in merito previa audizione delle parti.
Il provvedimento del P.M., sia nell’una che nell’altra forma, abilita le parti agli adempimenti ai sensi del comma 3 della disposizione in oggetto ed esso, pur conferendo all’accordo il crisma della sua regolarità e conformità a legge, non costituisce tuttavia titolo della separazione o del divorzio che resta pur sempre funzionalmente e cronologicamente l’accordo (cfr. comma 3: «L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica [continua..]