N. (omissis)/2016 Neg. Ass.
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo
NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE
– art. 6 d.l. n. 132/2014 conv. Con modif. Nella l. n. 162/2014 –
Il P.M.
Letta la richiesta depositata il 23 febbraio 2016 dall’Avv. (omissis) con la quale chiede autorizzarsi l’accordo di separazione personale raggiunto con atto del 17 febbraio 2016 a seguito di negoziazione assistita intercorsa tra esso (omissis), assistito in proprio in quanto Avvocato, e il coniuge (omissis), assistita dall’Avv. (omissis);
OSSERVA
In punto di ammissibilità dell’istanza occorre nella specie verificare la legittimità della negoziazione e del conseguente accordo in quanto raggiunto da due coniugi, uno dei quali – (omissis) – assistito in proprio rivestendo egli la qualità di Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Palermo;
Al riguardo va premesso che l’art. 6 del decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014, consente di pervenire a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio attraverso un procedimento di negoziazione tra le parti tendente a raggiungere un accordo per l’efficacia del quale la legge prescrive il vaglio del Procuratore della Repubblica nella duplice forma del nulla-osta, in carenza di prole minore, incapace o anche di prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e della autorizzazione, in presenza invece di alcuna delle situazioni anzidette a fronte delle quali il P.M. è chiamato a scandagliare la rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli. In quest’ultimo caso, in assenza di delibazione favorevole circa la rispondenza dell’accordo all’interesse della prole il P.M. è tenuto a rimettere la decisione al Presidente del Tribunale che deciderà in merito previa audizione delle parti.
Il provvedimento del P.M., sia nell’una che nell’altra forma, abilita le parti agli adempimenti ai sensi del comma 3 della disposizione in oggetto ed esso, pur conferendo all’accordo il crisma della sua regolarità e conformità a legge, non costituisce tuttavia titolo della separazione o del divorzio che resta pur sempre funzionalmente e cronologicamente l’accordo (cfr. comma 3: «L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio»).
Ora, al di là dell’inedito coinvolgimento del Procuratore della Repubblica nel rito de quo – coinvolgimento pur [continua..]