1. Premessa - 2. Soggetti dell’adozione e requisiti - 3. Natura dell'adozione - 4. Consensi - 5. Assensi - 6. Effetti dell’adozione - 7. Decorrenza degli effetti dell’adozione - 8. Casi di revoca dell’adozione - 9. Cessazione degli effetti dell’adozione - NOTE
La l. n. 184/1983 ha soppresso dal nostro ordinamento l’adozione ordinaria dei minori, ma ha mantenuto la presenza di tale istituto relativamente alle persone maggiorenni [1]. Si tratta di una scelta dettata dall’esigenza di trasmissione del nome e del patrimonio, e non certamente dall’esigenza di fornire una nuova famiglia ad un soggetto. Infatti, l’adottato maggiorenne antepone (e non aggiunge) il cognome dell’adottante (mantenendo quindi il suo cognome di origine), il figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto sostituisce il cognome dell’adottante al suo (art. 299 c.c.); il Tribunale non deve più, almeno esplicitamente, preoccuparsi della «buona fama» dell’adottante (art. 312 c.c.): siccome si tratta di persone maggiorenni e capaci, il legislatore ha preferito che le parti private direttamente interessate valutino in totale autonomia l’opportunità dell’adozione di maggiorenne; inoltre, il Tribunale pronuncia sentenza di adozione (modifica effettuata con la novella del 2001) (art. 313 c.c.), ciò che garantisce stabilità al nuovo rapporto. Nonostante le pronunce in materia di adozione di maggiorenni non siano frequenti, spesso l’istituto in questione viene utilizzato non soltanto per trasmettere il nome ed il patrimonio, bensì anche per vestire di una veste giuridica un rapporto personale ed affettivo che spesso si costituisce tra coniuge e figlio dell’altro coniuge, vedovo o divorziato o a quello creatosi, a seguito di un affidamento (non temporaneo) che si è prolungato, ma non può evidentemente proseguire oltre la maggiore età dell’affidato (anche l’adozione di minore in casi particolari risponde a tale scopo, ma con maggiori ostacoli e complicazioni: casi tassativi, consenso del legale rappresentante, per il minore infra-quattordicenne, oltre che assenso dei genitori) [2]. Proprio in relazione a tali indite funzioni si potrebbe scorgere il senso di una successiva pronuncia della Corte costituzionale [3], che ha eliminato un divieto connaturato all’adozione fin dall’epoca romana: l’esistenza di figli dell’adottante: ciò nella prospettiva di una maggiore garanzia per l’adottato.
I soggetti dell’adozione di maggiorenne sono l’adottante (genitore adottivo) e l’adottando (figlio adottivo). I requisiti affinché si possa dar luogo all’adozione di maggiorenne sono variegati. L’art. 291 c.c. richiede che l’adottante abbia compiuto i trentacinque anni di età e superi almeno di diciotto anni l’età dell’adottando; soltanto in casi eccezionali il Tribunale può autorizzare l’adozione ad un adottante che abbia raggiunto, almeno, l’età di trent’anni, ferma restando la differenza di diciotto anni. Tale differenza è da sempre inserita tra le condizioni dell’adozione. Ne è evidente la ragione: costituendosi un rapporto di filiazione in virtù della legge – seppure peculiare stante la maggiore età dell’adottato – si vuole che esso «imiti la natura» e sia il più possibile assimilabile alla filiazione biologica. Tuttavia, per una palese svista del legislatore del 1983, non si è coordinato l’art. 291 c.c. con le innovazioni della l. n. 184, che ha soppresso l’adozione ordinaria di minori. Posto dunque che l’adottando debba aver compiuto i diciotto anni, ci si chiede quale debba essere l’età minima dell’adottante. Non essendovi stata esplicita abrogazione dell’art. 291 c.c. riguardo ai requisiti dell’età, la norma deve intendersi in vigore nella parte in cui non contrasti con altra norma successiva. Non si può certo sostenere che non operi più la differenza di età di diciotto anni tra adottante e adottando, ma da ciò deriva l’abrogazione implicita dell’art. 291 c.c. nella parte in cui prevede i trentacinque anni, come limite minimo di età dell’adottante, e in circostanze eccezionali, i trenta. Se l’adottando deve essere maggiorenne e la differenza di età con l’adottato di diciotto anni, è dunque matematico che l’adottante non potrà avere meno di trentasei anni [4]. Una tradizionale condizione per rendere valida l’adozione era che l’adottante non avesse figli legittimi; si affermava infatti che scopo dell’adozione fosse quello di dare un figlio a chi non ne aveva potuto o voluto avere: una previsione evidentemente posta a tutela (soprattutto patrimoniale) dei membri della famiglia [continua ..]
Per l’adozione, ai sensi dell’art. 296 c.c., sono richiesti il consenso sia dell’adottante sia dell’adottando: il problema del consenso nell’adozione si ricollega peraltro strettamente a quello sulla natura stessa dell’istituto, e su tale aspetto la disputa, soprattutto in dottrina, è risalente. Sotto la vigenza del codice civile del 1865, era prevalente in dottrina la concezione contrattualistica che trovava qualche riscontro nel dato normativo: era più in evidenza la volontà delle parti, e si precisava così che adottante e adottando «vengono all’atto del loro reciproco consenso» (art. 213 c.c.); che è presentato alla Corte l’atto di adozione per l’omologazione (art. 214 c.c.); l’adozione «viene ammessa dalla Corte d’appello» e «produce i suoi effetti dalla data del consenso» (art. 217 c.c.). Tuttavia, a rendere incerta fin da allora la fondatezza della teoria contrattualistica, vi era la previsione per cui «finché il decreto non è emanato, adottante e adottando possono revocare il consenso» (art. 217 c.c.), senza responsabilità di alcun genere [15]. Il codice civile del 1942 elimina invece anche letteralmente le disposizioni che potevano fornire qualche appiglio alla tesi contrattualistica: dunque, non si accenna più all’«atto del consenso» e gli artt. 296 e 297 c.c. precisano che «si richiede per l’adozione il consenso dell’adottante e dell’adottando»; inoltre, non si parla più di «omologa», e si chiarisce che «l’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia» [16]. Ci si chiede dunque come si configuri il consenso nell’adozione. Talora si è sostenuto che esso abbia una sua autonomia e si inquadri tra i negozi giuridici familiari [17]. Prescindendo però dalle incertezze di tale categoria, occorre osservare come nella disciplina vigente non sembri ravvisarsi un qualche appiglio a tale assunto. Si può dunque affermare che i consensi, come anche gli assensi, siano meri presupposti (o, al più, condiciones iuris) dell’adozione, che è un atto giudiziale [18]. Il Tribunale verifica l’esistenza dei consensi e degli assensi, come l’adempimento delle condizioni di legge, e la [continua ..]
Si è già avuto modo di osservare che per la prestazione del consenso è necessaria la capacità di agire dell’adottante e dell’adottando: è esclusa la prestazione da parte dell’interdetto giudiziale e legale; per il soggetto legalmente capace deve comunque sussistere, al momento della prestazione, la capacità di intendere e di volere. Si tratta di requisiti che devono sussistere sino alla pronuncia di adozione: fino a tale momento il consenso può essere liberamente revocato, salvi i casi di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere [22]. Ci si domanda poi cosa accada qualora l’incapacità (presente all’atto del consenso) venga meno al momento dell’adozione. È vero che l’adottante e l’adottando potrebbero revocare il consenso stesso, ma pure avere interesse a che si accerti la loro incapacità alla prestazione. Essi, dunque, potrebbero impugnare il procedimento. La natura stessa dei consensi (meri presupposti del provvedimento, i cui effetti sono regolati dalla legge) esclude che si possano apporre ad essi termini o condizioni. Non si può invece negare che i vizi del consenso (disciplinati in materia contrattuale) rilevino anche per l’adozione: il consenso è un mero presupposto dell’adozione, ma deve esprimersi liberamente e regolarmente, senza ostacoli o impedimenti; non si parlerà peraltro di nullità o di annullabilità dell’atto di consenso [23], bensì di motivo di impugnazione del provvedimento per carenza o irregolarità di un presupposto. L’errore di fatto sembra rilevare soltanto quando cada sull’identità della persona, non sulle sue qualità: i casi tassativi in ambito matrimoniale non possono essere automaticamente trasposti in materia di adozione [24]. Sono inoltre varie le ipotesi di errore di diritto: ad esempio, l’adottante ritiene di poter adottare l’adottando escludendolo però dalla successione, oppure l’adottando ritiene di non dover anteporre il cognome dell’adottante al proprio, ecc. Anche la violenza vizia l’adozione di un maggiorenne ed essa potrebbe rilevare anche se priva del requisito della gravità previsto per i contratti, non essendo prevista alcuna tutela dell’affidamento in materia di adozione di maggiorenne [25]. Quanto al dolo, [continua ..]
Per l’adozione, ai sensi dell’art. 297 c.c., occorrono l’assenso dei genitori dell’adottando e del coniuge dell’adottante e dell’adottando. Mentre quindi il consenso è espresso dalle parti del costituendo rapporto, l’assenso è prestato da soggetti estranei ad esso (genitori e coniuge) e costituisce una sorta di controllo esterno a tutela della compagine familiare (non si vuole che l’adozione di un soggetto maggiorenne estraneo alla famiglia comporti turbamenti o deterioramento nei rapporti preesistenti). Talora tuttavia, per l’assenso del coniuge dell’adottante e per quello dei figli si aggiunge l’interesse personale a che non sia leso il proprio diritto successorio ed alimentare [27]. La funzione e la disciplina dei consensi e degli assensi è pertanto diversa: il consenso deve essere prestato personalmente, mentre l’assenso può essere prestato anche da un rappresentante. Inoltre, l’adozione di maggiorenne non può mai prescindere dal consenso, mentre a talune condizioni essa può prescindere dall’assenso. L’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando è richiesto se non vi è separazione legale [28] (qualora vi fosse soltanto una mera separazione di fatto si richiederebbe l’assenso seppure anch’essa rilevi: è sempre vincolante l’assenso del coniuge convivente, pertanto in caso di separazione di fatto, se vi fosse rifiuto ingiustificato, si potrebbe comunque pronunciare l’adozione in quanto la separazione di fatto allenta il vincolo coniugale [29]). Un caso peculiare è quello dell’adozione del maggiorenne da parte di entrambi i coniugi: in tale ipotesi non è evidentemente richiesto l’assenso del coniuge dell’adottante in quanto già espresso per il solo fatto di aver richiesto l’adozione. Per i genitori dell’adottando l’assenso è un mezzo di tutela dell’ordine della famiglia [30]; anche in tal caso, qualora il rifiuto fosse ritenuto ingiustificato, può essere pronunciata l’adozione, salvo che si tratti di genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Ma evidentemente, ancora una volta, un legislatore troppo affrettato non ha saputo coordinare tutta la disciplina alle innovazioni della l. n. 184/1983: se non vi sono [continua ..]
L’adozione attribuisce all’adottato uno status assimilabile, ma non identico, a quello del figlio. L’art. 299 c.c. disciplina analiticamente le diverse possibilità, e l’innovazione più rilevante in materia è che l’adottato assuma il cognome dell’adottante e lo anteponga al proprio. La previsione ha così posto fine a gravi incertezze interpretative precedenti: la normativa anteriore si limitava a precisare che «l’adottato aggiunge al proprio il cognome dell’adottante», e, secondo l’interpretazione prevalente, ma non univoca, lo posponeva. Il legislatore del 1983 ha voluto evidentemente attribuire una netta preminenza allo stato adottivo rispetto a quello originario, ma il principio è stato variamente criticato soprattutto per la sua rigidità [33]. Non sono ammesse eccezioni: l’adottando che volesse soltanto aggiungere e non anteporre il cognome dell’adottante, non avrebbe altra scelta che rinunciare all’adozione. Alcune regole specifiche erano state dettate per il figlio nato fuori del matrimonio: la norma precisava che, se non era stato riconosciuto dai genitori, egli assumeva “soltanto” il cognome dell’adottante, e dunque lo sostituiva al suo. Ma tale cognome lo aveva accompagnato nelle vicende della vita e magari con esso era conosciuto in una cerchia più o meno ampia: al riguardo è intervenuta la Consulta, dichiarando costituzionalmente illegittima la norma [34]. Esisteva tuttavia un’ulteriore previsione, per la quale il riconoscimento successivo all’adozione non fa assumere all’adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. Occorre precisare che l’adottato potrebbe impedire il riconoscimento negando il suo consenso (soprattutto considerando che il genitore ha tardato almeno diciotto anni a compiere un atto che era quantomeno moralmente dovuto); se comunque egli presta il consenso, non si vuole che si verifichi un nuovo mutamento del cognome, e si ribadisce così la preminenza dello stato adottivo. Del tutto superflua appare, invece, la precisazione per cui il figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto da entrambi i genitori assume il cognome dell’adottante; è evidente che si tratta di una specificazione del principio generale sopra indicato: assunzione significa, anche in questo caso, anteposizione, non [continua ..]
7. Decorrenza degli effetti dell’adozione Gli effetti dell’adozione decorrono dalla data della pronuncia, che è pertanto immediatamente esecutiva. Le parti, tuttavia, sino alla sentenza possono revocare il consenso e – anche se non è esplicitamente previsto – tale facoltà dovrebbe sussistere anche per gli assensi: la volontà deve permanere fino al momento della pronuncia. D’altra parte, una volta che il consenso (o l’assenso) sia stato espresso, si presume che esso continui a sussistere: non dovrà certamente il giudice effettuare accertamenti o controlli successivi, e sarà onere della parte interessata comunicarne la revoca [43]. La norma prevede esplicitamente l’ipotesi di morte dell’adottante: il rispetto della volontà del defunto (si presume che avrebbe mantenuto il consenso, non avendolo mai revocato prima della morte), ed un’evidente scelta di favore verso l’adozione stessa, hanno suggerito al legislatore di disporre che «si possa procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione» nonostante il suo decesso. Gli effetti saranno quelli che si verificherebbero se l’adottante fosse in vita: è palese peraltro che, se essi decorressero dalla data del provvedimento, non vi sarebbe trasmissione del patrimonio dell’adottante, essendosi la successione aperta quando l’adottando era ancora un estraneo per l’adottante. Di qui la previsione di decorrenza degli effetti (dunque anche per la trasmissione del patrimonio) dalla data della morte dell’adottante [44].
La revoca dell’adozione, con la quale viene meno ogni effetto di essa (cognome, diritti successori, alimentari, ecc.) può essere pronunciata soltanto per fatti tassativi e particolarmente gravi – comunque sopravvenuti rispetto alla pronuncia – più gravi e limitati rispetto ad altre situazioni per certi versi ad essa assimilabili (si tratta di una sorta di sanzione privata ad un comportamento particolarmente negativo del soggetto): l’indegnità a succedere ex art. 463 c.c. e la revocazione della donazione ex art. 801 c.c. (evidentemente si vuole circondare l’istituto, per le sue rilevantissime conseguenze sullo status dei soggetti, di particolari garanzie di stabilità). Uniche cause di revoca sono l’indegnità dell’adottante e dell’adottato, non più le ragioni di buon costume – previste invece dalla disciplina anteriore – che venivano generalmente collegate all’esigenza di protezione del fanciullo [45]. Quanto all’“indegnità” dell’adottante, l’art. 306 c.c. ne chiarisce il contenuto. Si tratta di ipotesi tassative e non suscettibili di interpretazione analogica: l’adozione può revocarsi quando l’adottato abbia attentato alla vita dell’adottante o del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di un delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. Si tratta di ipotesi più circoscritte (e gravi) rispetto ai presupposti dell’indegnità a succedere e della revocazione della donazione: nel primo caso vengono in considerazione l’omicidio (tentato o consumato), la denuncia o testimonianza calunniosa, vari comportamenti negativi in ordine al testamento; nell’altro caso vengono invece in considerazione varie ipotesi di reato (violenza sessuale, lesioni gravi, ecc.). Non occorre dimenticare che i delitti contro il patrimonio, indicati dal Titolo XIII, Libro II, del codice penale (e tra essi rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione) non sono punibili qualora commessi in danno dell’adottante o dell’adottato (art. 649 c.p.). Il riferimento a precise ipotesi di reato (delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni, ma pure “attentato alla vita”, facilmente inquadrabile nella figura dell’omicidio [continua ..]
Gli effetti dell’adozione cessano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, che ha pertanto efficacia costitutiva: da quel momento viene meno lo status di figlio adottivo, e l’adottato perde il cognome, i diritti successori ed alimentari (così anche i figli di lui che, nati dopo l’adozione, avessero acquistato il cognome dell’adottante). Si è preferita l’efficacia ex nunc, perché si tratta di fatti verificatisi successivamente alla pronuncia di adozione, ma è prevista un’eccezione a tale principio: in un’ipotesi tassativa (costituita dal decesso dell’adottante per fatto imputabile all’adottato), gli effetti retroagiscono a tale momento, ma limitatamente ai diritti successori. Tale eccezione si spiega agevolmente: se l’adottato uccide l’adottante, si apre la successione, e l’adottato sarebbe erede proprio perché gli effetti della revoca decorrerebbero da un momento successivo, vale a dire dal passaggio in giudicato della sentenza. Va precisato peraltro che l’adottato dovrebbe comunque considerarsi indegno a succedere; dunque anche per tale ragione i rapporti successori non si costituirebbero (ma potrebbero costituirsi per rappresentazione con i discendenti di lui). È appena il caso di osservare che non pare accettabile la tesi per cui l’effetto retroattivo riguardi tutte le ipotesi di revoca per fatti commessi dall’adottato, ove sopravvenga (per cause naturali o comunque estranee al comportamento dell’adottato stesso) il decesso dell’adottante. Prescindendo dall’argomentazione letterale, per cui dovrebbe esservi quantomeno un segno di interpunzione tra i due presunti requisiti – morte dell’adottante e fatto imputabile all’adottato –, indicati dall’art. 309 c.c., il riferimento a tale secondo elemento sarebbe tuttavia del tutto superfluo. Se invece la revoca dipendesse dal comportamento dell’adottante, e questi fosse deceduto, spetterebbe all’adottato valutare se promuovere o meno il relativo giudizio e, del resto, egli, ove lo ritenesse, potrebbe rinunciare all’eredità (peraltro potrebbero accettarla i discendenti). Nessuna eccezione, comunque, se muore l’adottato per fatto imputabile all’adottante: quest’ultimo non sarebbe erede, pertanto, anche in tal caso gli effetti [continua ..]