«Ma quante domande fanno i nostri bambini adottati! E come cominciano presto!
A quattro anni già stanno lì a chiedere della “pancia”, e non si fermano più, continuano quando hanno cinque, sei anni, fino a quando sono un po’ più grandi.
E non sempre è facile rispondere, perché non è un argomento facile parlare delle pance, quelle “nostre” e quelle “loro”, delle loro mamme. Così che ci colgono impreparati, mentre noi vorremmo dare le risposte giuste, fin da subito, come loro assolutamente vogliono, e come hanno diritto di avere» [1].
1. L’adozione internazionale e il procedimento per la dichiarazione di idoneità - 2. La Commissione per l’Adozione Internazionale - 3. Ricerca dell’Ente Autorizzato - 4. L’incontro tra il bambino e i genitori adottivi - 5. Il rientro in Italia e il post-adozione - 6. Un po’ di numeri - 7. Conclusioni - NOTE
Con il termine “adozione internazionale” ci si riferisce a quella adozione di un minore il cui stato di abbandono, e quindi di adottabilità, siano stati dichiarati dall’autorità di un paese straniero. Secondo la Commissione per le Adozioni Internazionali, si tratta di uno strumento per arricchire l’aspetto multiculturale e multirazziale della nostra moderna società. La l. 31 dicembre 1998, n. 476 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale”, pubblicata nella G.U. 12 maggio 1999, n. 8, ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale disciplinando la materia agli artt. da 29 a 43, l. n. 184/1983, colmando così un vuoto legislativo e regolamentando quello che era stato fino a quel momento il così detto fai da te, in tema di adozione internazionale. L’ entrata in vigore della predetta legge avviene il 27 gennaio 1999, ma si è dovuto attendere il d.p.r. 1° dicembre 1999, n. 492 sulla “Regolamento per la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni Internazionali” che, in data successiva, 18 ottobre 2000, ha formato il primo albo degli Enti Autorizzati allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale con l’inserimento di 45 Enti. Successivamente, nel 2001, la l. n. 149 intitolata “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la ‘Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori’”, ha regolamentato l’istituto dell’adozione nazionale, lasciando inalterata la disciplina internazionale, salvo inserire all’art. 35 l’obbligatorietà dell’ascolto del minore che abbia raggiunto i 12 anni di età. Si è quindi assistito, all’interno del nostro ordinamento, alla regolamentazione prima dell’adozione internazionale e poi nazionale. L’art. 29 della citata l. n. 476/1998 sancisce che l’adozione di minori stranieri «ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29 Maggio», ispirati alla: – centralità al di sopra di ogni altra [continua ..]
Nel paragrafo precedente abbiamo sottolineato come la legge sull’Adozione Internazionale abbia messo la parola fine al così detto fai da te, che regnava fino a prima della sua entrata in vigore. Con la predetta legge è stata creata una Commissione che ha funzione di controllo e di coordinamento sull’Adozione Internazionale, operando in sinergia con gli Enti Autorizzati e garantendo che le adozioni dei bambini stranieri «avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione». La Commissione è l’Autorità Centrale referente dei paesi esteri, istituita in base alla Convenzione dell’Aja che, come vedremo, svolge potere di verifica e controllo sugli Enti, autorizzando l’ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione [4]. Un compito assai importante della CAI è anche quello di promuovere la cultura dell’adozione. Il suo Presidente viene nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che lo sceglie tra magistrati di provata esperienza nel settore minorile, assicurandone competenza e operatività. La CAI, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è composta da un Presidente, da un vice Presidente e dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Ministro per la Funzione Pubblica, del Ministro per Le Pari Opportunità, del Ministro per gli Affari Esteri, del Ministro della Pubblica Istruzione, del Ministro per il Lavoro e le Politiche sociali, del Ministro dell’Interno, del Ministro della Giustizia, del ministro della Salute, del Ministro dell’Economia e delle Finanze; fanno parte del CAI anche i rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e dalle associazioni familiari a carattere nazionale, nonché tre esperti. La Commissione svolge varie funzioni e compiti. I più importanti riguardano: la collaborazione con le Autorità Centrali, la proposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale, la redazione di criteri per l’autorizzazione all’attività degli Enti previsti dall’art. 39 ter della legge sull’adozione, l’autorizzazione all’attività degli Enti medesimi, [continua ..]
Abbiamo detto all’inizio del precedente paragrafo che l’entrata in vigore della l. 31 dicembre 1998, n. 476 avviene il 27 gennaio 1999, ma che si è dovuto attendere il d.p.r. 1° dicembre 1999, n. 492 “Regolamento per la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le Adozioni Internazionali” che, in data successiva – il 18 ottobre 2000 – ha formato il primo albo degli Enti Autorizzati allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale. L’Ente autorizzato è infatti l’organo a cui la coppia aspirante all’adozione internazionale deve rivolgersi entro un anno dal rilascio del decreto di idoneità. La coppia è libera di orientarsi verso qualunque paese, ma non può prescindere dal farlo attraverso l’Ente, trattandosi di un passaggio obbligato, perché l’adozione internazionale possa perfezionarsi. Ogni Ente ha l’autorizzazione a svolgere le pratiche in specifici paesi. Esistono paesi in cui, affinché l’Ente italiano possa operare, è necessario un ulteriore passaggio e requisito da parte del paese straniero. È una fase di estrema delicatezza e centralità. L’Ente prescelto deve tutelare sia i genitori aspiranti che il bambino, svolgendo tutte le pratiche necessarie per portare a termine la procedura. Ai sensi dell’art. 31, l. n. 184/1983, l’Ente Autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione, dovrà informare gli aspiranti genitori sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione. I compiti dell’Ente sono i seguenti: «svolgere le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all’adozione tra quelle con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare; raccogliere dall’autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare, accertandosi che venga corredata di tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, delle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita»; [continua ..]
«Nell’attesa, quante fantasie, quanti sogni sull’incontro! A occhi aperti s’immagina quel paese lontano, un istituto, un gruppo di bambini, e nel mezzo lui o lei, quello “nostro”. Lo riconosceremo? ci riconoscerà? Quante ansie: piacerò? Mi accetterà? Tutto è cominciato con quella fotografia, inviata dall’Ente Autorizzato, con quel nome e quelle poche notizie ... C’è chi preferisce non pensarci e non sognare: “Preferisco non sapere niente, così ci penso meno” Perché, se poi dovesse andare male ...» [5]. Siamo nella seconda fase del percorso adottivo, quella in cui l’Ente Autorizzato al quale la coppia si è rivolta inizia e sostiene la procedura di adozione nel paese estero scelto dagli aspiranti genitori adottivi. In questa fase, che come predetto si svolge all’estero, l’Ente ha già ricevuto dall’autorità straniera la proposta di incontro tra il bambino e gli aspiranti genitori adottivi. Inoltre, li ha già informati e avuto da loro il consenso per svolgere tutte le pratiche necessarie. Il momento è assai delicato perché può chiudersi con un parere positivo dell’autorità straniera. In tal caso, l’Ente preposto trasmette gli atti e le relazioni sull’abbinamento alla CAI in Italia, attestando che sussistono tutti i presupposti e requisiti richiesti dalla legge In caso di esito negativo, invece, viene sempre operata la trasmissione, da parte dell’Ente alla Commissione in Italia, sui motivi per i quali l’abbinamento non si è dimostrato essere positivo nell’interesse del bambino, senza preclusione per possibili altri abbinamenti futuri. La procedura è regolamentata dall’art. 31, l. n. 183/1984. La Commissione per l’Adozione Internazionale, ricevuti gli atti di cui all’art. 31 e valutate le conclusioni dell’ente incaricato, dichiara che l’adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l’ingresso e la residenza permanente in Italia.
Ai sensi dell’art. 34, l. n. 184/1983, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione, o di affidamento a scopo di adozione, gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. Infatti, ricevuta dall’Ente Autorizzato tutto quanto documentalmente necessario sull’incontro avvenuto all’estero e sul consenso prestato dai coniugi, la CAI autorizza l’ingresso e la permanenza del bambino adottato in Italia, in conformità alle disposizione di legge. Da questo e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli Enti locali e gli Enti Autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari – i genitori adottivi e il minore – riferendo al Tribunale per i Minorenni sull’andamento dell’inserimento e segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile del luogo di residenza dei genitori. Ecco che così si forma la nuova famiglia multietnica.
Non è facile riportare i dati relativi al numero di adozioni internazionali dal momento dell’entrata in vigore della legge ad oggi. L’ultimo rapporto statistico della Commissione risale a quello effettuato sui fascicoli nell’anno 2013. Inoltre non esiste un obbligo preciso per la Commissione di pubblicazione dei dati, mentre tale incombente grava sugli Enti Autorizzati. La banca dati relativa ai minori adottabili e alle coppie disponibili all’adozione è operativa soltanto in 11 Tribunali per i Minori sui 29 esistenti in Italia [6]. Dal sito della CAI possiamo riportare la notizia che l’Italia è «in controtendenza rispetto al calo delle adozioni internazionali di tutti gli altri Paesi di accoglienza (16/05/2016)» [7]. La Commissione afferma che «per gli anni 2014-2015 sarà presentato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali uno studio approfondito su dati e prospettive nelle adozioni internazionali che esamina analiticamente la situazione delle adozioni internazionali portate a compimento dalle famiglie italiane, comparando i dati italiani con quelli di altri paesi e analizzando i contesti dei singoli Paesi di origine, sia in riferimento ai cambi di legislazione sia alle mutate condizioni politiche e sociali. L’Italia, sulla base della tabella dei dati che viene pubblicata si conferma come primo paese di accoglienza in Europa per numero di minori adottati, secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti». Ma, nonostante tale dato, si registra, a fronte di una sostanziale stabilità dal 2010 al 2013 delle adozioni nazionali, un calo significativo di quelle internazionali anche attraverso il dato relativo alla richiesta di disponibilità all’adozione internazionale. La prima raccomandazione del predetto rapporto CRC 2016 si rivolge proprio al Ministro della Giustizia chiedendo «la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei minori adottabili e delle coppie disponibili all’adozione». Sempre secondo l’VIII rapporto CRC 2016, gli Enti Autorizzati riportano «la difficoltà di poter contare su un numero sempre minore di coppie idonee tra cui poter scegliere per effettuare il miglior abbinamento possibile». Le cause appaiono varie. La proliferazione di pratiche di fecondazione, i tempi lunghi e alcune volte dubbi della procedura, i costi che sempre [continua ..]
L’adozione sia nazionale che internazionale non è un percorso facile e non solo in termini di passaggi burocratici, ma emotivi e relazionali. È importante che la coppia sia informata, seguita e supportata sia dagli addetti ai lavori, sia dalla famiglia di origine. Non a caso la legge richiede, ove esistenti, il consenso dei genitori degli aspiranti genitori adottivi perché questi, con i loro figli, siano pronti ad accogliere quel nipote che viene da così lontano. L’adozione è un viaggio che, come abbiamo visto, è fatto di tappe: un’avventura che può anche incontrare degli ostacoli. Soltanto la sinergia tra tutte le componenti richiamate può aiutare a renderla percorribile. «Sei nato nel mio cuore, non nella mia pancia. Ti aspettavo e un giorno una stellina mi ha detto che eri nato nella pancia di un’altra mamma. Io e papà siamo venuti a cercarti» [8].