1. Ambito di applicazione del nuovo Capo II, Titolo IX, Libro I, c.c. - 2. Affidamento familiare – affidamento ai servizi sociali – confini con i provvedimenti de potestate - 3. Affidamento esclusivo
L’intervento operato dal d.lgs. n. 154/2013 è stato limitato ad un riordino finalizzato a raccogliere in un unico contesto tutte le disposizioni disciplinanti la materia, prima contenute negli artt. 155 ss. c.c. e nella legge sul divorzio, al fine di superare la “discriminazione sistematica” prima esistente. Il campo di applicazione del nuovo Capo II del Titolo IX del Libro I del codice civile è definito nell’art. 337 bis c.c.: le disposizioni si applicheranno in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio (rispetto alla l. n. 54/2006 è stato aggiunto il riferimento ai procedimenti di annullamento). Quali sono i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio? Tra i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio devono ritenersi compresi i procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento di prole nata da genitori non coniugati, mentre sono esclusi dall’ambito di applicazione di questa disposizione altri procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale (ad esempio i procedimenti ex artt. 330, 333 c.c.). Il legislatore delegato non ha inserito, per i figli nati fuori del matrimonio, alcun riferimento alla convivenza dei genitori, ciò in quanto, in applicazione del principio della bigenitorialità, la convivenza dei genitori non è da considerarsi un dato rilevante, non dovendosi ritenere la mancanza di convivenza condizione ostativa all’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale; da ciò discende che sia in caso di convivenza, sia in caso di non convivenza tra i genitori qualora vi sia necessità di intervento giudiziale per disciplinare l’affidamento o il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, dovranno applicarsi le nuove disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IX del Libro I del codice. Norme oggetto di riordino. L’art. 155 c.c. e l’art. 6, l. n. 898/1970 sono stati novellati prevedendo negli stessi un rinvio alla alle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IX. Contenuti dell’art. 337 ter. Nell’art. 337 ter c.c. sono stati trasporti i contenuti dell’art. 155 c.c. e di alcuni commi dell’art. 6, l. n. 898/1970. Il 1° comma riproduce pedissequamente i [continua ..]
Il d.lgs. n. 154/2013 ha apportato una modifica al previgente, 2° comma, dell’art. 155 c.c., inserendo un espresso riferimento all’affidamento familiare. Affidamento familiare. La novella del 2006 aveva espunto ogni richiamo all’affidamento etero-familiare della prole prima contenuto nel codice civile, riferimento sopravvissuto esclusivamente nella legge sul divorzio. Parte della dottrina aveva ravvisato, in questa scelta del legislatore, la volontà di abrogare la disposizione; tuttavia la dottrina dominante, ma soprattutto la giurisprudenza, avevano affermato la sopravvivenza di tale possibilità anche all’indomani dell’entrata in vigore della legge sull’affidamento condiviso. La Corte di Cassazione ha statuito che fosse ancora possibile ricorrere all’affidamento a terzi e richiamando le norme sul divorzio ha confermato sul punto una decisione di merito affermando che «i giudici hanno disposto l’affidamento a terzi avvalendosi della facoltà già prevista dall’art. 155, comma 6, che non può ritenersi venuta meno a seguito dell’entrata in vigore della L. 54/2006, stante anche la riserva generale di cui all’art. 155 c.c., comma 2, nuovo testo e il disposto della L. 898/70, art. 6, comma 8, sullo scioglimento del matrimonio» (Cass. 10 dicembre 2010, n. 24996). Il legislatore delegato è intervenuto in merito trasponendo nell’art. 337 ter c.c., i contenuti dell’8° e 10° comma dell’art. 6, l. n. 898/1970. In particolare, nella parte in cui è previsto che il giudice possa adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole, clausola di chiusura che è stata correttamente interpretata ritenendo che la stessa già consentisse all’autorità giudiziaria procedente di assumere ogni provvedimento idoneo a conseguire il risultato di garantire l’interesse morale e materiale della prole, è stato aggiunto l’espresso riferimento all’affidamento familiare. La nuova norma non contiene un richiamo, presente nella legge sul divorzio, alla l. n. 184/1983, che disciplina l’affidamento familiare, da intendersi come collocamento temporaneo di un minore, con attribuzione provvisoria dei poteri e dei compiti collegati alla sua cura ed assistenza a famiglia diversa da quella di appartenenza, a persona ovvero a comunità di tipo familiare, [continua ..]