Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Mozione AIAF ONDIF UNCCAMI UNCM – XXXIII congresso nazionale forense (di    )


MOZIONE AIAF – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI ONDIF – OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA UNCC – UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI AMI – ASSOCIAZIONE MATRIMONIALISTI ITALIANI UNCM – UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI Anche in attuazione degli auspici del Consiglio Nazionale Forense, al fine di favorire l’applica­zione della negoziazione assistita e la sua diffusione CHIEDONO A: C.N.F. e a tutti gli organi rappresentativi dell’Avvocatura di adoperarsi affinché: 1)    la negoziazione assistita sia estesa anche ai procedimenti aventi ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale a prescindere dal rapporto esistente tra i genitori; 2)    l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita possa contenere trasferimenti immobiliari con la sola autenticazione da parte degli avvocati, mediante introduzione di un 7° comma all’art. 6; 3)    l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita sia titolo per la trascrizione del diritto di assegnazione della casa coniugale, senza la necessità di ricorso all’autenticazione delle firme da parte del notaio; 4)    sia estesa la possibilità di concludere validamente accordi, a seguito di convenzione di negoziazione assistita, che prevedono la corresponsione di una tantum ex art. 5, l. n. 898/1970, prevedendo che l’obbligatoria valutazione di equità (attualmente operata dal Tribunale) venga fatta dalle parti con l’ausilio dei difensori; 5)    sia estesa alla procedura di negoziazione assistita il beneficio del patrocinio a spese dello Stato con adeguata regolamentazione; 6)    sia eliminata la fase «presidenziale» nell’ipotesi di diniego del visto/autorizzazione da parte del P.M. prevedendo che, in detti casi: a) il P.M. indichi per iscritto alle parti le modifiche da apportare; b) le parti abbiamo la facoltà di accettare le suddette modifiche; c) in difetto la procedura si concluda con un non luogo a provvedere libere le parti di redigere nuovi accordi nelle forme di legge; 7)    sia previsto che gli originali degli accordi vengano conservati dai COA, mediante istituzione di apposito archivio con facoltà di rilasciare copie.