1. Fisiologia e patologia delle relazioni nella l. n. 76/2016 - 2. Il nuovo status personale derivante dall’unione civile. Implicazioni dal punto di vista processuale - 3. La crisi dell’unione civile e il suo epilogo giuridico: la scelta operata dal legislatore per lo scioglimento diretto - 4. I modelli formali (non necessariamente processuali) in concreto applicabili - 5. Il significato del richiamo alle norme sulla separazione dei coniugi, in quanto compatibili - 6. Scioglimento dell’unione civile e volontà delle parti. La necessaria previa dichiarazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile - 7. La competenza - 8. La fase introduttiva e presidenziale - 9. La fase istruttoria (in senso ampio) e la fase decisoria - 10. Disciplina e garanzie processuali nelle ipotesi di presenza di figli minori - 11. Profili processuali delle convivenze di fatto - NOTE
L’Italia è rimasta a lungo tra i pochissimi Paesi – quanto meno dell’area europea – privi di una disciplina generale di legge volta a legittimare le unioni affettive tra persone dello stesso sesso, consentendo loro di ufficializzare davanti allo Stato il proprio legame e dare reciprocamente vita a diritti e doveri di solidarietà familiare. La protratta lacuna ha visto il nostro Paese anche ripetutamente messo in mora dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo [1] e ha sollecitato in diversi casi e a più livelli gli interventi anche della Corte costituzionale [2] e della Corte di Cassazione [3]. Eppure, malgrado gli autorevoli richiami, una riforma ha potuto vedere la luce solo tardivamente, ed è stata comunque frutto di un parto travagliato; in effetti, il testo della l. 20 maggio 2016, n. 76, che pure rappresenta “un passo storico” [4] per il nostro ordinamento, è nella sua versione definitiva e in raffronto all’originario disegno di legge (Cirinnà), il frutto (anonimo) di una lunga serie di compromessi culturali e politici, sociali e giuridici, non sempre lineari ed equilibrati. Forse anche per questo, ma verosimilmente perché ormai il legislatore tende sempre più sovente a intervenire “a macchia di leopardo”, la nuova legge mostra purtroppo alcuni vistosi difetti già da un punto di vista della stretta tecnica normativa. Da un lato, invero, il tenore formale della legge appare in questo caso quasi un unicum nel senso che consta di un solo articolo, ma articolato e declinato lungo ben 69 commi (!); dall’altro e soprattutto, la riforma non ha introdotto una disciplina organica dal punto di vista sistematico, ma piuttosto informata a un utilizzo “a corrente alternata” di forme e modelli normativi eterogenei e dissonanti: introduzione di nuove norme in sostituzione di preesistenti, ripetizione di regole già in vigore ma con varianti, riferimenti e richiami a norme codicistiche o leggi speciali, applicazione al nuovo istituto di disposizioni che si riferiscano al matrimonio o utilizzino il termine “coniuge” o altri “equivalenti”. Ne deriva una sorta di collage o patchwork, in cui il senso compiuto dell’articolato non può essere individuato unicamente dal testo, che non dispone – per usare una terminologia ormai cara al mondo [continua ..]
La l. n. 76/2016 ha avuto cura (per consapevolezza o timore?) di evitare ogni esplicito riferimento al concetto di famiglia e soprattutto alla valenza costituzionale del matrimonio (art. 29 Cost.). Nella parte definitoria si precisa unicamente che l’unione civile viene “istituita” (ed è quindi fenomeno puramente giuridico) per mezzo di detta legge e che alla stessa deve essere attribuita connotazione e rango di «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione» (come recita l’art. 1, 1° comma, l. n. 76/2016) [6]. È peraltro pacifico come il panorama della società attuale sia ormai estremamente variegato e in esso il termine “famiglia” possa (rectius debba) essere quindi declinato non già al singolare ma al plurale: non un solo modello, ma una compresenza di differenti possibili modalità di estrinsecazione delle relazioni familiari. In questa cornice, è indiscutibile che anche l’unione civile dia vita a un aggregato riconducibile a una possibile esemplificazione del concetto. Del resto il 12° comma della legge parla di “indirizzo della vita familiare” e l’aggettivo trova ulteriori richiami nel 39°, 45°, 46° e 61° comma addirittura per il caso delle convivenze di fatto. Va peraltro precisato come dal punto di vista giuridico il riferimento alle sole formazioni sociali come identificativo dell’unione civile risuoni particolarmente e ingiustificatamente riduttivo. Non vi è dubbio, in particolare, che attraverso l’unione civile i soggetti contraenti diano vita a pieno titolo a un nuovo vero e proprio status familiae [7]. La sussunzione in detta categoria discende in primo luogo dalla considerazione (empirica) che dall’unione civile promana un fascio articolato di diritti e doveri reciproci tra i contraenti, secondo le caratteristiche che sono tipiche degli status personali. Ma soprattutto, vi è una norma espressa che conferma de plano tale ricostruzione ed è rappresentata dall’art. 1, 8° comma, l. n. 76/2016, ai sensi del quale «la parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile dell’altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata». La regola si [continua ..]
La legge sull’unione civile ha cura di disciplinare non soltanto la fisiologia del rapporto ma altresì l’eventuale successiva patologia: non già, quindi, un vizio strutturale invalidante ab origine, per il quale è stabilita la sanzione della nullità (e il relativo procedimento), quanto piuttosto una diversa situazione derivante dall’intervenuta crisi relazionale della coppia. A questo proposito il testo originario del disegno di legge Cirinnà conteneva un richiamo compiuto e lineare (quanto meno nella formula) alla disciplina tanto della separazione quanto del divorzio. Nelle intenzioni originarie dei conditores le parti dell’unione civile, per porre fine alla stessa, avrebbero pertanto dovuto, al pari dei coniugi, passare dalla necessaria anticamera della separazione per addivenire al definitivo scioglimento del rapporto. Il testo definitivo ha invece mutato significativamente prospettiva rispetto alla disciplina del matrimonio. Il legislatore ha invero previsto (23° comma) che, oltre che nelle ipotesi di morte e dichiarazione di morte presunta (22° comma), lo scioglimento dell’unione civile ha luogo ai sensi dell’art. 3 l. divorzio, richiamato non già nella sua interezza, quanto nei soli casi di cui ai n. 1 e 2, lett. a), c), d), ed e). Rimane quindi esclusa (oltre alla lett. f)) relativa all’inconsumazione e alla lett. g) sulla rettificazione di sesso, quest’ultima pure presa expressis verbis in considerazione e disciplinata dal 26° comma), l’ipotesi della separazione (art. 3, 3° comma, lett. b), l. divorzio), a conferma che il venir meno dell’unione non presuppone alcuno step intermedio [13]. Del resto, l’adozione di un modello di scioglimento “diretto”, non sottoposto al preventivo filtro o intercapedine della separazione, può trovare una propria ratio ed essere giustificato sulla base di differenti argomentazioni, tra le quali in primis l’idea che la famiglia fondata sull’unione civile non dovrebbe essere preordinata alla procreazione (il condizionale è d’obbligo stante la delicatezza del tema e le istanze che provengono anche da altri sistemi; ma certo allo stato dell’arte il legislatore italiano non ha voluto prendere in considerazione tale eventualità. In questa cornice, pertanto, si è [continua ..]
Con riferimento alle modalità concrete in cui lo scioglimento dell’unione civile può avere luogo, ferme restando alcune necessarie condizioni, delle quali si dirà appresso, la legge individua sostanzialmente quattro differenti tipologie. Si legge infatti (25° comma) che «si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162». In questo modo il legislatore ricorda che lo scioglimento dell’unione civile può avvenire, al pari del divorzio, tanto in via giudiziale quanto in via ormai a pieno titolo stragiudiziale. In concreto, l’alternativa tra i modelli applicabili prevede una prima possibilità giudiziale a pieno titolo (scioglimento dell’unione civile contenzioso, per il tramite di un processo ordinario di cognizione) (art. 4 l. divorzio), un secondo modello sempre avanti al tribunale ma semplificato e su domanda congiunta, sottoposto al rito camerale (art. 4, 16° comma, l. divorzio), un terzo modello stragiudiziale (ma con la supervisione e il controllo del P.M.) posto in essere attraverso una convenzione e un successivo accordo di negoziazione assistita per il tramite di avvocati (art. 6, l. n. 162/2014), e un quarto modello interamente affrancato da ogni riferimento a istituti e organi giurisdizionali, mediante dichiarazione diretta delle parti avanti al Sindaco o ufficiale dello stato civile (art. 12, l. n. 162/2014) [15].
Come anticipato, nel testo definitivo della legge non è stato soppresso ogni riferimento alle norme previste per la separazione personale dei coniugi. È invero contenuto un richiamo, sia pure mitigato dalla clausola di compatibilità (ma in ciò non diversamente da quanto avviene per il rinvio alle norme sul divorzio e alle norme in tema di negoziazione assistita e di procedimento diretto avanti al Sindaco), alle disposizioni del “Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile” (Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone). Tale riferimento potrebbe pertanto, in linea astratta e aderendo a un’interpretazione strettamente letterale, anche ingenerare dubbi sul possibile perdurante impianto, in tutto o in parte, anche dell’istituto della separazione. Tale soluzione non appare tuttavia rispondente in alcun modo alla linea prescelta dal legislatore. Quest’ultimo, invero, nel disciplinare la crisi dell’unione civile ha inteso esplicitamente e direttamente utilizzare come istituto applicabile il solo scioglimento, ricalcandolo per analogia sull’omonimo (ma in quel caso come noto ancipite, giacché è parallelamente contemplata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio) istituto previsto dall’art. 3 l. divorzio. Nell’utilizzare il termine “scioglimento” la legge fa chiaramente comprendere che la volontà delle parti è di per sé presupposto e condizione legittimante il definitivo venir meno dell’unione, senza che possa in contrario immaginarsi un regime come è quello della separazione, non definitivo sotto il profilo temporale e di mero allentamento del vincolo dal punto di vista degli effetti [16]. Né ancora può valere in senso contrario il richiamo (con la clausola di compatibilità) alle sole norme processuali della separazione. In questo contesto la tecnica normativa lascia davvero molto a desiderare, perché il riferimento in questione effettivamente non si spiega [17] se non immaginando che lo stesso debba valere non già tanto per le norme generali dell’iter processuale della separazione [18] (che pure di fatto ricalcano pressoché integralmente quelle del divorzio), quanto per quelle singole disposizioni che trovano la loro naturale sedes nella [continua ..]
La crisi dell’unione civile trova come si è chiarito la sua naturale definizione ed epilogo giuridico nell’istituto dello scioglimento. Tale procedimento, per quanto “diretto” nel senso di non presupporre il previo step della separazione, non è tuttavia “immediato”, poiché richiede comunque un doppio passaggio. La legge (24° comma) stabilisce infatti che «l’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione». Il legislatore ha così imposto alle parti una doppia manifestazione di volontà. La prima, anche disgiunta, sub specie di dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile, e la seconda, dopo avere atteso il periodo di tre mesi, attraverso la proposizione della domanda di scioglimento dell’unione civile avanti al tribunale. In questa prospettiva, la previa dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile si pone come vera e propria conditio iuris ovvero presupposto speciale e, tenuto conto che siamo in presenza di un processo potenzialmente anche contenzioso, si atteggia in quei casi a specifica condizione di ammissibilità della domanda, o (si licet) condizione dell’azione [23], ma con l’avvertenza in questo caso che si tratterebbe di una specificazione della generale condizione della possibilità giuridica. Quello che è certo, in ogni caso, tenuto conto che la dichiarazione in oggetto prescinde dall’indicazione di dati o motivazioni oggettivi che la sorreggano [24] e dipende pertanto dalla volontà personale e incontestabile anche di uno soltanto degli uniti civilmente, e poiché come visto l’unione civile dà luogo a uno status familiae, in quest’ipotesi il nostro legislatore ha di fatto ratificato per la prima volta un vero e proprio diritto potestativo della parte di uno status a estinguerlo ed eliminarne gli effetti, anche soltanto per recesso unilaterale o mutuo consenso [25]. La norma lascia aperti alcuni interrogativi. Così, ad esempio, [continua ..]
Definiti i vari snodi problematici inerenti la previa necessaria dichiarazione da rendere all’ufficiale dello stato civile occorre esaminare nel dettaglio la disciplina del processo di scioglimento dell’unione civile. Il primo profilo da esaminare è quello relativo alla competenza del tribunale, in ordine al quale occorre distinguere tra le differenti modalità di svolgimento del procedimento. Così, se nell’ipotesi di giudizio su domanda congiunta non possono sorgere dubbi in merito alla facoltà per le parti di proporla in via alternativa avanti al tribunale di residenza dell’uno o dell’altro coniuge, secondo quanto previsto dall’art. 4, 16° comma, l. divorzio, più articolato si presenta il discorso per quanto riguarda la competenza in caso di domanda giudiziale introduttiva di un procedimento contenzioso. In questo caso, infatti, la disposizione contenuta nella legge sul divorzio (art. 4, 1° comma, l. divorzio) è stata come noto dichiarata incostituzionale (Corte cost. 23 maggio 2008, n. 169) [30], riportando così in vita le norme generali e in particolare il foro di residenza del convenuto (o, in caso di residenza all’estero o irreperibilità dello stesso, quello di residenza dell’attore, ovvero ancora, in caso di residenza all’estero di entrambi i coniugi, qualunque tribunale della Repubblica). A questo riguardo, se pure la gradualità dei criteri del divorzio pare applicabile al caso di scioglimento dell’unione civile stante il richiamo alla norma di legge (art. 4, 1° comma, l. divorzio), come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità, non si può non tenere conto che le ragioni che hanno condotto a detta declaratoria non appaiono applicabili all’istituto di cui si discute. Nel contesto matrimoniale, invero, la Consulta ha giudicato irragionevole il criterio dell’ultima residenza comune dei coniugi (in precedenza applicabile) atteso il lasso di tempo intercorrente tra separazione e divorzio, che potrebbe ridurre (se non elidere) ogni collegamento con la precedente località dove si era sviluppata l’unione familiare; lasso di tempo che tuttavia in questo caso non sussiste in quanto la via dello scioglimento costituisce la conseguenza immediata e diretta della crisi dell’unione. Pare quindi ugualmente applicabile, in quanto compatibile [continua ..]
Il procedimento contenzioso prende avvio con ricorso. L’atto processuale, come nel giudizio di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, 2° comma, l. divorzio), ha contenuto sintetico e potenzialmente limitato all’esposizione dei fatti e agli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda. Non vi sono, in altri termini, particolari requisiti di contenuto-forma: il ricorso deve sicuramente contenere, a pena di nullità, la domanda principale sullo status (id est, nel caso di specie, la domanda di scioglimento dell’unione civile) [32], mentre è rimessa alla volontà della parte e alla strategia difensiva del legale la scelta in ordine al grado di analiticità e completezza dell’atto introduttivo. Al ricorso dovranno essere allegati i medesimi (rectius analoghi, tenuto conto della differenza pubblicitaria tra il matrimonio e l’unione civile) documenti che per prassi si richiedono nel processo di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (e analogamente, ma sempre con alcune differenze) in quello di separazione. Tra questi, in particolare: – la copia autentica attestante l’avvenuta registrazione dell’unione civile (rilasciata dal Comune in cui tale incombente ha avuto luogo), contenente l’annotazione della previa avvenuta manifestazione di volontà prevista dal 24° comma. In caso di mancanza di contestuale annotazione la parte istante dovrà produrre quale ulteriore documento – attestante la sussistenza di tale specifico presupposto – copia autentica dell’atto con il quale ha (o entrambi gli uniti civilmente hanno) dichiarato dinanzi all’ufficiale di stato civile la propria volontà di procedere allo scioglimento dell’unione; – i certificati anagrafici (residenza e stato di famiglia) di entrambe le parti; – le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Al ricorso possono poi naturalmente essere liberamente allegati anche ulteriori documenti e lo stesso può essere già corredato (sia pure non ancora a pena di decadenza o preclusione) di istanze istruttorie volte a supportare le domande concretamente formulate nel merito. La partecipazione del convenuto alla fase presidenziale è, come per il divorzio, [continua ..]
L’ordinanza presidenziale rappresenta altresì il ponte di passaggio tra le due distinte fasi del processo. Con la stessa il presidente assegna infatti alle parti i termini per il deposito di atti difensivi (rispettivamente memoria integrativa per il ricorrente e comparsa di risposta per il resistente). A questi ultimi, in particolare, devono essere ricollegate le decadenze tradizionalmente proprie del processo di cognizione per la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali di merito non rilevabili d’ufficio. Anche con riferimento alla fase successiva, che si svolge avanti al giudice istruttore, il procedimento ricalca nelle sue linee portanti quello previsto per il divorzio, e pertanto, in forza dei richiami contenuti nell’art. 4, 11° comma, l. divorzio, l’archetipo del processo ordinario di cognizione. Deve quindi immaginarsi una scansione di udienze suddivisa secondo il modello dell’art. 183 c.p.c. (con la possibile appendice scritta alla trattazione attraverso le memorie di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c.), 184 c.p.c. e a seguire le eventuali udienze per l’assunzione dei mezzi di prova costituendi. Una particolare attenzione deve essere riservata all’istruzione probatoria. In questo ambito, per quanto riguarda i profili personali, posto che il legislatore ha eliminato, nel testo infine approvato, il riferimento espresso al dovere di fedeltà tra le parti dell’unione civile, dovrebbe a prima impressione ritenersi che la componente tradizionale dell’istruttoria orale che nella separazione è destinata a suffragare la domanda di addebito non possa trovare cittadinanza nel processo di scioglimento dell’unione civile. In realtà, tuttavia, come è già stato evidenziato in dottrina [37], il dovere di fedeltà può comunque rientrare lato sensu nei doveri di assistenza morale e materiale e, più in generale, di solidarietà familiare, che pure contraddistinguono l’istituto di nuovo conio e i comportamenti delle parti potranno quindi assumere rilievo sotto tale profilo (tenuto oltre tutto conto della rilevanza delle ragioni della decisione in sede di determinazione del quantum dell’assegno). In relazione ai profili economico-patrimoniali, invece, il processo in esame si contraddistingue in linea generale per una spiccata componente [continua ..]
Nell’acceso dibattito che ha infine portato all’approvazione del testo definitivo della l. n. 76/2016 uno dei profili più tormentati è stato quello relativo alla c.d. stepchild adoption, ovvero la possibilità, ammessa in molti ordinamenti, per un soggetto (sposato laddove è ammesso il matrimonio omosessuale o comunque parte di un’unione registrata e produttiva di effetti giuridici) di adottare il figlio biologico del proprio partner. Inizialmente prevista nell’originario testo del d.d.l. Cirinnà approvato alla Camera (sotto forma di aggiunta all’adozione speciale di cui all’art. 44, lett. b), l. adozione), tale possibilità è stata successivamente stralciata. La l. n. 76/2016 limita quindi in linea di principio la formazione di diritti e doveri di natura familiare ai soli soggetti contraenti l’unione civile stessa. Sennonché occorre prendere atto che la presenza di figli minori all’interno di un nucleo same-sex (quelle che nel linguaggio comune vengono sovente designate “famiglie arcobaleno”) non può considerarsi ipso iure rigidamente esclusa. Non soltanto molti paesi stranieri riconoscono e disciplinano tale possibilità a pieno titolo, ma anche una sempre più nutrita serie di pronunce della nostra giurisprudenza di merito e finanche di legittimità si è occupata del fenomeno, ponendo le basi per un riconoscimento anche giuridico nel nostro ordinamento (sia pure, sino ad ora, esclusivamente per via pretoria) dei legami familiari intercorrenti tra i minori e il partner del proprio genitore: soggetto, quest’ultimo, che potrebbe essere unito civilmente secondo la nostra disciplina interna, ovvero in vero e proprio matrimonio in un ordinamento giuridico straniero. Quando ciò accade, occorre quindi domandarsi se la presenza di un minore alteri la disciplina processuale ordinariamente applicabile al giudizio di scioglimento dell’unione civile. A questo proposito la soluzione della questione ruota in linea di principio intorno alla concreta verifica dello status filiationis del minore: nelle ipotesi di specie, invero, se pure il legame sia riconosciuto nei confronti di entrambi i componenti della coppia e l’esercizio della responsabilità sia condiviso tra il genitore biologico e il genitore “adottante” [continua ..]
La l. n. 76/2016 si è altresì occupata di disciplinare, per la prima volta in via generale, la “convivenza di fatto” tra due persone (eterosessuali o omosessuali), intendendo per tale l’unione stabile derivante da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale tra due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile (in questo senso si esprime il 36° comma della legge) [43]. Per regolamentare questa situazione è stata concepita una disciplina a “geometria variabile” [44], a seconda della presenza o meno di formali certificazioni dell’unione. Ai sensi del 37° comma, invero, «ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223». La nuova normativa sollecita anche in relazione alle convivenze di fatto alcune riflessioni di natura esclusivamente processuale. A questo proposito, il primo e per alcuni profili fondamentale interrogativo riguarda l’eventuale spazio per un accertamento giudiziale della situazione di convivenza, a prescindere dalle formali risultanze della dichiarazione anagrafica. La risposta al quesito, che già in passato ha variamente sollecitato i diversi interpreti, ai fini delle pur limitate conseguenze che la legge ricollegava alle convivenze di fatto, dovrebbe a mio avviso essere affermativa [45]. Già in precedenza si è invero attribuito al giudice un potere di indagine e ricognitivo della convivenza, anche a prescindere dalla sussistenza di una dichiarazione anagrafica confermativa in tal senso [46]. È stato in particolare chiarito in giurisprudenza che «avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo» [47]. In questa prospettiva, anche la qualificazione normativa fornita dalla l. n. 76/2016 appare scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali, in quanto [continua ..]