L’autore esprime una netta critica alla sentenza della Sezioni Unite n. 18287/2018. Enfatizzare la vicenda matrimoniale trascorsa al momento della quantificazione dell’assegno, comporterebbe in sostanza una sorta di ultrattività del rapporto matrimoniale (che la sentenza stessa cerca correttamente di escludere). Inserire tra i presupposti dell’assegno tutti quegli elementi che attenevano alla sua quantificazione e individuare una sorta di gerarchia tra tali elementi (privilegiando quello del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune – al di là dell’estrema difficoltà di prova che comporta) non trova corrispondenza alcuna nel dato normativo.
The author expresses clear criticism of the United Sections decision n. 18287/2018. Emphasizing the married life led at the moment the alimony is quantified would in essence result in a sort of overextension of the matrimonial relationship (which the decision itself correctly seeks to exclude). Including among the prerequisites for alimony all those elements that pertained to its quantification, and constructing a sort of hierarchy of these elements (privileging that of the personal and financial contribution given by each of the spouses to running the family and to forming the assets of each, and the common assets – and beyond the extreme difficulty this would entail) finds no correspondence whatsoever in the regulatory framework.
1. Caratteri della sent. n. 11504/2017 e di quelle successive - 2. La recente sentenza delle Sezioni Unite - NOTE
La I Sezione civile della Corte di Cassazione, con una sentenza ancora recente [1] (ma che ha dato luogo ad un orientamento, immediatamente successivo, del tutto consolidato in sede di legittimità e merito [2]: ciò che con chiarezza esprime la soddisfazione di esigenze ed aspettative largamente sentite), ha profondamente mutato l’interpretazione dell’art. 5, 6° comma, l. n. 898/1970, e successive modifiche, escludendo che l’inadeguatezza dei mezzi, giustificante l’assegno di divorzio, debba essere ancorata al pregresso tenore di vita familiare (come sostenuto in un lontano precedente delle Sezioni Unite [3], ancorché seguito da un consolidatissimo orientamento), e vada sostituito dal principio di “dipendenza” (o non autosufficienza) economica. La decisione ha suscitato un ampio dibattito, dai contorni talora aspri, come non accadeva da tempo. Eppure la Suprema Corte tutta intera, non solo nell’ambito delle Sezioni Unite, ma pure tra le Sezioni semplici, è custode della nomofilachia, e non sono rare, anche tra le singole Sezioni, modifiche interpretative o pronunce su questioni nuove o particolarmente delicate. La discussione è stata caratterizzata da atteggiamenti estremamente laudativi: sentenza innovativa, storica, rivoluzionaria, moderna e adeguata al nuovo costume sociale, accompagnati da altri, assai negativi: pronuncia opaca, foriera di conseguenze gravi o gravissime nelle relazioni matrimoniali, contraddittoria, apodittica, scarsamente motivata [4]. a) Le critiche e la loro inconsistenza Gli avversari del nuovo indirizzo hanno lamentato la (troppo grande e profonda) innovazione della sent. n. 11504/2017, una sentenza “rivoluzionaria” nel senso peggiore e deteriore del termine (si è pensato evidentemente alla violenza della ghigliottina francese, più che alle Dichiarazioni dei diritti, che sono alla base della società contemporanea ...). È indubbio che la predetta sentenza sia fortemente innovativa, e tuttavia la necessità di un mutamento di prospettiva era già presente da alcuni anni. Si pensi all’orientamento da tempo consolidato per cui il beneficiario perde il diritto all’assegno se instaura una convivenza more uxorio stabile e duratura [5], mentre precedentemente si effettuava una comparazione ... tra il reddito dell’ex coniuge obbligato e quello del partner [continua ..]
E, alla fine, è intervenuta in materia la recentissima sentenza delle Sezioni Unite [11]. La I Sezione civile, coerentemente alla sua originaria impostazione, non aveva richiesto tale intervento, è stata una parte ricorrente a richiederlo, e il primo presidente, com’era nella sua facoltà, ha deciso di accogliere l’istanza. Altri esaminano, nel presente fascicolo monografico, profili ed aspetti specifici, chi scrive si limita ad analizzare le scelte essenziali della pronuncia e le conseguenze che ne derivano, a suo parere, assolutamente non condivisibili. Si tratta di una sentenza assai ampia, che affronta, in modo accurato e approfondito, tanto la prospettiva storica che il quadro comparatistico, ma non sfugge ad alcune gravi contraddizioni, quando prende ad esporre la tesi su cui fonda la sua decisione. Le Sezioni Unite rifiutano il riferimento al “tenore di vita”, accogliendo in tal senso, molte delle argomentazioni della sent. n. 11504/2017 e di quelle successive della Cassazione, tutte conformi. E tuttavia sottopongono a critica il nuovo principio della dipendenza o non autosufficienza economica, con un’interpretazione inedita del 6° comma, art. 5, l. n. 898/1970, che considera presupposti dell’assegno anche tutti quegli elementi attinenti, secondo una tradizione consolidatissima e non toccata dalla sent. n. 11504/2017, esclusivamente al quantum [12]. Dunque, per riprendere il linguaggio usato dai detrattori, ma pure dagli estimatori della sent. n. 11504/2017, secondo il significato che si attribuisce al termine, ... rivoluzione continua e permanente (ma si vedrà che non è affatto così), poiché si rifiuta curiosamente l’unico profilo della tradizione (la netta distinzione tra an e quantun) che si era conservato [13]. a) Critiche La stessa pronuncia in esame riconosce che, a questo punto, il carattere dell’assegno torna ad essere pure compensativo (perequativo) e (implicitamente) risarcitorio, ma non si avvede che la modifica normativa effettuata dalla novella del 1987, come già evidenziato (basta mettere a confronto la disciplina originaria e quella riformata), attribuiva netta (se non esclusiva) preminenza al profilo assistenziale dell’assegno [14]. Del resto prospettare un assegno compensativo e (soprattutto) risarcitorio, appare in netta controtendenza con quanto si evidenzia ormai da tempo [continua ..]