Testo della relazione tenuta al Corso di aggiornamento in Diritto di famiglia, organizzato da AIAF Veneto, Treviso, 26 ottobre 2011
1. L'attività istruttoria in appello - 2. Comparse conclusionali - 3. Attività istruttoria e giudizio camerale - NOTE
L’attività istruttoria nel giudizio di secondo grado è oggetto della previsione dell’art. 345 c.p.c., così come modificato dalla novella legislativa 18 giugno 2009, n. 69. La previsione del comma III della norma citata dispone che, avanti alla Corte d’Appello, «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio». E, andrebbe aggiunto, anche se la norma non lo prevede espressamente, è sempre possibile chiedere la CTU, che non è un mezzo istruttorio, ma che non può, ovviamente essere utilizzata per introdurre surrettiziamente, documenti nuovi nel processo. La norma ha cristallizzato in via definitiva il principio dell’eccezionalità dell’istruttoria avanti al Giudice del gravame, eliminando in via definitiva il dubbio sulla libera producibilità di nuovi documenti secondo il principio, ampiamente discusso anche in dottrina, secondo cui l’unico limite avrebbe riguardato le prove costituende e non quelle costituite. Si è trattato di un percorso che via via ha limitato l’ambito della cognizione del giudice di secondo grado, la quale in origine era amplissima, posto che non solo le parti avevano la possibilità di proporre nuove eccezioni, ma anche quella di produrre nuovi documenti e di chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova. Unica sanzione era quella per cui, ove le deduzioni avessero potuto essere fatte avanti al Giudice di primo grado, ciò avrebbe avuto riverbero sulle spese di giudizio. Prima di esaminare la norma è utile ricordare che il profilo della cognizione istruttoria del Giudice d’Appello non può mai essere disgiunto dalle valutazioni che debbono essere fatte sul giudizio stesso di secondo grado, giudizio con carattere strettamente devolutivo e contenuto nel limite delle censure fatte alla decisione di primo grado, la cui connotazione concettuale è delineata dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui «la regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, enunciata all’art. 112 c.p.c. dev’esser letta in coordinamento con il principio jura [continua ..]
Anche davanti al Giudice dell’appello gli atti conclusionali appaiono necessari e funzionali alla tutela del diritto di difesa delle parti, tanto che la Cassazione sanziona con la nullità la sentenza pronunciata dal Giudice del gravame che abbia omesso di concedere i termini per le conclusionali [146], fermo restando che gli atti conclusivi non possono contenere domande ed eccezioni non riproposte con citazione o comparsa di costituzione in appello. A titolo di completamento ricordo che la memoria di replica prevista dall’art. 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale [147].
Va premesso che il rito camerale – ormai residuato solo per i procedimenti genericamente definibili di famiglia in base al d.lgs. n. 150/2011 (restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori), compresi i procedimenti in tema di delibazione di sentenza straniera o riconoscimento di provvedimenti di giurisdizione volontaria che devono essere definiti nelle forme del rito sommario di cognizione – è stato più volte censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale ed idoneità alla tutela dei diritti fondamentali delle parti, ma altrettanto spesso tale eccezione è stata respinta dalla Corte costituzionale, ove non si fosse violato il principio di ragionevolezza, posto che il diritto di difesa è ampiamente assicurato e la processualizzazione del rito particolare, pur in presenza di poteri inquisitori del Giudice, non appare incompatibile con la Carta fondamentale. In sintesi, come afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 543/1989, la scelta del rito camerale è prerogativa del legislatore nell’ambito della sua discrezionalità, ove lo ritenga maggiormente idoneo alla tutela dei particolari interessi coinvolti. Ciò che appare essenziale è che il giudizio camerale destinato alla tutela dei diritti si concluda con un provvedimento che, in esito ad un completo contraddittorio, abbia carattere di stabilità, sia cioè un giudicato implicito. Occorre fare una premessa di metodo ai fini che qui interessano, distinguendo i procedimenti camerali in senso stretto, ad esempio quello di cui agli artt. 708, ultimo comma, c.p.c. o 710 c.p.c., dai procedimenti che vengono decisi con rito camerale pur avendo carattere più squisitamente contenzioso, come nell’ipotesi dell’appello contro le sentenze di separazione e divorzio. La questione ha base nella decisione già citata della Corte costituzionale che, prendendo le mosse dal dubbio sollevato in ordine alla compatibilità del rito camerale con la tutela dei diritti di difesa delle parti in tema di impugnazione delle sentenze di separazione, afferma che non si può ritenere violato il diritto di prova, perché, a parte il considerare che esso ha già avuto modo di esplicarsi compiutamente nel giudizio di primo grado, va rilevato che anche nel rito camerale in appello [continua ..]