Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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L'attività istruttoria nei procedimenti familiari (di Milena Pini (Avvocato del Foro di Milano, Direttore della Rivista dell’AIAF))


Questo numero della Rivista è dedicato all’attività istruttoria nei procedimenti familiari, attività complessa e peculiare, essendo finalizzata a provare la fondatezza di domande che possono riguardare lo status della persona, o i rapporti di natura personale o economica tra coniugi o genitori, o cumulativamente tutte queste domande. Indubbiamente complessa e articolata è l’attività istruttoria nei giudizi di separazione e divorzio, connotati, come evidenzia Filippo Danovi nell’articolo di apertura di questo numero della Rivista, «da elementi e tratti di marcata specialità: seguono un iter processuale ad essi soltanto proprio, mirano a tutelare beni e valori dotati di particolare valenza e investono dinamiche ed equilibri relazionali e familiari strettamente connessi alla sfera più intima della persona». In questi giudizi, che prevedono due fasi distinte, la raccolta del materiale probatorio assume finalità diverse, in quanto nella fase che si svolge avanti il presidente è strumentale all’ema­nazione dei provvedimenti provvisori e urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole, e ha quindi carattere sommario, mentre l’attività volta all’acquisizione e assunzione della prova si svolge nella fase avanti al giudice istruttore. Da altro punto di vista, come rileva Filippo Danovi «la disciplina istruttoria della separazione e del divorzio presenta caratteri di specialità anche in relazione alla diversità del contenuto dei provvedimenti da adottare», a seconda che riguardino i coniugi o i figli, questioni di natura personale o patrimoniale, cui consegue anche una differenziazione dei poteri istruttori del giudice, officiosi o meno. I mezzi di prova e gli accertamenti sui quali il giudice fonda il suo convincimento sono molteplici: la prova documentale e testimoniale, l’interrogatorio delle parti, l’audizione del minore, la consulenza tecnica d’ufficio ai fini dei provvedimenti relativi all’esercizio della potestà genitoriale, gli accertamenti sulla situazione patrimoniale dei coniugi a mezzo di CTU contabile o di intervento della polizia tributaria. Il giudice deve inoltre svolgere, in relazione ad ogni specifico mezzo istruttorio, una valutazione circa la rilevanza e l’ammissibilità della prova dedotta dalla parte, laddove, secondo l’orien­tamento consolidato della giurisprudenza, l’ammissibilità attiene al rispetto delle norme che stabiliscono modalità e limiti di deduzione del singolo mezzo di prova, mentre il giudizio di rilevanza va svolto verificando la sussistenza del nesso tra i fatti da provare ed il riconoscimento della fondatezza della domanda. La mancanza di uno solo dei requisiti di ammissibilità e rilevanza impedisce l’ammissione della prova. L’obiettivo di una efficace [continua..]