Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Cittadini stranieri e diritto alla residenza (di Anna Brambilla (Avvocato in MIlano))


SOMMARIO:

1. Iscrizione anagrafica e residenza - 2. Presupposti e requisiti per l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri e dei cittadini dell’Unione europea - 3. Richiedenti e beneficiari protezione internazionale, residenza, domicilio e accesso all’ac­coglienza e alla procedura - 4. Cittadini stranieri e residenza: una riflessione conclusiva - NOTE


1. Iscrizione anagrafica e residenza

Secondo quanto previsto dalla l. n. 1228/1954 [1] in ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione residente, definito dall’art. 1, d.p.r. n. 223/1989 [2] come «la raccolta siste­matica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio» [3]. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente consente l’esercizio del diritto di residenza che costituisce, come affermato dalla Corte di Cassazione, S.U., con sent. 19 giugno 2000, n. 449, un diritto soggettivo del cittadino a cui corrisponde l’obbligo dell’ufficiale dell’anagrafe di procedere, in presenza dei presupposti di legge, all’iscrizione richiesta. Al tempo stesso, l’iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente è un dovere [4] ed è il presupposto per l’esercizio di molti diritti civili e politici, nonché per l’accesso a molte prestazioni sociali; in particolare è il presupposto per il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche [5], per chiedere e ottenere il conseguimento della patente di guida italiana o la conversione della patente di guida estera, per poter accedere all’assistenza sociale e ai bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o ad altre tipologie di sussidio, quale quello per i canoni di locazione. La residenza è legata alla dimora abituale [6] che si compone di un elemento oggettivo, la permanenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, coincidente con l’intenzione di avervi stabile di­mora [7]. La richiesta di iscrizione anagrafica, attraverso cui si dimostra la volontà di avere stabile dimora in un determinato luogo, può essere effettuata per nascita [8], per esistenza giudizialmente dichia­rata o per trasferimento di residenza dall’estero tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora [9]. Riguardo all’elemento oggettivo, necessario per l’iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, esso consiste nella sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) dimora abituale [continua ..]


2. Presupposti e requisiti per l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri e dei cittadini dell’Unione europea

L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, intesi come cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea, avviene alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, con l’u­nico ulteriore presupposto della regolarità del soggiorno sul territorio dello Stato [11]. Sul punto è tornato più volte anche il Ministero dell’Interno, per precisare che, ai fini anagrafici, è regolare sia lo straniero in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità sia lo straniero in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno [12] o in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato [13] o per motivi familiari [14]. Chi trasferisce la residenza dall’estero deve inoltre comprovare, all’atto della dichiarazione di iscrizione anagrafica per trasferimento dall’estero, la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano [15]. Secondo quanto disposto dall’art. 7, d.p.r. n. 223/1989, gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo senza tuttavia decadere dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno [16]. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del titolo di soggiorno, il cittadino straniero che non ha provveduto ad effettuare la dichiarazione anagrafica di cui all’art. 7, d.p.r. n. 223/1989, deve essere invitato a rendere la dichiarazione entro 30 giorni, con l’avvertenza che, se non si presenta entro il termine stabilito nella lettera di preavviso inviata dal comune di residenza, verrà cancellato d’ufficio dall’anagrafe della popolazione residente [17]. Per quanto riguarda i cittadini dell’Unione europea, coloro che intendono soggiornare in Italia, per un periodo superiore a tre mesi devono effettuare richiesta di iscrizione anagrafica, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 30/2007, con conseguente rilascio [continua ..]


3. Richiedenti e beneficiari protezione internazionale, residenza, domicilio e accesso all’ac­coglienza e alla procedura

Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 [23] è intervenuto anche al fine di risolvere, almeno sulla carta, alcune questioni critiche relative sia all’accesso alla procedura e al domicilio sia all’iscrizione anagrafica dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale. Tali questioni sono strettamente connesse alle caratteristiche dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, o più spesso, alla loro mancata accoglienza, considerato che, sebbene l’accesso alle misure di accoglienza debba essere assicurato fin dal momento in cui viene manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale [24], molti richiedenti e beneficiari di protezione internazionale si trovano fuori dai circuiti dell’accoglienza, costretti ad adattarsi a soluzioni abitative precarie o, più drammaticamente, a dormire in strada. Questa situazione, già di per se lesiva di diritti fondamentali, ha paradossalmente costituito un ostacolo sia per i richiedenti protezione internazionale soprattutto nella fase di accesso alla procedura sia per i beneficiari di protezione internazionale e umanitaria, specie in termini di effettivo esercizio del diritto di residenza [25]. Si è a lungo rilevata, ed in realtà si rileva tuttora, la prassi di molte questure di richiedere una dichiarazione di ospitalità [26] o altra documentazione simile attestante l’effettiva disponibilità di un alloggio, al fine di poter procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, nell’erronea convinzione che sia previsto un obbligo per il richiedente di avere una dimora propria o di dover indicare un domicilio o una residenza, nel senso civilistico del termine [27], al fine di accedere alla procedura. Al fine di superare tali prassi, il legislatore è intervenuto prima con il d.p.r. n. 21/2015 [28] e poi con il d.lgs. n. 142/2015; in particolare in base all’art. 3, d.p.r. n. 21/2015 l’ufficio della questura che provvede alla formalizzazione della richiesta, invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni. Tale obbligo di comunicazione, è assolto, secondo quanto disposto dall’art. 5, 1° comma, d.lgs. n. 142/2015, «tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale». Perciò ai fini della presentazione [continua ..]


4. Cittadini stranieri e residenza: una riflessione conclusiva

Per quanto la natura di diritto soggettivo del diritto di residenza sia stato più volte ribadito e sia a tutt’oggi pienamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza [53], il pieno rispetto dello stesso risulta fortemente compromesso specie con riferimento ai cittadini stranieri; sebbene la normativa anagrafica sia stata interessata da numerose modifiche, la stessa continua a fare riferimento a situazioni e categorie giuridiche che spesso sembrano limitate e inadeguate rispetto al contesto attuale e soprattutto alla realtà che molti cittadini stranieri sono costretti a vivere, caratterizzata da una maggiore precarietà, da una più elevata mobilità territoriale, da una frequente impossibilità di accesso al mercato immobiliare privato e, in molti casi, da situazioni di privazione e sfruttamento più o meno gravi. È forse anche per questa ragione che molte amministrazioni locali si ostinano non solo a rifiutare l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri ma addirittura a non ammettere la presentazione delle istanze o a procedere all’iscrizione degli stessi nel registro della popolazione temporaneamente presente anche quando effettivamente e stabilmente presenti sul loro territorio, nella convinzione, se non nella speranza, di un loro allontanamento dal territorio comunale. Ed è forse per questo che la piena denuncia dell’illegittimità di tali comportamenti non sembra sufficiente e che occorre sempre ricordare che, sebbene la residenza sia il presupposto di molti diritti fondamentali, vi siano altri diritti altrettanto fondamentali che devono essere riconosciuti ad ogni persona indipendentemente dalla sua cittadinanza, dalla regolarità del suo soggiorno e, tanto più, delle caratteristiche della sua presenza sul territorio [54].


NOTE