Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Il cognome nelle unioni civili: un percorso accidentato (di Alessandro Simeone (Avvocato in Milano))


SOMMARIO:

1. Brevi cenni alla disciplina del cognome nel nostro ordinamento - 2. Il cognome nelle unioni civili: il 10° comma e il decreto Ponte - 3. Il decreto delegato - 4. I correttivi della giurisprudenza - 5. Il cognome dopo lo scioglimento dell’unione civile - 6. Conclusioni - NOTE


1. Brevi cenni alla disciplina del cognome nel nostro ordinamento

Il nome della persona (formato da prenome e cognome) costituisce, nell’ordinamento nazionale e sovranazionale [1], un tratto essenziale della personalità, tutelato costituzionalmente ex art. 22 Cost. La sua tutela peraltro, investe anche aspetti pubblicistici, essendo il nome diretto alla rapida individuazione della persona [2]. Il figlio nato da genitori coniugati acquista il cognome paterno al momento della nascita; quello nato da genitori non coniugati assume il cognome paterno, se riconosciuto contestualmente da entrambi i genitore; assume quello materno, nel caso di riconoscimento della sola madre; nell’ipotesi di riconoscimento successivo o di dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio può mantenere il cognome materno oppure sostituirlo con quello paterno o avere entrambi; la scelta spetta all’interessato, se maggiore di età, oppure, se minorenne, al giudice che, lungi dall’ap­plicare qualsivoglia forma di automatismo, sarà chiamato a valutare caso per caso se l’acquisi­zione del patronimico effettivamente realizzi il best interest of the child [3]. Il quadro dianzi descritto è cambiato a seguito dell’intervento del giudice delle leggi che, sollecitato dalla Corte EDU [4], ha mutato il proprio precedente orientamento [5], dichiarando la parziale illegittimità di quel complesso di norme in forza del quale era precluso ai genitori di scegliere se trasmettere al figlio anche il cognome materno [6]. A tale pronunzia si è adattato il Ministero degli Interni che, dopo una prima lacunosa circolare (Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2017) ha fornito agli Ufficiali dello Stato civile tutte le procedure per l’attuazione della previsione del doppio cognome (Circolare del Ministero dell’Interno 14 giugno 2017, n. 7). Il cognome peraltro non è immutevole nel tempo, giacché ne può essere richiesto il cambiamento (dopo il d.p.r. n. 54/2012) non solo perché esso è ridicolo o vergognoso ma anche perché rivela l’origine; il procedimento prefettizio è regolamentato dagli artt. 89 c.c. del d.p.r. n. 396/2000 [7]. Diversa è invece la questione del cognome maritale: ai sensi dell’art. 143 bis c.c. la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, lo conserva nel periodo di separazione legale, a meno che [continua ..]


2. Il cognome nelle unioni civili: il 10° comma e il decreto Ponte

L’art. 1, 10° comma, l. n. 76/2016 prevede che «mediante dichiarazione all’ufficiale di Stato civile, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile». Forse in maniera inconsapevole, il legislatore del 2016, ha attuato una “minirivoluzione”, stabilendo, per la prima volta, che le parti, seppure solo in occasione della costituzione dell’unione civile, potessero modificare il proprio cognome, senza alcun margine di apprezzamento (o alcuna possibilità di imposizione, come accade, seppure sotto il diverso profilo del semplice uso, per il matrimonio, ex art. 143 bis c.c.) da parte dell’autorità statale. Dalla piana lettura della nor­ma originaria, emerge che gli uniti civili hanno (rectius: avevano) dunque quattro possibilità: 1) ognuno mantiene il proprio cognome; si tratta dell’ipotesi generale, destinata ad operare in ma­niera automatica (a differenza di quanto accade per il matrimonio) in assenza di espressa dichiarazione di volontà contraria delle parti; 2) le parti scelgono, tra di loro, un cognome comune e la parte il cui cognome non è stato prescelto, non utilizza più il proprio; 3) le parti scelgono un cognome comune e la parte il cui cognome non è stato scelto chiede di anteporre il cognome comune al proprio; 4) le parti scelgono un cognome comune e la parte il cui cognome non è stato scelto chiede di posporre il cognome comune al proprio. Come efficacemente rilevato [11], la scelta del cognome comune avrebbe dovuto essere congiunta mentre quella (delle ipotesi 3) e 4)) del suo posizionamento sarebbe dovuta spettare solo alla parte il cui cognome non era quello prescelto come comune. Stando così le cose, dunque, il cognome non poteva che assumere un vero e proprio valore “anagrafico” [12] e in tal senso dovevano essere lette le disposizioni dell’art. 4, 2° comma, d.p.c.m. n. 144/2016 [13] (c.d. decreto ponte) che imponevano l’annotazione della scelta del cognome comune nell’atto di nascita e nella scheda anagrafica individuale. Le parti dell’unione civile, dunque, a differenza dei [continua ..]


3. Il decreto delegato

In forza della delega di cui all’art. 1, 28° comma, l. n. 76/2016, il Governo ha promulgato il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 per l’adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile alla disciplina delle unioni civili. Si tratta di un complesso di norme destinate a dare piena attuazione al nuovo istituto e a superare in blocco la normativa, di natura provvisoria, emanata con il decreto “ponte”. Con riferimento al tema che qui interessa, il legislatore delegato è intervenuto “con mano pesante” sulla disciplina del cognome degli uniti civili, modificandone la natura. Ed infatti, con l’art. 3, lett. c), n. 2 è stato previsto (in modifica dell’art. 20, d.p.r. n. 223/1989) che le schede anagrafiche degli uniti civili debbono essere «intestate al cognome posseduto prima dell’unio­ne civile», così da degradare il cognome comune previsto dal 10° comma, a mero “cognome di utilizzo” [16] e non a cognome anagrafico, come invece sembrava doversi desumere dalla lettura della norma primaria e come sembrava ritenere lo stesso potere esecutivo all’atto della promulgazione del c.d. decreto Ponte. Si tratta di una scelta che potrebbe anche non essere immune da profili di incostituzionalità, quanto meno sotto il profilo dell’eccesso di delega. Poco dopo è intervenuto il Ministero degli Interni, per dare le dovute indicazioni agli Ufficiali dello Stato civile, unitamente alle formule da utilizzare con riferimento al cognome degli uniti civili (d.m. Int. 27 febbraio 2017). In questo composito e tumultuoso quadro, fatti salvi gli eventuali correttivi futuri [17], si può dun­que concludere che: –    le parti dell’unione civile possono scegliere, sia al momento della costituzione [18] sia successivamente [19], un cognome comune, individuato tra uno dei cognomi dei componenti la coppia, facendone espressa dichiarazione all’Ufficiale di stato civile; –    la dichiarazione di scelta non pare potersi definire un atto reversibile, cosicché non sembra potersi concludere per una possibile dichiarazione successiva, modificativa di quella origina­ria; scelto il cognome comune e la sua “posizione” entrambi rimarranno tali sino al momento dello scioglimento [continua ..]


4. I correttivi della giurisprudenza

Circa 2.400 coppie hanno costituito, tra il luglio e il dicembre 2016 una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base della normativa di cui al “decreto Ponte”. L’eventuale scelta del cognome comune fatta da queste coppie, proprio perché sotto il vigore della precedente normativa, ha un indubbio “valore anagrafico”, nel senso (forse) più proprio del 10° comma. Il successivo d.lgs. n. 5/2017, all’art. 8, ha imposto però agli Ufficiali di stato civile di annullare, entro 30 giorni «l’annotazione relativa alla scelta del cognome comune effettuata a norma del­l’art. 4, comma 2, D.p.c.m, 144/2016». Conseguentemente le coppie che avevano deciso di assumere anagraficamente un cognome diverso da quello acquisito per nascita hanno visto cancellati gli effetti della loro scelta, tornando ad assumere il cognome originario. La stortura è stata però corretta dall’intervento della giurisprudenza: una coppia di Lecco ha fatto ricorso al tribunale civile, lamentando che l’eventuale annullamento del cognome anagrafico comune, avrebbe determinato una palese violazione dei diritti della personalità non solo della parte che aveva posposto il proprio cognome a quello della compagna ma, nel caso di specie, anche a quelli della propria figlia [22], registrata all’Anagrafe con il cognome “doppio” della madre biologica. Il Tribunale di Lecco, prima con decreto inaudita altera parte e poi con provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso nel contradditorio, ha ordinato al Comune di «astenersi dall’annullare l’an­notazione anagrafica del cognome scelto come cognome dell’unione civile, nonché attribuito alla minore». Il giudice [23], infatti, pur senza sollevare eccezione di incostituzionalità [24] – formulata dalle ricorrenti – ha ritenuto di disapplicare l’art. 8, d.lgs. n. 5/2017, ritenendolo potenzialmente lesivo del diritto alla dignità della persona e dell’interesse superiore della minore (ex art. 24, 2° comma, CEDU) ex artt. 1, 7 e 8 CEDU. Analoghe decisioni sono state poi assunte dal Tribunale di Modena e dal Tribunale di Busto Arsizio [25].


5. Il cognome dopo lo scioglimento dell’unione civile

Come noto il legislatore, con il maxi emendamento, ha mutato radicalmente l’impianto originale del disegno di legge Cirinnà, optando per una tecnica, invero dalle conseguenze effimere, finalizzata a differenziare il più possibile, per ragioni politiche, l’unione civile dal matrimonio. Tale scelta ha inciso anche sulle cause (e sulla modalità) di scioglimento dell’unione civile cui non si è voluta estendere, tout court, la disciplina codicistica dell’art. 149 c.c.; l’unione civile infatti si scioglie per la morte o la dichiarazione di morte presunta di una della parti (22° comma), nei casi di cui all’art. 3, n. 1 e n. 2, lett. a), c), d) e) della legge divorzile (23° comma) e per “manifestazione di volontà” (24° comma), con un bizzarro e farraginoso meccanismo su cui ci si è già soffermati in precedenza [26]. Inoltre, la stessa legge (art. 1, 25° comma) prevede che allo scioglimento dell’unione si applichino alcune (molte, ma non tutte) disposizioni della legge divorzile, unitamente alle disposizioni processuali della separazione (artt. 706 ss. c.p.c.). In particolare, non è prevista la diretta applicazione dell’art. 5, 2°, 3° e 4° comma in forza delle quali la donna, con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio perde il «cognome che aveva aggiunto al proprio» (art. 5, 2° comma) ma può chiedere al tribunale di essere autorizzata a conservare il «cognome del marito quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela» (art. 5, 3° comma) con decisione sempre revocabile (art. 5, 4° comma). Ove a ciò si aggiunge che l’art. 1, 10° comma, l. n. 76/2016 prevede che la scelta del cognome comune del­l’unione civile viene fatta «per la durata dell’unione civile», si dovrebbe concludere nel senso che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento dell’unione [27], la parte che ha scelto il cognome dell’altra (come cognome unico o anteponendolo o posponendolo al proprio) lo perde senza alcuna possibilità di autorizzazione, neppure nel caso in cui vi sia il consenso dell’altra (quella il cui cognome originario è divenuto il cognome comune). A detta interpretazione letterale però se ne deve opporre una [continua ..]


6. Conclusioni

La disciplina del cognome nell’unione civile sconta, probabilmente in misura maggiore rispetto ad altri aspetti dell’istituto di nuovo conio, la scelta fatta dal legislatore di non estendere alle coppie same-sex la disciplina matrimoniale, secondo quanto era previsto nel d.d.l. originario. Il susseguirsi di norme, anche regolamentari, sicuramente non ha aiutato a fare chiarezza ma, co­me abbiamo sopra rilevato, ha contribuito a rendere ancor più nebuloso il quadro. Purtuttavia vi sono già segnali, in dottrina e in giurisprudenza, tali da poter far sperare in successivi interventi (anche per il tramite di eventuali decreti legislativi di adeguamento, da promulgarsi nel 2018) chiarificatori, anche nella speranza di restituire al 10° comma quella portata rivoluzionaria che sembrava avere al momento dell’entrata in vigore della l. n. 76/2016.


NOTE