Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L'accesso alla documentazione relativa all'altro coniuge in vista del processo canonico di nullità matrimoniale (di Vincenza Lipari (Avvocato del Tribunale Apostolico della Rota Romana))


SOMMARIO:

1. L’intervento del perito nel processo matrimoniale canonico - 2. La richiesta di accesso alle cartelle cliniche del coniuge - 3. Le problematiche irrisolte - 4. Il riconoscimento del diritto di accesso - 5. Le ragioni ulteriori della tutela nell’ordinamento canonico - NOTE


1. L’intervento del perito nel processo matrimoniale canonico

Nel valutare della validità del matrimonio, in numerosi e particolari casi, il giudice ecclesiastico è tenuto a servirsi dell’ausilio di periti; il can. 1680 Codex Iuris Canonici, infatti, con una disposizione richiamata dall’art. 203 dell’Instructio Dignitas Connubi, stabilisce che nelle cause di impotenza e sul difetto di consenso causato da infermità mentale, per le incapacità di cui al can. 1095, il giudice è tenuto ad avvalersi della collaborazione di uno o più periti, tranne che dalle circostanze ciò non risulti palesemente inutile. La situazione cui il diritto canonico fa riferimento è prima facie quella della perizia confezionata da uno specialista nominato dal giudice, a norma del can. 1575, sentite le parti o su loro proposta. Lo specialista, nella stragrande maggioranza dei casi uno psicologo o psichiatra, procede, di norma, ad elaborare la sua relazione “sulla parte e sugli Atti di causa”, dopo avere provveduto, cioè, a sottoporre a colloquio clinico (ed eventuale somministrazione di test) il periziando ed aver preso visione delle risultanze istruttorie raccolte nel corso del procedimento matrimoniale in atto. Nell’ordinamento canonico, a norma del can. 1476, alla parte legittimamente citata in giudizio corre l’obbligo di rispondere alla citazione, ma al giudice istruttore non è riconosciuto un potere coercitivo in tal senso, per cui se la parte convenuta non risponde alla citazione, il giudice procede a norma del can. 1592, emettendo un decreto di assenza dal giudizio e disponendo che lo stesso proceda sino a sentenza senza la collaborazione del convenuto. Nelle ipotesi che ci interessano, in cui cioè è necessario predisporre una perizia medica/psi­cologica, se il capo di nullità (il motivo giuridico invocato in giudizio) fa riferimento alla parte attrice, nulla quaestio,la parte si presterà docilmente all’esame peritale, produrrà agevolmente le sue cartelle cliniche, relative a cure e ricoveri pregressi in strutture ospedaliere e metterà il perito ex officio nelle condizioni ideali per poter ricostruire le sue condizioni cliniche/psichiche al momento della celebrazione del matrimonio. Ma se il caput nullitatis invocato in giudizio è relativo alla parte convenuta e questa non intende collaborare spontaneamente allo svolgimento [continua ..]


2. La richiesta di accesso alle cartelle cliniche del coniuge

Quando una parte si trova nella situazione sopra descritta, perché ha invocato (o intende invocare) in giudizio la nullità del proprio matrimonio per una delle cause previste, ad es., nel can. 1095 C.I.C. a carico del coniuge e la parte convenuta – che abbia o meno assunto una posizione in opposizione nel processo canonico in corso – non intende collaborare nello svolgimento del giudizio di nullità (sottoporsi a perizia e/o depositare le cartelle cliniche di cure pregresse), diventa estremamente importante acquisire agli Atti del processo canonico la documentazione già esistente, che attesti le reali condizioni del coniuge al momento della celebrazione del matrimonio e quindi, in prima battuta, eventuali cartelle cliniche conservate negli archivi di strutture sanitarie pubbliche o private; la documentazione rilevante, invero, nei singoli casi pratici, non si limita alle cartelle cliniche, relative ad eventuali patologie di natura prevalentemente psichiatrica o almeno psichica, in quanto contengono elementi estremamente rilevanti ai fini del processo ecclesiastico anche i referti di interruzioni volontarie di gravidanza, i trattamenti presso i SERT per le tossicodipendenze e le dipendenze di ogni tipo, i fogli matricolari del servizio di leva ed eventuali copie dell’esito di leva, i percorsi di psicoterapia presso i consultori familiari, i referti di visite mediche specialistiche di vario genere. La richiesta di accesso a tale documentazione, però, contrasta fatalmente con il diritto alla riservatezza del coniuge sottoposto al trattamento sanitario e la struttura sanitaria si trova a dover contemperare le istanze del coniuge che chiede di esercitare il diritto di accesso all’archivio con quelle del coniuge che chiede tutela per la protezione dei propri dati sensibili, spesso “sensibilissimi” ai sensi dell’art. 22 l. Privacy, forniti alla struttura al solo fine di ricevere la cure sanitarie del caso. Con l’entrata in vigore della c.d. normativa sulla privacy, il cui nucleo base si rinviene nelle ll. 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e n. 676 “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, più volte ritoccate negli anni successivi, con diverse modifiche ed integrazioni, fino al riordino [continua ..]


3. Le problematiche irrisolte

È appena il caso di precisare come la problematica che, apparentemente potrebbe sembrare ledere indiscriminatamente il diritto di agire e difendersi in giudizio del cittadino, nella sua reale applicazione, si caratterizza per un’aperta discriminazione nei confronti dell’attività giurisdizionale ecclesiastica rispetto alla corrispondente attività statale. Il cittadino-fedele che chieda l’accesso ai fini di iniziare un’azione innanzi ad un Tribunale dello Stato, infatti, vede riconosciuto il suo diritto d’accesso alla documentazione anche se ciò dovesse ledere la supposta privacy di un qualunque terzo cittadino, con il solo limite che il suo diritto, nella impostazione de quo, incontrerebbe il limite della sola “visione”, senza possibilità di “estrarre copia”, limite a cui può serenamente ovviare il giudice statale, una volta instaurato il giudizio, con un ordine di esibizione [8]. La discriminazione in parola risulta, invece, dall’impossibilità per il giudice ecclesiastico di emettere un ordine di esibizione vincolante, facoltà che – si è visto supra – il detto giudice non vanta nemmeno nei confronti del fedele privato; in assenza del secondo “tassello” della procedura di salvaguardia del diritto di difesa, il diritto stesso resta vanificato ove l’azione vada esercitata nei Tribunali Ecclesiastici. La questione fu anche fatta oggetto di un’interrogazione parlamentare, cui il Guardasigilli rispose riconoscendo l’esistenza del problema, ma sostenendo che «poiché tali limitazioni dei poteri istruttori del tribunale ecclesiastico deriva dall’ordinamento canonico, non sembrano potersi configurare iniziative legislative suscettibili di dare soluzione al problema» [9]. Come è facilmente intuibile, soprattutto con riferimento a casi in cui il diritto di accesso viene invocato in funzione dell’esercizio di un’azione in sede ecclesiastica, l’esigenza di acquisire la documentazione sanitaria resta comunque molto pressante, poiché l’impossibilità di produrre la documentazione in parola, in numerosi casi, frustra nella sostanza la facoltà di adire il tribunale e vedere riconosciuta la nullità del matrimonio canonico, laddove il coniuge incapace non sia disposto a prestare la sua [continua ..]


4. Il riconoscimento del diritto di accesso

Dalla metà degli anni 2000, finalmente, hanno cominciato ad aprirsi alcuni spiragli di accoglimento, per cui adesso può parlarsi di una vera e propria inversione di tendenza. Il Consiglio di Stato ha avuto modo, infatti, di ribadire che «il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute» [10], con ciò risolvendo, in via generale, la famosa contrapposizione tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, a favore del coniuge che, invocando il diritto di accesso, chiede tutela al suo diritto a far valere in giudizio le sue ragioni a veder riconosciuta la nullità del suo matrimonio, anche quando l’incapacità che ha dato adito alla nullità riguarda il coniuge non interessato al giudizio canonico. Il giudice di legittimità ha, infatti, con la citata sent. 6681/2006, cominciato a riconoscere che laddove il ricorrente motivi la sua richiesta di accesso con l’intenzione di adire il Tribunale Ecclesiastico al fine della declaratoria di nullità del proprio vincolo matrimoniale, il detto fine «costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità». La questione, che più o meno implicitamente ritorna nelle numerose sentenze successive sia di legittimità che di merito, le quali riconoscono il diritto di accesso nelle fattispecie de quo [11], riguarda la spettanza della c.d. valutazione di indispensabilità. La teoria restrittiva [12] fa riferimento alla necessità di una valutazione da parte del giudice ecclesiastico, per cui si riconoscerebbe il diritto di accesso solo ove il giudizio ecclesiastico sia già pendente ed il giudice, in tale sede, si sia già pronunziato nel merito della questione. La teoria contraria ritiene invece che «deve ritenersi sussistente l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria nessuna penetrante indagine in merito all’essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario» [13]. Si ritiene di poter [continua ..]


5. Le ragioni ulteriori della tutela nell’ordinamento canonico

Tale orientamento giurisprudenziale, che pare potersi definire dominante [19], è accolto molto ben favorevolmente in ambito canonico, in quanto alle motivazioni di stretto diritto positivo viste supra, si aggiungono alcune considerazioni più prettamente tipiche dell’ordinamento canonico, che trovano nel detto orientamento riconoscimento e conforto. Il processo matrimoniale è nell’ordinamento canonico una quaestio che trascende l’interesse privato dei coniugi ed involve il bonum pubblicum della Chiesa, nonché la Salus Animarum, suprema lex Ecclesiae. La ricerca della verità, cui il processo di nullità matrimoniale è orientato, va ben al di là del diritto del singolo coniuge a «rifarsi una vita celebrando un nuovo matrimonio religioso», perché la Chiesa tutta è coinvolta ed interessata dal fatto giuridico della invalida celebrazione del Sacramento del matrimonio. Accanto all’interesse privato della parte attrice a che venga riconosciuta la nullità del proprio matrimonio, si pone quindi l’interesse superiore della Chiesa a che sia acclarata la validità o meno del vincolo matrimoniale in oggetto. È da considerare, pertanto, che lo stesso fedele portatore del diritto alla riservatezza trova nel suo patrimonio giuridico, nell’ordinamento della Chiesa, il correlativo obbligo a collaborare alla ricerca della verità nel processo matrimoniale in corso, obbligo che deve avere, nella scala dei suoi valori, un rango privilegiato rispetto alla sua stessa riservatezza. Ulteriore argomento, inoltre, sorge dalla considerazione che lo stesso concetto del diritto alla riservatezza va rivisto nella sua nozione e definizione nel momento in cui esso si cala all’interno di un istituto quale quello della famiglia, il cui Conditor, per l’ordinamento canonico, è il Creatore. L’ambito del diritto alla privacy va necessariamente ridefinito quando di esso si tratti nei confronti del coniuge. Si ritiene infatti che la pedissequa equiparazione del coniuge al terzo estraneo, per cui si pretende di applicare alle parti di un rapporto coniugale una normativa pensata e voluta per la gestione delle banche dati da parte di enti terzi, non possa non andare incontro a gravi errori interpretativi. L’inserimento del singolo nel gruppo familiare (di cui il coniugio [continua ..]


NOTE