Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Le convenzioni matrimoniali e i principi generali che le regolano (di Elisa Tosini, Avvocata in Viterbo, Referente AIAF Viterbo)


I coniugi attraverso lo strumento delle convenzioni matrimoniali possono adottare dei regimi patrimoniali diversi rispetto a quello legale della comunione dei beni. Tali regimi possono essere previsti o meno dalla legge, fermo restando il fatto che non possono derogare ai diritti e doveri che, per legge, derivano dal matrimonio.

Through the instrument of prenuptial agreements, spouses can adopt financial regimes other than the legal one of community property. These regimes may or may not be provided for by law, without prejudice to the fact that they cannot derogate from the rights and duties legally deriving from marriage.

SOMMARIO:

1. Il regime patrimoniale della famiglia e le convenzioni matrimoniali - 2. Costituzione, forma e legittimazione delle convenzioni matrimoniali - 3. La pubblicità delle convenzioni matrimoniali - 4. La natura contrattuale delle convenzioni matrimoniali e la normativa applicabile - NOTE


1. Il regime patrimoniale della famiglia e le convenzioni matrimoniali

La riforma del diritto di famiglia del 1975, in ossequio ai principi costituzionali della parità e dell’uguaglianza sostanziale dei coniugi ex artt. 2, 3 e 29 Cost., ha profondamente innovato il regime tradizionale della famiglia basato sul matrimonio tanto sul piano personale, quanto in ordine ai rapporti patrimoniali. Soffermandoci in tale sede unicamente sull’analisi dei rapporti di natura patrimoniale, ex artt. 159 ss. c.c., è d’uopo preliminarmente rilevare come la comunità familiare basata sul matrimonio, analogamente a ogni altra formazione sociale, attualmente si ispiri ai principi di democraticità e di uguaglianza. Ne discende la doverosa partecipazione a pieno titolo di ogni coniuge alla vita familiare e, rispetto al regime patrimoniale antecedente alla riforma [1], il superamento della disuguaglianza formale e sostanziale di quello economicamente più debole. In tale ottica di uguaglianza e solidarietà famigliare la regola primaria è rappresentata dal­l’obbligo reciproco tra i coniugi di assistenza materiale e morale, a prescindere dal regime scelto per regolamentare i loro rapporti patrimoniali. Su tale obbligo si fonda il c.d. regime primario patrimoniale della famiglia ex art. 143, 2° com­ma, c.c. Al fine d’incidere sulla tradizionale posizione d’inferiorità economico-sociale attribuita nei secoli alla moglie, il legislatore ha altresì abolito il vecchio istituto della dote [2] e introdotto una serie di obblighi reciproci tra i coniugi a contenuto prettamente patrimoniale ex artt. 143 e 147 c.c. Trattasi di obblighi che esigono una più intensa collaborazione tra i coniugi anche nei casi in cui uno dei medesimi non produca necessariamente un reddito da lavoro. Salve le precisazioni che precedono, per quanto attiene più propriamente al regime patrimoniale c.d. secondario attualmente vigente nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi è indubbio come, a seguito della riforma normativa del 1975, questo sia rappresentato dalla comunione legale dei beni ex art. 159 c.c. La comunione dei beni costituisce infatti il regime legale ordinario che contraddistingue i rapporti patrimoniali tra i coniugi e in forza del quale i beni acquistati in costanza di matrimonio da parte dei medesimi, tranne quelli di carattere personale, divengono [continua ..]


2. Costituzione, forma e legittimazione delle convenzioni matrimoniali

Quanto alle modalità di costituzione delle convenzioni matrimoniali, ferme le disposizioni di cui all’art. 194 c.c., queste possono sempre essere stipulate in ogni tempo sia antecedentemente che successivamente al matrimonio ex art. 162 c.c. [10]. Nel primo caso il matrimonio rappresenta la conditio iuris della loro efficacia, nel secondo, il necessario presupposto. In particolare i coniugi sono liberi di escludere o modificare il regime patrimoniale ordinario della famiglia basato sulla comunione legale dei beni sostituendovi un diverso regime pattizio. Parimenti sono abilitati a modificare un diverso regime convenzionale precedentemente scelto. In tale ultimo caso è tuttavia normativamente necessario il previo consenso di tutti coloro che sono stati parte della precedente convenzione o dei loro eredi. Ex art. 163, 3° comma, c.c. queste modifiche devono necessariamente essere annotate a margine dell’atto di matrimonio e trascritte qualora detti adempimenti si rendano necessari ex artt. 2644 ss. c.c. A pena di nullità la convenzione matrimoniale deve inoltre rivestire, ad substantiam, la forma dell’atto pubblico e deve avvenire alla presenza di testimoni ex artt. 162 c.c., 34 bis disp. att. c.c. e 48, l. n. 89/1913 in tema di ordinamento notarile. È in ogni caso consentita la facoltà di optare per il diverso regime patrimoniale della separazione dei beni direttamente al momento della celebrazione del matrimonio tramite apposita dichiarazione dei coniugi effettuata nell’atto. Si discute se le convenzioni in esame, oltre all’atto notarile, possano essere contenute in altri atti pubblici quali, per esempio, un verbale di conciliazione ex art. 193 c.c. o nell’ambito di un accordo concluso in sede di separazione. Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza prevalenti escludono tale possibilità sull’assunto che il limite di forma posto all’autonomia dei coniugi trova la propria giustificazione nell’inten­to normativo di sottoporre la convenzione, oltre che a un rigido controllo di legittimità, anche a un sindacato di meritevolezza in ordine alle pattuizioni ivi contenute. Sotto tale profilo si attribuisce al notaio un fondamentale dovere di verifica della convenzione in termini sia di opportunità che di legalità [11]. Per quanto concerne invece i [continua ..]


3. La pubblicità delle convenzioni matrimoniali

Mentre il regime della comunione legale dei beni non necessita di particolari forme di pubblicità in quanto in mancanza di diversa espressa pattuizione trova automatica applicazione ex lege [12], il diverso regime prescelto dai coniugi tramite apposita convenzione matrimoniale deve invece essere portato a conoscenza dei terzi mediante un regime pubblicitario composito. Tale regime pubblicitario è infatti duplice: anagrafico presso gli uffici dello Stato Civile e immobiliare o mobiliare presso le Conservatorie. In ordine alla prima forma di pubblicità, ex art. 162 c.c., il regime patrimoniale prescelto con la convenzione matrimoniale deve essere portato a conoscenza dei terzi attraverso l’annotazio­ne nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio. Ugualmente sono soggette ad annotazione le eventuali successive modiche alla convenzione matrimoniale. In entrambe le ipotesi rammentate in difetto di annotazione la convenzione non può essere opposta ai terzi. In tali casi la richiesta di annotazione può provenire tanto dalle parti direttamente interessate, quanto dal notaio rogante la convenzione matrimoniale. In mancanza di richiesta da parte dei coniugi è anzi previsto l’obbligo per il notaio di ottemperarvi ex artt. 2671 c.c. e 34 bis disp. att. c.c. Relativamente invece alla seconda forma di pubblicità disposta per le convenzioni matrimoniali, questa consiste nella trascrizione nei pubblici registri delle convenzioni che hanno per oggetto beni immobili o beni mobili registrati, ex artt. 2643 e 2647 c.c., e serve per rendere opponibile ai terzi il vincolo creato sui beni immobili o mobili registrati facenti parte del regime patrimoniale previsto nella convenzione. In riferimento alla natura giuridica di tale adempimento si registra un contrasto in ambito dottrinale e pretorio. Mentre un indirizzo minoritario la qualifica come pubblicità dichiarativa, ritenendo necessaria anche la trascrizione ai fini dell’opponibilità del vincolo creato con la convenzione su un determinato bene, altro maggioritario orientamento parla di semplice pubblicità notizia. In tale ottica si ritiene che solo l’annotazione sia condizione necessaria e sufficiente per rendere opponibile ai terzi qualsiasi atto contenuto nella convenzione, risultando la trascrizione de­gradata a mero rango di [continua ..]


4. La natura contrattuale delle convenzioni matrimoniali e la normativa applicabile

Nell’ambito dei principi generali che regolano le convenzioni matrimoniali, altra questione che ha costituito oggetto di vivace dibattito è quella inerente al loro inquadramento giuridico e alla relativa disciplina applicabili. Il problema è emerso anche a causa della carenza nel nostro ordinamento giuridico di una specifica definizione normativa di convenzione matrimoniale. Tale nozione può tuttavia essere indirettamente ricavata dall’attuale formulazione dell’art. 159 c.c. nel quale espressamente si afferma che: «il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’art. 162 c.c., è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo». Dalla norma richiamata è possibile implicitamente desumere che le convenzioni matrimoniali, rappresentando nell’ottica del legislatore la fonte negoziale dei regimi patrimoniali diversi da quello legale ordinario della comunione dei beni, rivestono natura giuridica contrattuale. Ne discende che alle convenzioni matrimoniali possono essere automaticamente applicate, oltre che le norme dettate dalla specifica disciplina legislativa contenuta nel Capo VI, Titolo V, del Libro I del codice civile, anche quelle generali in materia contrattuale per tutto quanto ivi non espressamente e diversamente stabilito, salvo il rispetto dei limiti normativamente imposti all’autonomia negoziale dei coniugi. Né al fine di escludere alle convenzioni matrimoniali l’applicazione della normativa contrattuale per la parte non espressamente disciplinata dal legislatore è utile valorizzare la collocazione topografica della disciplina normativa in esame, ossia, nell’ambito del libro primo anziché all’interno del libro quarto del codice civile dedicato alle obbligazioni e ai contratti. Ogni eventuale dubbio in proposito è agevolmente superabile facendo per esempio riferimento alla diversa normativa in tema di commercio elettronico di cui all’art. 11, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. La normativa da ultimo richiamata, stabilendo l’inapplicabilità della relativa regolamentazione “ai contratti disciplinati dal diritto di famiglia”, chiaramente allude alle convenzioni matri­moniali in esame. In forza anche della considerazione che precede è pertanto possibile ribadire la natura contrattuale delle convenzioni [continua ..]


NOTE