Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Cosa cambia con la nuova legge sulla cittadinanza? (di Bruno Barel (Avvocato in Treviso; Professore associato di Diritto dell’Unione europea e Diritto Internazionale Privato alla Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova))


SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. L’acquisto della cittadinanza iure soli - 3. L’acquisto della cittadinanza iure culturae - 4. L’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e per iuris communicatio - 5. Profili pratici. Criticità - NOTE


1. Introduzione

Il 13 ottobre 2015 la Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza un disegno di legge di riforma della legislazione sulla cittadinanza, nel testo risultante dall’unificazione dei ventisei progetti depositati nel corso della XVII legislatura. L’esame del disegno di legge prosegue ora al Senato della Repubblica; ad oggi il disegno di legge risulta assegnato alla 1° commissione permanente (affari costituzionali) [1]. L’approvazione in prima lettura di questo progetto di legge ha suscitato un notevole clamore nell’opinione pubblica, in quanto con esso vengono modificate le norme relative all’attribuzio­ne della cittadinanza italiana per nascita, per beneficio di legge e per naturalizzazione, nel senso di introdurre nell’ordinamento dei criteri di attribuzione della cittadinanza ispirati allo ius soli, temperato tuttavia da alcuni correttivi finalizzati a garantire la sussistenza di un legame effettivo del nuovo nato con l’Italia e prevenire fenomeni di “turismo della cittadinanza”, già verificatisi in passato in altri Paesi che applicavano la regola dello ius soli senza alcun correttivo [2]. Oltre alla previsione di un nuovo caso di acquisto della cittadinanza per nascita, la riforma introduce nuovi casi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge legati, sostanzialmente, al completamento in Italia di cicli scolastici primari o secondari, secondo un criterio che è stato definito, nel gergo giornalistico, dello ius culturae. Nel complesso, le disposizioni contenute nel disegno di legge sono state pensate per riconoscere la cittadinanza alle cosiddette “seconde generazioni”, vale a dire ai figli di stranieri, generalmente nati in Italia o in Italia giunti nei primissimi anni di infanzia, che, pur essendo cresciuti in Italia ed essendo integrati nella comunità italiana, non possiedono tuttavia la cittadinanza italiana. La riforma della cittadinanza riguarderà dunque potenzialmente tutti i minori nati in Italia da genitori stranieri (che nel quinquennio 2010-2015 sono stati circa il 15% di tutte le nascite [3], ovvero circa 70.000 nascite l’anno [4] nonché tutti i minori che oggi frequentano le scuole italiane e che nell’anno scolastico 2014-2015 assommavano a 805.000 unità (pari a circa il 9,5% della popolazione scolastica [continua ..]


2. L’acquisto della cittadinanza iure soli

Il disegno di legge prevede un nuovo modo di acquisto della cittadinanza “per nascita”, che però non è automatico né immediato: lo straniero nato in Italia da genitori stranieri può diventare cittadino a condizione che almeno uno dei genitori al momento della sua nascita fosse – o sia diventato successivamente, in accoglimento di richiesta presentata prima della nascita – titolare del diritto di soggiorno permanente o del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo [7]. La disposizione distingue dunque la posizione di colui che sia nato in Italia da cittadini europei da quella di colui che sia nato da cittadini extracomunitari. Nel primo caso, infatti, è sufficiente che almeno uno dei genitori sia titolare del diritto di soggiorno permanente, attribuito ex lege ai cittadini dell’Unione che abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale. Un eguale diritto è riconosciuto anche al familiare di un cittadino europeo, non titolare della cittadinanza europea, qualora abbia soggiornato con quest’ultimo nello Stato per cinque anni continuativi [8]. Nel secondo caso, è richiesto che almeno uno dei cittadini sia titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dal questore ai cittadini extracomunitari che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno da almeno cinque anni e che dimostrino la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e di un alloggio idoneo, previo superamento di un esame di conoscenza della lingua italiana [9]. Il rilascio del permesso di soggiorno è inoltre subordinato ad una valutazione discrezionale di “non pericolosità” per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Nel caso in cui tali requisiti siano soddisfatti, l’acquisto della cittadinanza avviene per effetto della dichiarazione di volontà di almeno un genitore o di chi abbia la responsabilità genitoriale del minore, da rivolgersi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza, oppure su richiesta dell’interessato nel primo biennio della sua maggiore età [10]. Viceversa, l’interessato, in quello stesso biennio, ove sia già in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana che abbia ottenuto a [continua ..]


3. L’acquisto della cittadinanza iure culturae

È poi istituito un altro modo di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge (c.d. ius culturae) a favore del minore straniero che – nato in Italia o entrato in Italia prima di avere compiuto 12 anni – abbia frequentato regolarmente in Italia per almeno cinque anni uno o più cicli di studi o percorsi di formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. È singolare che – quantomeno secondo il tenore letterale delle disposizioni in commento – si richieda la conclusione positiva della scuola primaria, mentre per la formazione professionale si chieda solo che il corso frequentato fosse idoneo al conseguimento di una qualifica professionale, a prescindere dall’ottenimento del titolo di studio [13]. Anche in questo caso l’acquisto avviene su richiesta di un genitore o soggetto avente responsabilità genitoriale, o dell’interessato nel biennio dopo il raggiungimento della maggiore età [14]. In via eccezionale, entro il primo anno di applicazione della legge possono chiedere di acquistare la cittadinanza anche gli stranieri già maggiorenni da oltre due anni in possesso dei requisiti richiesti e che dimostrino di avere risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale, ma in questo caso occorre un previo nulla osta del Ministero dell’Interno, da rilasciare entro sei mesi dalla richiesta da parte dell’ufficiale di stato civile, attestante l’insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza, di espulsione o di allontanamento, per motivi di sicurezza della Repubblica [15].     È poi istituito un altro modo di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge (c.d. ius culturae) a favore del minore straniero che – nato in Italia o entrato in Italia prima di avere compiuto 12 anni – abbia frequentato regolarmente in Italia per almeno cinque anni uno o più cicli di studi o percorsi di formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. È singolare che – quantomeno secondo il tenore letterale delle disposizioni in commento – si richieda la conclusione positiva della scuola primaria, mentre per la formazione professionale si chieda solo che il corso frequentato fosse idoneo al conseguimento di una qualifica professionale, a prescindere dall’ottenimento del [continua ..]


4. L’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e per iuris communicatio

Infine, viene introdotto un nuovo caso di concessione della cittadinanza, a favore dello straniero che soddisfi tre requisiti: ingresso in Italia durante la minore età; residenza legale in Italia da almeno sei anni; frequenza di un ciclo scolastico o di un percorso di formazione professionale triennale o quadriennale, con conseguimento del titolo o della qualifica professionale [16]. Altre modifiche minori riguardano la modifica dell’art. 14, sull’acquisto della cittadinanza iure communicationis: viene eliminato il requisito della convivenza con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza quale presupposto per l’estensione dell’acquisto anche ai figli (minori), sostituito da quello della titolarità della responsabilità genitoriale su di essi.


5. Profili pratici. Criticità

Numerosi sono i profili problematici della nuova disciplina connessi alla sua applicazione pratica. Nel caso di acquisto iure soli, la cittadinanza non si acquisisce di diritto, come nel caso di nascita da genitori stranieri, ma a seguito di un’espressa manifestazione di volontà, che deve essere dichiarata dinanzi all’ufficiale dello stato civile [17]. Tale dichiarazione può essere resa, entro il compimento della maggiore età, anche da uno solo dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. Nulla è previsto, peraltro, in caso di contrasto tra i genitori, ugualmente titolari della responsabilità genitoriale, circa l’acquisto della cittadinanza da parte del mi­nore. La dichiarazione di volontà all’acquisto della cittadinanza italiana può inoltre essere resa dall’in­teressato, entro due anni dal compimento della maggiore età; entro lo stesso termine l’interes­sato può rinunciare alla cittadinanza italiana “se in possesso di altra cittadinanza” (o, si deve ritenere, nel caso in cui la rinuncia alla cittadinanza italiana produca come immediata conseguenza l’acquisto o il riacquisto di altra cittadinanza). Norme analoghe sono applicabili per il caso di acquisto per beneficio di legge “iure culturae”, che egualmente prevedono l’acquisto della cittadinanza, una volta maturati i requisiti, a seguito di dichiarazione resa dal genitore (o dal titolare della responsabilità genitoriale) entro il compimento della maggiore età oppure a seguito di dichiarazione dell’interessato nei due anni successivi. Sotto il profilo pratico, incomberà sugli ufficiali di stato civile accertare la sussistenza dei molteplici e non sempre evidenti requisiti per l’acquisto automatico della cittadinanza, per provvedere poi all’annotazione della dichiarazione a margine dell’atto di nascita e all’inserimento nei registri di cittadinanza. Sempre sugli ufficiali dello stato civile, inoltre, graveranno gli obblighi informativi prescritti dalla nuova legge: nel caso di nascita da genitori stranieri, è infatti previsto l’obbligo (incombente sia sulla direzione sanitaria del punto nascita sia sull’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di nascita, a seconda dei casi) di informare i genitori circa la [continua ..]


NOTE