1. Premessa - 2. La condizione di reciprocità - 3. L’ambito applicativo della condizione di reciprocità: l’intervento della Corte costituzionale e l’avvento del T.U. dell’Immigrazione - 4. Il risarcimento del danno dello straniero - 5. Il danno da morte: tanto rumore per nulla - 6. L’effettività della tutela risarcitoria: il responsabile civile per il fatto altrui e il Fondo di garanzia per le vittime della strada - 7. Un problema in via di risoluzione: il quantum del risarcimento del danno non patrimoniale - NOTE
Rispetto ad un passato relativamente recente, si è andato sempre più ampliando l’ambito risarcitorio del danno alla persona, sino alla pressoché integrale equiparazione del danno personale al danno patrimoniale. Nell’ambito di questo processo un ruolo fondamentale è stato assunto dall’emergere dei diritti fondamentali dell’uomo e dalla necessità di assicurarne una tutela piena ed effettiva e quindi non solo formale. La problematica del diritto dello straniero al risarcimento del danno si innesca in questo quadro, reso in parte più complesso dalla vigenza nel nostro ordinamento della condizione di reciprocità. Utile anticipare come la stessa, pur non trovando più applicazione nei riguardi degli stranieri regolarmente soggiornanti, continui ad avere una, seppur modesta, rilevanza nell’ambito del diritto dell’immigrazione, potendo riguardare soggetti stranieri irregolarmente soggiornanti e soprattutto, per quel che qui più interessa, anche i familiari non residenti in Italia di stranieri che vivono o hanno vissuto in Italia. Nonostante alcuni autori lo neghino [1], sembra infatti preferibile ritenere che il principio di reciprocità, previsto dall’art. 16 delle preleggi, sia tuttora vigente, ancorché l’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni ne abbiano notevolmente ridotto lo spazio operativo, come, tra l’altro ha anche affermato la Corte di Cassazione [2] chiamata a pronunciarsi sul tema, a seguito della domanda di un cittadino cubano che voleva esercitare nei confronti di un cittadino italiano i diritti del legittimario. Riconosciuta la vigenza della condizione di reciprocità, seppur comprendendone tutti gli eventuali limiti, è opportuno evidenziare subito come il riscontro della sua assenza, ovviamente nelle ipotesi in cui ne sia ancora richiesta la sussistenza, si riverbera significativamente sulla situazione di volta in volta in gioco, comportando la non attribuzione allo straniero del diritto controverso o l’invalidità del negozio dallo stesso stipulato. Con riferimento alla tematica della presente trattazione e pensando ad esempio all’ipotesi dello straniero residente all’estero che voglia ottenere il ristoro dei danni subiti a causa del decesso del proprio congiunto, verificatosi in Italia in occasione di un sinistro stradale, se si affermasse la [continua ..]
Nel 1865, in omaggio al principio di uguaglianza e solidarietà dei popoli, il legislatore scelse di riconoscere allo straniero gli stessi diritti civili attribuiti ai cittadini: nel 1942, invece, venne reintrodotto nell’ordinamento italiano il principio di reciprocità. Secondo il 1° comma dell’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile (c.d. Preleggi), infatti, «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuibili al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali» [3]. Salvi i casi disciplinati in modo diverso, si preferì negare tutela giuridica allo straniero laddove il suo Stato di residenza la rifiuti, in una situazione analoga, al cittadino italiano [4]. Prima di individuare l’ambito di applicazione della condizione di reciprocità e in particolare la sua rilevanza nelle controversie risarcitorie instaurate dagli stranieri, occorre svolgere alcune riflessioni sulla nozione e sulle modalità di accertamento della stessa. Come noto il principio di reciprocità può avere tre valenze [5]: diplomatica, legislativa o di fatto. Nella reciprocità diplomatica il trattamento dello straniero viene definito in un trattato stipulato tra l’Italia e lo Stato estero di riferimento, nel quale sono regolati e attribuiti i diritti spettanti ai cittadini dei rispettivi Stati: in tale ipotesi il trattamento dello straniero non muta finché non è modificato il trattato nel quale è disciplinato. La reciprocità legislativa, tipica delle legislazioni più antiche, al contrario di quella diplomatica, cambia con il variare delle circostanze e consiste nella verifica dell’esistenza nell’ordinamento giuridico dello straniero di una norma analoga a quella nazionale. La reciprocità di fatto, infine, si concretizza nell’accertamento della sussistenza nell’ordinamento giuridico di uno Stato straniero di una giurisprudenza, una prassi amministrativa o comportamenti diffusi, idonei a dimostrare un trattamento del cittadino italiano corrispondente a quello che può essere riservato in Italia ad un cittadino di quello Stato. La dottrina prevalente, anche al fine di restringere il campo di applicazione del principio di reciprocità e constatato come quest’ultima tipologia di reciprocità sia [continua ..]
L’entrata in vigore della Costituzione e il mutato clima socio-politico obbligano l’interprete a coordinare l’art. 16 delle preleggi con il dettato costituzionale, e in primis con l’art. 2 alla stregua del quale «la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo», senza distinzione tra cittadino e straniero. Nonostante si siano registrate in dottrina nel tempo anche posizioni (in verità minoritarie) che prospettavano l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile per contrasto con l’art. 10 Cost., sembra condivisibile l’orientamento prevalente secondo cui non vi sarebbe contrasto tra la permanenza nell’ordinamento dell’art. 16 prel. e la Carta costituzionale, occorrendo però effettuare un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, finalizzata, da un lato, a escludere dal suo ambito applicativo i diritti inviolabili dell’uomo, che l’art. 2 Cost. riconosce a chiunque, senza distinzione tra cittadino e straniero, dall’altro, a verificare, con riferimento ai soli diritti civili, la ragionevolezza del trattamento differenziato tra straniero e cittadino. In tal senso è importante ricordare la sentenza della Corte costituzionale che ha affermato che l’art. 16 delle preleggi, per essere conciliabile con i precetti costituzionali deve essere interpretato in modo da limitarne significativamente l’ambito oggettivo di applicazione [10]. In particolare secondo la Corte devono essere esclusi dall’ambito applicativo della disposizione i diritti inviolabili, che l’art. 2 Cost. riconosce a chiunque, senza distinzione tra cittadino e straniero; inoltre, con riferimento ai diritti civili, la Consulta ha osservato che il trattamento differenziato tra straniero e cittadino può considerarsi legittimo e non in contrasto con il principio di eguaglianza consacrato nell’art. 3 Cost., solo se lo si possa in concreto considerare ragionevole. È così evidente come l’ambito applicativo della condizione di reciprocità, da un lato attraverso una verifica della condizione di reciprocità a maglie larghe attraverso il riscontro della sussistenza della “reciprocità di fatto”, dall’altro attraverso un’interpretazione costituzionalmente [continua ..]
Come abbiamo già anticipato le controversie più numerose in tema di reciprocità riguardano i casi di risarcimento dei danni subiti in incidenti stradali nei quali la vittima diretta e gli altri soggetti danneggiati, in primis i familiari, che agiscono ai fini del risarcimento sono appunto stranieri. Ai fini della corretta ricostruzione della tematica è utile ribadire subito, in applicazione di quando affermato con riferimento all’ambito applicativo della condizione di reciprocità, che quando nella vicenda sono coinvolti esclusivamente stranieri regolarmente soggiornanti è chiaro che la fattispecie non pone alcun problema in ordine alla verifica ex art. 16 prel. Le difficoltà sorgono, invece, quando sono coinvolti extracomunitari c.d. “irregolari” soggiornanti nel territorio o stranieri non presenti in Italia, ossia persone prive dello status privilegiato di stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese e quindi non tutelate dal 2° comma dell’art. 2 del T.U. dell’Immigrazione. Con riferimento alle ipotesi coinvolgenti questi soggetti, infatti, sebbene ad entrambi siano riconosciuti (dal legislatore nel primo caso, dalla Corte costituzionale nel secondo), i diritti inviolabili dell’uomo, sono sorte non poche incertezze nella individuazione in concreto delle situazioni giuridiche soggettive da ricondurre ad un diritto fondamentale e dunque da sottrarre alla condizione di reciprocità. Nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno avanzata dai familiari dello straniero che risiedono all’estero o che sono soggiornanti di fatto in Italia (non in regola con la normativa sull’immigrazione), il problema che si pone è se possa considerarsi alla stregua di un diritto fondamentale dell’uomo il diritto al risarcimento del danno per la violazione di un diritto fondamentale [14]. In proposito spesso le compagnie assicurative, al fine di opporsi alla domanda di risarcimento del danno avanzata dallo straniero, lamentano proprio la carenza della condizione di reciprocità ex art. 16 delle preleggi. Negli anni sono emersi orientamenti contrastanti: non tutti i giudici di merito considerano il risarcimento del danno sussumibile tra le tutele dei diritti fondamentali sottratte alla condizione di reciprocità. Secondo una prima posizione, sorta [continua ..]
La quaestio del risarcimento del danno da morte è una problematica nostrana coinvolgente tanto le vittime italiane che quelle straniere; è utile però soffermarsi – seppur brevemente e a rischio di qualche approssimazione data l’ampiezza dell’argomento – anche su questa voce di danno al fine di un esame completo delle voci risarcitorie spettanti al familiare straniero. Il noto problema è questo: in caso di morte immediata acquista il soggetto deceduto – e trasmette quindi agli eredi – il diritto al risarcimento del danno? Detto altrimenti «fa parte, il momento della morte, della vita umana?» [20]. Nonostante le persone attribuiscano al bene vita un valore talmente alto da non poter nemmeno essere quantificato, da tempo immemorabile l’orientamento giurisprudenziale prevalente [21] nega la risarcibilità del c.d. danno tanatologico: premesso che il risarcimento del danno non compensa la lesione in sé e per sé considerata, ma le conseguenze che ne derivano, si ritiene che il defunto non abbia subito alcuna perdita proprio perché morto; a ciò si aggiunge che la vittima non potrebbe acquistare il credito risarcitorio e quindi trasmetterlo agli eredi, in quanto con la morte ha perso la capacità giuridica e che la risarcibilità del danno subito dalla persona uccisa sarebbe incompatibile con la funzione compensativa e non sanzionatoria della responsabilità civile. Poiché i parenti della vittima vengono già ristorati iure proprio per il pregiudizio sofferto, il risarcimento del danno riconosciuto alla vittima primaria e per essa agli eredi, assumerebbe una connotazione esclusivamente sanzionatoria della condotta illecita del responsabile [22]. A quasi nulla sono valse negli anni le molteplici critiche [23], tra le quali spicca quella secondo cui così operando si giunge al paradosso in base al quale in caso di «morte immediata originata da fatto illecito si possa ingenerare la convenienza economica a uccidere piuttosto che a ferire» [24], in quanto chi cagiona la morte è obbligato a corrispondere un risarcimento inferiore rispetto a quello dovuto da chi lede la salute. Altri – nel tentativo di aggirare il terreno di scontro – hanno invece sottolineato come in realtà solo in ipotesi del tutto eccezionali la [continua ..]
Affermata la non necessarietà della verifica della condizione di reciprocità in caso di lesione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione ed esclusa la risarcibilità del danno tanatologico, occorre capire se lo straniero danneggiato possa e in base a quale ragionamento logico-giuridico, esperire azioni relative alla tutela risarcitoria riconosciutagli, a prescindere dallo status di cittadino o di straniero, non solo nei confronti del soggetto danneggiante, il quale potrebbe essere, tra l’altro, non in grado di provvedere, ma anche nei confronti di quei soggetti considerati dal codice civile responsabili per fatto altrui, quali, il proprietario del veicolo, ovvero direttamente nei confronti della compagnia assicurativa. Con riferimento al problema dell’allocazione del costo del danno provocato dall’illecito, la Corte di Cassazione, dopo anni di contrasto giurisprudenziale, ha affermato che è necessario, non solo, in applicazione del principio ex art. 2 Cost., non tenere conto della condizione di reciprocità in caso di violazione di diritti inviolabili dell’uomo, ma altresì permettere allo straniero di avvalersi di tutti gli strumenti risarcitori riconosciuti al cittadino, nonostante gli stessi siano rivolti verso un soggetto diverso rispetto al danneggiante [31]. Al cittadino straniero, anche extracomunitario, così come a quello italiano, in caso di danni da circolazione stradale per lesione di un diritto fondamentale della persona umana, va quindi accordata, a prescindere dalla condizione di reciprocità, non solo la generica azione da responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. nei confronti dell’autore del fatto illecito, ma anche l’azione da responsabilità solidale nei confronti del proprietario e del conducente il veicolo prevista dall’art. 2054 c.c. nonché quella diretta nei confronti della compagnia assicurativa. Occorre inoltre stabilire, soprattutto dando atto dei numerosi casi di incidenti stradali nei quali rimane non identificato il guidatore colpevole, se lo straniero possa altresì fruire del Fondo di garanzia per le vittime della strada, laddove, ovviamente, ne sussistano i presupposti. La questione è stata affrontata più volte dalla giurisprudenza, la quale, dopo anni, ha finalmente ricompreso tra il novero dei diritti inviolabili dell’uomo il diritto [continua ..]
In applicazione di quanto abbiamo appena detto allo straniero e/o al suo familiare leso in un diritto fondamentale devono essere risarciti i danni sia patrimoniali sia non patrimoniali conseguenti alla lesione del diritto stesso in quanto «è il bene leso che caratterizza la diretta copertura costituzionale della tutela, mentre il danno conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) individua solo la perdita (o il pregiudizio) in concreto verificatosi e risarcibile» [33]. Enunciato il principio, però, rimane da risolvere il problema dell’entità del risarcimento. Ferma restando, infatti, l’esistenza di voci patrimoniali del danno sicuramente insensibili al Paese di residenza dello straniero, si discute se si debba tener conto, in sede di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, delle condizioni socio-economiche nello stato di effettiva residenza e conseguentemente adeguare il ristoro al valore della relativa moneta. Sul punto sono tradizionalmente rinvenibili due orientamenti opposti. Secondo una prima posizione è necessario tener conto del potere di acquisto della moneta del paese nel quale lo straniero effettivamente vive poiché spesso alla parità di valore nominale corrisponde un costo della vita nettamente inferiore che in Italia. È stato quindi sostenuto che se l’entità delle soddisfazioni compensative ritraibili da una somma di denaro muta a seconda del paese in cui il denaro è destinato ad essere speso, non è l’entità di soddisfazioni che deve variare, ma la quantità di denaro necessaria a procurarle. Ha aderito a questo orientamento il Tribunale di Bologna [34], il quale, in occasione della liquidazione del danno subito dai parenti di un cittadino albanese deceduto in un incidente stradale, pur ritenendo di dover risarcire il danno non patrimoniale in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano che assicurano maggior rispondenza ai principi dell’adeguatezza e della proporzionalità del ristoro e che consentono una valutazione omnicomprensiva delle singole voci che concorrono in esso, ha però ridotto la somma così calcolata parametrandola alla realtà economica e sociale in cui gli attori vivevano (Albania), onde adeguare il potere d’acquisto della valuta in cui viene effettuata la liquidazione a quello del paese di residenza del beneficiario [35]. In [continua ..]