L’articolo affronta l’iter dei giudizi de potestate dalla fase introduttiva, all’assunzione da parte del Tribunale per i Minorenni dei provvedimenti definitivi, sino al giudizio di reclamo ex art. 739 c.p.c. L’autrice si sofferma infine sul nuovo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ha ritenuto ammissibile il reclamo anche dei provvedimenti provvisori e temporanei, assunti nell’interesse del minore a norma dell’art. 336 c.c., 3° comma, ritenendo che il provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale incide sui diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale ed è, pertanto, immediatamente reclamabile.
The article deals with the process of “de potestate” judgments from the introductory phase to the assumption by the juvenile court “Tribunale per i Minorenni” of final provisions, and the judgment of complaint pursuant to art. 739 of the Italian Code of Civil Procedure. The author lastly focuses on the new orientation in the case law of the Supreme Court, which also deemed admissible the complaint on provision and temporary measures taken in the minor’s interest pursuant to art. 336 of the Italian Civil Code, paragraph 3, holding that the provision removing or limiting parental responsibility impacts rights of a highly personal nature, on the first constitutional order, and may therefore be immediately appealed.
1. Premessa - 2. Procedimento de potestate e parti processuali - 3. Provvedimenti definitivi - 4. Reclamo avverso i decreti emessi nei procedimenti camerali - 5. Provvedimenti provvisori - 6. Osservazioni - NOTE
Quando si volge lo sguardo alla tutela del minore – in termini di intervento da parte dell’autorità giudiziaria minorile – ci si riferisce ai procedimenti afferenti la responsabilità genitoriale e la necessità di porre fine a condotte pregiudizievoli e lesive dell’integrità psicofisica del minore coinvolto. Abuso, maltrattamento, trascuratezza, materiale e affettiva, abbandono, lesione del diritto del minore alla bigenitorialità, condotte per le quali non può indicarsi una rigida tipizzazione, ma che integrano gli estremi di una violazione e/o abuso dei doveri ricadenti sul genitore e che possono condurre, in presenza di un concreto e grave pregiudizio sul minore, ad una pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.) [1] e/o di decadenza (art. 330 c.c.) e, nei casi più gravi, ove la condotta sia ritenuta grave e irreversibile, alla dichiarazione dello stato di adottabilità. I provvedimenti disciplinati dagli artt. 330 e 333 c.c. presuppongono un controllo ex post da parte del giudice – intervenendo l’autorità competente solo in seguito all’accertamento di un esercizio scorretto della responsabilità genitoriale che abbia determinato un pregiudizio – e mirano a tutelare gli interessi fondamentali del minore. La Suprema Corte ha, però, ampliato la sfera di applicazione dei provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale, anche ad ipotesi di “pregiudizio meramente eventuale” e ciò “indipendentemente” dalla effettiva e piena consapevolezza, da parte del genitore, del potenziale pregiudizio arrecato al minore [2]. Il giudice minorile interverrà per sanzionare, non solo la condotta genitoriale pregiudizievole perpetrata nei confronti del figlio, ma anche tutti quei comportamenti agiti nei confronti dell’altro genitore, con inevitabile coinvolgimento del minore. Rilievo assume, inoltre, la condotta omissiva di uno dei genitori che non ha impedito il realizzarsi del pregiudizio sul figlio, a seguito di violazione dei doveri da parte dell’altro genitore o di abuso da parte di terzi. Il genitore dichiarato decaduto, venute meno le ragioni che avevano condotto al provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, può chiedere ai sensi dell’art. 332 c.c. [continua ..]
Il procedimento relativo alla violazione della responsabilità genitoriale è disciplinato dall’art. 336 c.c., norma che precisa le modalità con le quali devono essere assunti i provvedimenti relativi alla decadenza o alla limitazione della responsabilità genitoriale. Il procedimento è introdotto con ricorso da parte «dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato». Competente è il Tribunale per i Minorenni del luogo ove dimora abitualmente il minore [3], salvo le modifiche introdotte all’art. 38 disp. att. c.c. dalla legge di riforma sulla filiazione (l. n. 219/2012) che ha previsto una diversa ripartizione della competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i Minorenni [4]. Il tribunale competente provvede in Camera di Consiglio, assunte le informazioni e sentito il P.M. e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Il giudice disporrà l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni 12 o di età inferiore ove capace di discernimento e, nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. Il rito camerale non prevede preclusioni e termini perentori per la formulazione di istanze istruttorie e, visti gli interessi coinvolti, è molto più frequente nella prassi l’impulso d’ufficio rispetto a quello di parte, con la conseguenza che molti accertamenti ritenuti necessari vengono attivati con provvedimenti interinali del collegio, prescindendo dalle richieste delle parti. Il 3° comma dell’art. 336 c.c., di cui meglio si dirà infra, riconosce, infatti, al giudice il potere di adottare provvedimenti, temporanei ed urgenti, nell’interesse del minore. Sono, dunque, provvedimenti rimessi alla più ampia discrezionalità del giudice, il quale potrebbe decidere in ordine alla responsabilità genitoriale, derogando al principio della domanda e disattendendo la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato disposto dall’art. 112 c.p.c. La norma prevede quali parti del procedimento i genitori, i parenti, il P.M. e il minore; quest’ultimo, a seguito delle modifiche introdotte con la l. n. 149/2001, è divenuto a tutti gli effetti parte dei [continua ..]
I provvedimenti de potestate hanno lo scopo di tutelare i minori dai possibili pregiudizi derivanti dal non corretto esercizio della responsabilità genitoriale, evitando il reiterarsi e protrarsi degli effetti pregiudizievoli [12]. Il pregiudizio, come chiarito, può anche essere meramente eventuale e, quindi, del tutto indipendente dalla effettiva consapevolezza da parte del genitore rispetto alla lesione degli interessi della prole dovendosi, come affermato dalla Suprema Corte, evitare «ogni obiettivo pregiudizio, non necessariamente attuale, ma anche solo eventuale per il minore» [13]. Ove il giudice dovesse ravvisare una condotta pregiudizievole, potrà adottare i provvedimenti idonei, limitando la responsabilità genitoriale o dichiarando la decadenza. I provvedimenti definitivi potranno condurre, ove ne ricorrano i presupposti, alla successiva apertura di un procedimento rivolto alla dichiarazione dello stato di adottabilità e a provvedimenti “accessori” alla effettiva tutela del minore, come il collocamento in comunità o l’affidamento, anche temporaneo, intra o eterofamiliare. L’art. 336, 2° comma, c.c. dispone che, all’esito dell’istruttoria, il tribunale – sentito il P.M. e assunte le informazioni – decide in Camera di Consiglio, con provvedimento motivato, che assume la veste di decreto definitivo. Il decreto acquisterà efficacia decorsi i termini previsti per l’impugnazione, ovvero 10 giorni dalla comunicazione, se emesso nei confronti di una parte, o dalla notificazione se è dato nei confronti di più parti, con reclamo, da proporsi al giudice immediatamente superiore, secondo quanto disposto dall’art. 739 c.p.c. [14]. Il decreto è, altresì, suscettibile di revoca o modifica ai senti dell’art. 742 c.p.c. [15]. L’istituto della revoca mira attraverso il ricorso allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, a caducare il predetto, seguendo un procedimento uguale a quello utilizzato dal giudice per il provvedimento che si vuole revocare. Legittimati alla proposizione sono tutti i soggetti che avrebbero potuto promuovere l’azione di primo grado – anche se non sono stati parti – e il P.M. I decreti emessi su iniziativa del giudice possono essere revocati o modificati d’ufficio. Non [continua ..]
I decreti camerali pronunciati in primo grado sono reclamabili avanti alla Corte d’Appello, secondo quanto disposto dall’art 739 c.p.c., che pronuncia in Camera di Consiglio. Il reclamo, ove accolto, mira alla sostituzione del provvedimento impugnato e può essere proposto da qualsiasi parte interessata, dunque, anche dal P.M., entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato nei confronti di una sola parte o dalla notificazione ad istanza di parte, senza possibilità di equipollenti, se è dato nei confronti di più parti. La presenza di più parti è la prassi nei procedimenti de potestate e, sia che il giudizio sia stato avviato da un genitore nei confronti dell’altro, che da uno dei soggetti legittimati diversi dal genitore, si avrà comunque la presenza di soggetti portatori di interessi confliggenti nei confronti dei quali dovrà essere compiuta la notificazione. La legittimazione attiva viene riconosciuta a tutti coloro che si sono costituiti o sono, comunque, intervenuti nel giudizio e a chi ha subito, direttamente o indirettamente, gli effetti pregiudizievoli del procedimento. È invece privo di legittimazione colui che ha ottenuto un provvedimento conforme alla domanda, in ragione della mancanza di interesse all’impugnazione. La Corte di Cassazione è uniforme nel ritenere che «la notificazione del decreto è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 739, secondo comma, c.p.c. solo se eseguita nei confronti del procuratore costituito, secondo i principi elaborati in relazione alla norma generale in materia di decorrenza dei termini per le impugnazioni posta dall’art. 325 c.p.c. nel suo coordinamento con gli artt. 285 e 170 c.p.c. Pertanto, la notifica del decreto alla parte personalmente nel suo domicilio, essendo inidonea a far decorrere il termine breve per il reclamo, rende applicabile per entrambe le parti il termine di un anno dalla pubblicazione del provvedimento stabilito dall’art. 327 c.p.c.» [16]. La notifica idonea a far decorrere i termini, in presenza di più parti, è dunque, quella effettuata nei confronti del procuratore costituito, ove esistente [17]. Ove il parere sia necessario, il P.M. è legittimato ad impugnare i decreti del tribunale, ma il termine [continua ..]
Soffermando l’attenzione sulla problematica afferente i provvedimenti camerali emessi dal Tribunale per i Minorenni – allo scopo di tutelare i minori vittime di un pregiudizio derivante dall’esercizio non idoneo della responsabilità genitoriale – occorre porre l’accento sulla differente natura dei provvedimenti definitivi, appena esaminati e quelli il cui carattere temporaneo e urgente, ne evidenzia la natura provvisoria. «Nel caso di urgente necessità, il tribunale può adottare anche d’ufficio provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio», così recita l’art. 336, 3° comma, c.c. La disposizione in esame attribuisce un ampio potere discrezionale al giudice, il quale può farsi promotore della tutela del minore laddove, per ragioni di necessità e di urgenza, ritenga opportuno intervenire, anche d’ufficio, a tutela del suo preminente interesse. I provvedimenti – di norma preceduti dal parere del P.M. – dovrebbero essere assunti dal collegio e non dal giudice delegato e hanno natura temporanea. Prima della decisione definitiva, dunque, il tribunale può adottare, ove ne ravvisi l’urgente necessità, provvedimenti, provvisori e temporanei, nell’interesse del minore: trattasi di decreti incidentali che non concludono la procedura, ma assicurano al minore coinvolto una tutela immediata. La natura provvisoria e urgente, fa sì che i predetti provvedimenti possano essere assunti anche senza avere prioritariamente sentito i genitori che, comunque, andranno convocati dopo l’emissione. Si tratta di provvedimenti, modificabili in ogni tempo dallo stesso giudice che li ha pronunciati, senza necessità di mutamento di circostanza, ma semplicemente melius re perpensa, nonché destinati ad essere sostituiti da altri provvedimenti o superati dalla decisione finale che definirà il procedimento. Non è, dunque, ravvisabile il carattere delle decisorietà e definitività. Si è tanto discusso sulla loro impugnabilità. L’ammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c. – su iniziativa dei genitori, familiari, e P.M. nei termini già indicati – è stata, nel tempo, negata sul presupposto della natura provvisoria dei provvedimenti urgenti emessi ai sensi dell’art. 336, [continua ..]
I provvedimenti emessi nell’ambito dei procedimenti de potestate in via interinale erano, dunque, considerati privi del carattere della decisorietà e definitività e pertanto, ove proposto, il reclamo veniva dichiarato inammissibile. Il mutato orientamento, che garantisce senz’altro una concreta e più ampia tutela ai minori coinvolti nella crisi familiare, ha dato continuità agli indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte che hanno riconosciuto l’ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti definitivi in materia di responsabilità genitoriale [28]. Ragionare in senso opposto comporterebbe una grave violazione del principio di unicità dello status di figlio ove avverso i provvedimenti, temporanei e urgenti – emessi nell’ambito di procedimenti di separazione e/o divorzio – è prevista la possibilità di proporre reclamo avanti alla Corte d’Appello. Il mutato orientamento appare, dunque, condivisibile, ma non può non ragionarsi sulle modifiche, già esaminate, introdotte all’art. 38 disp. att c.c. dalla legge di riforma sulla filiazione e sulla ripartizione della competenza tra il giudice ordinario e giudice minorile. La competenza del Tribunale per i Minorenni resta esclusa nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. con la conseguenza che, in tale ipotesi, per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti de potestate spetta al giudice ordinario. Sarà, dunque, davvero uniforme, all’esito della pronuncia della Suprema Corte e del mutato orientamento, la disciplina afferente i reclami avverso i provvedimenti temporanei e provvisori emessi nell’ambito dei procedimenti de potestate?