Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Diritti e doveri verso i figli maggiorenni affetti da patologie invalidanti (di Maria Teresa Pagano, Avvocata in Roma – Presidente AIAF Lazio)


Illustrata la definizione che norme e pronunce di legittimità danno di handicap grave, l’autrice analizza la questione del mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave.

Starting from the definition that supreme court judges give to severe handicap, the author analyzes the issue of maintaining the seriously disabled adult child.

Trattare dei diritti e doveri verso i figli maggiorenni affetti da patologie invalidanti significa avvicinarsi ad una categoria numericamente inferiore a quella riguardante i doveri verso figli mag­giorenni, ma estremamente delicata. Ed invero se una separazione o un divorzio comportano, normalmente, una situazione difficile da superare, la presenza di un figlio disabile fa divenire ancor più delicata la situazione. Il tema è ugualmente sensibile anche in assenza di una separazione tra i genitori allorché si ponga il problema del mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap. La tutela patrimoniale dettata per i figli minorenni coinvolti nei giudizi di separazione, divorzio, annullamento e nei giudizi di affidamento, che prevede la somministrazione di un assegno periodico di mantenimento a carico del genitore non convivente, è estesa dall’art. 337 septies-II c.c. anche ai figli maggiorenni portatori di handicap grave [1]. Secondo la disposizione dell’art. 3, 3° comma, l. 5 febbraio 1982, n. 104 è portatore di handicap «colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione». Il 3° comma dell’articolo precisa inoltre che «qua­lora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici». Giova precisare che secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, adottata dall’assemblea generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, «le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni, fisiche, mentali, intellettuali e sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri». Per quel che interessa la presente trattazione è utile precisare che secondo i giudici di legittimità l’handicap è grave quando la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione [2]. La giurisprudenza ritiene pacificamente che ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave sia­no estensibili [continua..]