Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La disciplina delle unioni civili (di Alessandro Simeone (Avvocato in Milano))


SOMMARIO:

1. L’approvazione della legge: un passo obbligato - 2. La definizione di “unione civile” - 3. L’unione civile non è matrimonio ... ma è famiglia - 4. La costituzione dell’unione civile - 5. Cause impeditive e regime delle impugnazioni - 6. La scelta del regime patrimoniale - 7. La disciplina del cognome - 8. I diritti e i doveri degli uniti civili e la loro violazione - 9. Le norme applicabili all’unione civile - 10. La problematica relativa alle norme penali - 11. Le cause di scioglimento dell’unione civile - 12. La normativa sostanziale applicabile allo scioglimento - 13. Il procedimento di scioglimento dell’unione civile - 14. L’assegno spettante all’unito civile - 15. Le altre conseguenze dello scioglimento - 16. La negoziazione assistita e lo “scioglimento amministrativo” - 17. Considerazioni conclusive - NOTE


1. L’approvazione della legge: un passo obbligato

Dopo un dibattito trentennale e un lungo e travagliato iter parlamentare, il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la l. n. 76/2016, recante la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e quella delle convivenze di fatto, omo o eteroaffettive. La legge si compone di un unico articolo, fatto da 69 commi da suddividersi in tre gruppi omogenei: quelli che riguardano le unioni civili (dal 1° al 35° comma), quelli che disciplinano le convivenze di fatto e i contratti di convivenza (dal 36° al 65° comma) e quelli che riguardano la “copertura finanziaria” (dal 66° al 69° comma). Contrariamente ai commenti – celebrativi o disfattisti – che hanno accompagnato l’approva­zione della legge, è certo che l’introduzione della disciplina delle unioni civili non può riconoscersi come conseguenza di un particolare afflato del legislatore per l’ampliamento dei c.d. “diritti civili”, quanto semmai come un passo obbligato per rispondere alle ormai numerosissime sollecitazioni provenienti dall’Unione europea [1], dalla Corte EDU [2] (in particolare quelle, cogenti, contenute nella sentenza Oliari e altri contro Italia [3]), dalla Corte costituzionale (sent. n. 138/2010 [4]; ord. n. 276/2010; ord. n. 4/2011 [5]; sent. n. 170/2014 [6]), dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 4184/2012 [7]; Cass. n. 2400/2015 [8]) e, più in genere dal contesto internazionale [9].


2. La definizione di “unione civile”

Così come non esiste una definizione di matrimonio, non esiste una definizione giuridica di “unione civile tra persone dello stesso sesso”, essendosi limitato il legislatore ad annoverarla (1° comma) tra le formazioni sociali ex artt. 2 e 3 Cost. (qualifica questa che, peraltro, spetta anche al matrimonio), aggiungendovi l’aggettivo “specifica” onde tentare di rimarcarne, almeno dal punto vista teorico, la differenza rispetto al matrimonio [10]. In precedenza, la Corte costituzionale [11] aveva definito l’unione same-sex come «stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con connessi diritti e doveri»; tale nozione deve essere integrata con i principi elaborati, anche successivamente, dalla giurisprudenza della Cassazione e da quella sovranazionale, cosicché, oggi, l’unione civile può essere definita come «relazione interpersonale regolamentata tra persone maggiorenni dello stesso sesso, di natura affettiva, che si esplica in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale e da cui discendono reciproci diritti e doveri la cui rilevanza va oltre la mera dimensione privatistica dell’istituto».


3. L’unione civile non è matrimonio ... ma è famiglia

L’unione civile tra persone dello stesso sesso, per volontà del legislatore, è dunque istituto diverso dal matrimonio; dimostrano peraltro la (invero formale) differenza rispetto all’istituto riservato alle coppie etero la mancata estensione tout court della normativa matrimoniale agli uniti civili [12], la differente “nascita del vincolo” (il matrimonio si celebra, l’unione si costituisce), la mancata creazione di vincoli di parentela e affinità [13] e la normativa in materia di cambio di sesso. Con riferimento a questo ultimo aspetto, in aderenza con quanto indicato dalla Corte costituzionale [14], la l. n. 76/2016 ha introdotto, al 27° comma, la previsione per cui i coniugi sposati, qualora uno di essi cambi sesso, possano chiedere la “trasformazione” del loro matrimonio in unione civile; analoga previsione, però, non è prevista nel caso opposto, cosicché l’unione civile si scioglie automaticamente all’atto dell’emissione [15] di sentenza di rettificazione di sesso di uno dei suoi due componenti, senza convertirsi in matrimonio; fermo restando, ovviamente, che gli ex uniti civili, sopravvenendo il requisito della diversità di sesso, potranno contrarre, successivamente all’automatico scioglimento della loro unione civile, matrimonio. Purtuttavia, non è detto che dalla pretesa diversità ontologica del nuovo istituto rispetto a quello “storico” discendano dal punto di vista pratico conseguenze rilevanti, rimanendo le distanze tra unione e matrimonio, presumibilmente e proiettivamente, limitate ad esplicarsi più su di un piano simbolico che su quello del concreto fatto. Al netto degli ossessivi sforzi – in parte riusciti e in parte no – di distinguere, sotto il profilo normativo e semantico l’unione civile dal matrimonio, la legge non ha fatto altro che confermare che la famiglia, oggi, è una istituzione “plurale” [16] di cui anche le unioni same sex non possono non far parte. Sovvengono, in tal senso, i principi ormai consolidati elaborati dalla più volte richiamata giurisprudenza sovranazionale (le unioni civili rientrano senza alcun dubbio nel concetto di “vita familiare” di cui all’art. 8 CEDU) e nazionale. Spunti, a fortiori, possono trarsi dallo stesso testo della l. n. [continua ..]


4. La costituzione dell’unione civile

Al netto di qualche polemica mediatica, non è vero che l’unione civile semplicemente si “registra” (essendo tale processo, invece, previsto per i contratti di convivenza e, secondo talune criticabili interpretazioni, per le convivenze in genere); il 2° e 3° comma dell’art. 1, l. n. 76/2016 prevedono, infatti, due fasi bene distinte: nella prima le parti costituiscono l’unione civile e nella seconda l’Ufficiale di Stato Civile provvede alla registrazione. È pur vero che la l. n. 76/2016 non richiama mai il termine “celebrazione”, richiamato invece negli artt. 106 c.c. ss., ma ciò non equivale a declassare l’unione civile a un patto tra privati sottoposto a registrazione (a differenza appunto di quanto previsto per le convivenza omo o etero). È altresì vero che l’unione non deve essere preceduta dalle pubblicazioni, ma è altrettanto vero che, ai sensi dell’art. 1 del c.d. “decreto Ponte” [18], l’insussistenza di cause impeditive deve essere dichiarata dalle parti all’atto della richiesta di costituzione e verificata, ex art. 2, dall’USC. Per contrarre il vincolo, dunque, le parti prima devono farne richiesta [19] all’USC (di qualunque Comune della Repubblica [20]) il quale – entro 15 giorni – verificherà l’esattezza delle dichiarazioni rese e l’insussistenza di cause impeditive. Compiuto l’iter, le parti ricompariranno innanzi all’USC, alla presenza di due testimoni, per la costituzione dell’unione in una data indicata [21] dalle stesse parti al momento della prima richiesta; detta data deve essere successiva allo scadere del termine quindicinale previsto per le verifiche; all’atto della costituzione, le parti dovranno ribadire la loro volontà e l’USC farà menzione dei «diritti e dei doveri indicati nei commi 11 e 12 della L. 76/2016», redigendo apposito processo verbale che le parti e i testimoni dovranno sottoscrivere. Una volta costituita, l’unione deve essere iscritta (al pari di quanto previsto per il matrimonio, ai sensi degli artt. 449 c.c. ss. inapplicabili espressamente al nuovo istituto) nel registro provvisorio (art. 9, 3° comma, decreto Ponte), che verrà poi sostituito da quello definitivo, all’atto del­l’entrata in vigore dei [continua ..]


5. Cause impeditive e regime delle impugnazioni

Il regime delle cause impeditive e dell’impugnazione dell’unione sono costruite sulla falsariga di quanto previsto per l’istituto matrimoniale, ancorché debba osservarsi che, per tale aspetto (come per molti altri) il legislatore abbia utilizzato una tecnica “mista”, consistente ora nel richiamo espresso agli articoli del codice civile disciplinanti la materia e ora nella espressa previsione di norme ad hoc che, però, ricalcano pedissequamente le norme omologhe previste per il matrimonio. Non possono contrarre un’unione coloro che sono legati da precedente vincolo matrimoniale o altra unione: si tratta del requisito della libertà di stato (4° comma, lett. a) la cui presenza, come osservato, «indica con chiarezza il modello cui il legislatore si è ispirato. Si tratta di un vincolo fondamentale e prioritario nella vita di una persona»  [23]. Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione: l’interdizione di una delle parti per infermità di mente (4° comma, lett. b); la sussistenza tra le parti dei rapporti cui all’art. 87, 1° comma, c.c., cui si aggiunge, per evidenti motivi connessi all’istituto, il divieto di unione tra zia e nipote e tra zio e nipote (4° comma, lett. c); la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte (4° comma, lett. d). A differenza dell’istituto matrimoniale i minori di età, anche se infrasedicenni, non hanno accesso all’istituto. Il cittadino straniero che intende contrarre un’unione civile in Italia (19° comma, che richiama il solo 1° comma dell’art. 116 c.c. dettato in materia matrimoniale) dovrà presentare all’Uffi­ciale di Stato Civile la dichiarazione di nulla-osta alla costituzione del vincolo rilasciata dal proprio Paese di provenienza; tale previsione rischia di essere il cavallo di Troia di pericolose discriminazioni a danno di cittadini, anche europei, provenienti da Paesi che considerano le unioni civili illegali o l’omosessualità un crimine; si confida, dunque, in un intervento chiarificatore, o armonizzatore, da parte del legislatore delegato ex 28° comma, tenendo conto che, dal 5 giugno 2016 «il diritto di costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso ... [continua ..]


6. La scelta del regime patrimoniale

Sul punto, vi è piena convergenza tra matrimonio e unione civile; le parti potranno scegliere il regime patrimoniale applicabile alla loro unione (comunione legale, separazione dei beni, comu­nione convenzionale, fondo patrimoniale), eventualmente modificandolo in corso di rapporto. Potranno altresì utilizzare «regole e idee, soluzioni a lungo discusse con riguardo ai rapporti inter coniuges, dalla possibilità di dar vita a regimi patrimoniali non espressamente previsti e no­minati dal codice, alla libera costituibilità di vincoli di destinazione» [27]. All’unione civile si applicano anche le norme dell’impresa familiare (13° comma), con la sola doverosa precisazione che giacché «l’unione civile, contrariamente al matrimonio, non determina legami di affinità, ... i parenti del partner, i quali collaborino con l’imprenditore a lui unito da un’unione civile non potranno beneficiare del regime speciale» [28].


7. La disciplina del cognome

Le parti possono scegliere, solo al momento della costituzione, quale cognome utilizzare come comune, scegliendolo tra i loro. La parte il cui cognome non è scelto come comune, potrà anteporlo o posporlo al proprio  [29], senza alcuna facoltà di sostituzione integrale [30]. L’individuazione della sorte del cognome comune, a seguito dello scioglimento dell’unione civile è problematica, giacché il 25° comma della legge in commento non richiama, nel novero delle norme applicabili all’unione civile, i 2° e 3° comma dell’art. 5, l. n. 898/1970, disciplinanti l’uso del cognome maritale dopo il divorzio. A fronte del “vuoto normativo”, sono possibili due interpretazioni. La prima, maggiormente aderente al tenore letterale della norma di nuovo conio, secondo la quale lo scioglimento dell’unione determina tout court la perdita del cognome comune, senza alcuna possibilità di autorizzazione al suo uso [31]. La seconda – preferibile sotto il profilo della tutela dell’identità personale della parte dell’u­nione civile – secondo la quale lo scioglimento determina sì la perdita del diritto all’uso del cognome comune, ma fa salva la facoltà della parte di chiedere al Tribunale di essere autorizzata a proseguire nell’uso del cognome dell’altra, in presenza di un «interesse proprio meritevole di tutela»; al fine di approdare a una situazione di tal fatta non è peregrino applicare l’art. 5, 3° comma, l. n. 898/1970, ex 20° comma, l. n. 76/2016  [32], oppure in via di interpretazione analogica, oppure, ancora «per via diretta e senza il medio di un’interpretazione analogica o estensiva della norma» e ad esclusiva tutela del diritto all’identità personale della ex parte dell’unione civile, diritto di cui il cognome costituisce un tratto essenziale [33].


8. I diritti e i doveri degli uniti civili e la loro violazione

I rapporti tra gli uniti civili sono disciplinati dall’11° e 12° comma dell’articolo unico, strutturati sulla falsariga degli omologhi matrimoniali artt. 143 e 144 c.c. Di dette norme, come sopra ricordato, l’Ufficiale di Stato civile deve dare menzione all’atto della costituzione dell’unione, così come deve dare lettura degli artt. 143 e 144 c.c. (nonché dell’art. 147 c.c., riguardante la prole) in caso di matrimonio. Esistono però delle differenze, almeno nominalistiche, tra i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio e quelli derivanti dall’unione civile. L’11° comma, infatti, prevede l’uguaglianza morale e giuridica di entrambi i contraenti il vincolo, impone l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, quello di coabitazione nonché quello di contribuzione ai bisogni comuni. Rispetto all’art. 143 c.c., però: a) non sussiste tra i componenti l’unione l’obbligo specifico di fedeltà; b) non sussiste l’obbligo di collaborazione nel­l’interesse della famiglia; c) l’obbligo di contribuzione riguarda i bisogni comuni e non quelli della “famiglia”. Si tratta di differenziazioni imposte, a livello di compromesso politico sotteso alla presentazione del maxi emendamento, che a ben vedere non paiono di tale portata da indurre a ritenere che l’unione civile possa essere considerata, almeno sotto tale profilo, un minus rispetto al matrimonio, giacché: a) la dottrina più attenta e sensibile [34] e la giurisprudenza formatasi sull’art. 143 c.c., hanno da tempo chiarito che il dovere di fedeltà è assorbito nel dovere di assistenza «inteso quale dedizione non solo fisica ma anche spirituale» che deve caratterizzare l’unione matrimoniale – ed oggi anche l’unione civile – per tutta la sua durata; b) l’obbligo di collaborazione “nell’interesse dell’unione”, ancorché non richiamato espressamente, è contemporaneamente presupposto e proiezione degli obblighi di assistenza morale e materiale e dell’obbligo di contribuzione; inoltre il dovere di collaborazione è comunque implicitamente richiamato dal 12° comma, che prevede che i componenti dell’unione concordino (e dunque collaborino per individuarlo) [continua ..]


9. Le norme applicabili all’unione civile

Il 20° comma, il cuore della legge, disciplina la normativa applicabile all’unione civile, anche per ciò che riguarda i rapporti diversi da quelli c.d. orizzontali, ed opera secondo tre direttrici. a) Le norme del codice civile All’unione civile si applicano solo quelle norme, previste per l’istituto matrimoniale o comunque disciplinanti i rapporti tra i coniugi, espressamente richiamate dalla l. n. 76/2016; da ciò consegue che l’applicazione è automatica (senza nessuna verifica di “compatibilità”) per quanto è richiamato ed è esclusa (perentoriamente, salvo successivi interventi giurisprudenziali) per quanto non previsto. All’unione civile si applica la disciplina: della dichiarazione di morte presunta (art. 65 e 68); della nullità dell’unione (ma non l’art. 122 sostituito dal 7° comma della legge); del regime patrimoniale, delle convenzioni (vedi sopra) e degli alimenti (19° comma) [37]; delle indennità dovute al lavoratore in caso di morte (artt. 2118 e 2120 c.c. richiamati dal 17° comma); del matrimonio dello straniero in Italia (art. 116, 1° comma, c.c.); dell’allontanamento e del sequestro ex art. 146 c.c.; delle trascrizioni (artt. 2647, 2653, 2569 c.c. richiamati dal 19° comma); della sospensione della prescrizione (18° comma) e degli ordini di protezione ex art. 342 ter c.c. [38]; l’unito civile poi sarà preferito nella scelta dell’amministratore di sostegno, potrà chiedere l’interdizione o l’inabilitazione dell’altro componente l’unione o la revoca del provvedimento (15° comma). L’unito civile è parificato al coniuge (21° comma) con riferimento all’indegnità a succedere (artt. 463, 464, 465, 466 c.c.), alla quota di legittima (artt. da 536 a 564 c.c.), all’ordine di chiamata nella successione legittima (artt. da 565 a 585 c.c., ancorché il riferimento al coniuge separato di cui all’art. 585 c.c. pare frutto di una svista), alla collazione (artt. da 737 a 751 c.c.) e al patto di famiglia (artt. da 768 bis a 768 octies c.c.). b) Le norme della legge sulle adozioni Il 20° comma esclude espressamente l’applicazione agli uniti civili delle disposizioni previste dalla l. n. 184/1983. Il legislatore, non è dato sapere [continua ..]


10. La problematica relativa alle norme penali

La l. n. 76/2016 non prevede alcuna disciplina specifica circa l’estensibilità delle norme penali ai componenti dell’unione civile, sia con riferimento agli effetti “in malam partem” sia a quelli in “bonam partem”. Occorre dunque chiedersi quale sia l’interferenza della legge istitutiva delle unioni civili sulle norme penali che presuppongono la qualità di coniuge o che si riferiscano all’istituto matrimoniale, tenendo conto, da un lato del 20° comma (che teoricamente estende all’unione tutte le norme matrimoniali, se tale estensione è funzionale a garantire «l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi» discendenti dall’unione) e, dall’altro, del principio di tassatività e del divieto di estensione analogica [41]. Senza pretesa di esaustività, pare opportuno soffermarsi sulla fattispecie più facilmente ricorribili: a) Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) I primi commentatori [42] optano per la soluzione positiva, tenendo conto che il dovere di assistenza morale e materiale e il dovere di coabitazione sono specifici (anche) dell’unione civile e che la norma incriminatrice è funzionale a garantire l’effettività dei diritti del componente l’unione; purtuttavia non può sottacersi della problematica che deriva dalla collocazione sistematica della norma (Titolo XI Dei delitti contro la famiglia) e, come per tutte le altre norme, del divieto di analogia e del mancato rispetto del principio di puntualità delle norme incriminatrici. b) Reato di bigamia (art. 556 c.p.) Non sembra ipotizzabile per l’unione civile, non essendo l’estensione funzionale al rispetto dei diritti e all’adempimento dei doveri discendenti dall’unione [43]. c) Causa di non punibilità ex art. 649 c.p. per i delitti contro il patrimonio commessi a danno del coniuge non legalmente separato Non sembra essere applicabile all’unione civile giacché non strumentale al presidio dei diritti e doveri derivanti dall’unione. Nessun problema si pone invece per il delitto di maltrattamenti in famiglia (reato configurabile anche quando il fatto è commesso in danno del mero convivente), per quello di violenza sessuale aggravata (giusta l’estensione [continua ..]


11. Le cause di scioglimento dell’unione civile

Sono disciplinate dal 22°, 23° e 24° comma della legge e possono dividersi in tre categorie: a) quelle che determinano automaticamente lo scioglimento dell’unione, ovverosia la morte o la dichiarazione di morte presunta di uno dei due componenti (21° comma); b) quelle che necessitano della pronunzia del giudice, ma che sono subordinate al passaggio in giudicato di altre pronunzie; si tratta delle ipotesi di condanna per i reati di cui all’art. 3 n. 1), l. n. 898/1970, alle sentenze di assoluzione per vizio di mente di cui all’art. 3 n. 2), lett. a), l. n. 898/1970 o a quella di estinzione del reato di cui all’art. 3 n. 2), lett. c), e infine al caso in cui l’altra parte dell’unione, cittadina straniera, abbia ottenuto all’estero annullamento o scioglimento del matrimonio o dell’unione o abbia contratto, sempre all’estero, nuovo matrimonio o nuova unione [44] (23° comma); c) quella di cui al 24° comma, che prevede un meccanismo complesso formato da volontà di almeno una delle parti, intervento dell’Autorità amministrativa e, come nelle ipotesi sub b), dell’intervento del giudice. Rispetto alla disciplina matrimoniale resta escluso lo scioglimento dell’unione per inconsumazione, quello per pregressa ininterrotta separazione personale (non essendo l’istituto previsto per le unioni); con riferimento al cambio di sesso, a differenza del matrimonio, le parti non potranno chiedere la “conversione” dell’unione civile in matrimonio (cfr. supra). Di tutte le ipotesi di scioglimento dell’unione previste dalla l. n. 76/2016, l’unica realmente problematica, che poi sarà quella statisticamente più ricorrente, è quella disciplinata dal 24° comma che si compone di due fasi: 1) la dichiarazione, congiunta o singola, della volontà di una o entrambe le parti di sciogliere l’unione; 2) la richiesta al Tribunale competente (o all’Ufficiale di Stato Civile ex art. 12, d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche in l. n. 162/2014, oppure ancora l’attivazione della procedura di negoziazione assistita) da inoltrarsi dopo tre mesi dal compimento della prima fase. La laconica e frettolosa formulazione legislativa pone alcuni quesiti pratici e, più in particolare: a) l’individuazione dell’Ufficiale di Stato [continua ..]


12. La normativa sostanziale applicabile allo scioglimento

Allo scioglimento dell’unione civile, come sopra anticipato, non si applica la disciplina sostanziale della separazione e dunque: la pronunzia di addebito, l’assegno di mantenimento, le forme di garanzia previste dall’art. 156 c.c. (sostituite dalle omologhe della legge sul divorzio); si applicano invece (ex 25° comma) i seguenti articoli della l. n. 898/1970: art. 5, 6° comma (assegno dovuto alla parte “debole”), 7° comma (adeguamento dell’assegno), 8° comma (una tantum), 9° comma (obbligo di deposito delle dichiarazioni dei redditi e indagini patrimoniali), 10° comma (cessazione dell’assegno), 11° comma (diritto all’assistenza sanitaria), nonché gli artt. 8 (Garanzie ed esecuzione) [47], 9 (modifica delle condizioni di divorzio), 9 bis (Assegno a carico dell’eredità), 10 (Decorrenza degli effetti della pronunzia), 12 bis (Diritto al TFR), 12 ter (Diritto alla reversibilità a favore di colui che è stato parte dell’unione civile), 12 quater (Competenza per le modifiche), 12 quinquies (disciplina internazionale) e art. 12 sexies (Tutela penale) [48]. Sono escluse le norme riguardanti l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e, quelle in merito all’uso del cognome (cfr. supra). Non si applica all’unione, neppure la disciplina della riconciliazione, non essendo prevista la separazione personale.


13. Il procedimento di scioglimento dell’unione civile

Al giudizio di scioglimento dell’unione civile si applicano gli artt. 4 (norme del procedimento), art. 5, 1° comma (pronuncia di scioglimento), 5° comma (regime delle impugnazioni) l. n. 898/1970; non essendo richiamato l’art. 1, il giudice dello scioglimento non dovrà accertare la disgregazione della comunione materiale e spirituale e l’impossibilità di sua ricostituzione, ma solo prendere atto della volontà di una o di entrambe le parti di porre fine al vincolo. La seconda parte dell’art. 1, 25° comma richiama gli artt. da 706 a 742 bis c.p.c. regolanti (tra l’altro) la separazione personale dei coniugi e applicabili allo scioglimento dell’unione “in quanto compatibili” [49]. Nulla quaestio in merito alle norme regolanti il processo di separazione omologhe a quelle del processo divorzile (707, 708 tranne il 4° comma, 709, 709 bis c.p.c.) né per l’art. 710 c.p.c. (assorbito e superato dagli artt. 9 e 12 quater l. divorzio). Il problema si pone invece per: –    l’art. 706 c.p.c., nella parte in cui fissa come criterio di competenza territoriale “l’ultima residenza comune”; detto criterio è compatibile con il giudizio di scioglimento, dovendosi solamente precisare che, applicandosi altresì al giudizio l’art. 4 l. divorzio, il foro dell’ultima residenza comune degli uniti opera come foro concorrente e non esclusivo [50]; –    l’art. 708, 4° comma, c.p.c. (reclamo contro le ordinanze presidenziali), compatibile con lo scioglimento dell’unione; –    l’art. 711 c.p.c. incompatibile – e dunque non applicabile – con la struttura dello scioglimento dell’unione che, vertendo in punto status, dovrà necessariamente concludersi con una sentenza emessa dal Tribunale riunito in Camera di Consiglio. Il giudizio di scioglimento dell’unione è dunque strutturato come quello di separazione e divorzio. In caso di accordo, gli uniti, decorsi tre mesi dal rilascio della dichiarazione di cui al 24° comma, potranno presentare domanda al Tribunale competente; il Presidente fisserà l’udienza in Camera di Consiglio e il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, emetterà la sentenza di scio­glimento sulla [continua ..]


14. L’assegno spettante all’unito civile

All’unito civile più debole economicamente spetta un contributo mensile avente i presupposti (sotto il profilo dell’an e del quantum) previsti dall’art. 5, l. n. 898/1970, così come interpretato dalla giurisprudenza riferita, ovviamente, al divorzio. Sotto il profilo dell’an, il componente dell’unione avrà dunque diritto all’assegno non solo nei casi in cui versi in “stato di bisogno” (ex plurimis Cass. n. 26491/2013), ma anche quando egli provi di non avere i mezzi adeguati – e di non poterseli procurare per ragioni oggettive – al mantenimento del pregresso tenore di vita [53] (Cass. n. 23442/2013). Una volta accertato il diritto al contributo, il giudice dovrà quantificarlo sulla base dei criteri di cui all’art. 5, l. n. 898/1970 (condizioni delle parti dell’unione, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio personale o di quello comune, il reddito di entrambi, e, infine, la durata dell’unione) che agiscono come fattore di ponderazione dell’assegno astrattamente dovuto [54]. Particolare attenzione dovrà essere posta alle “ragioni della decisione”(dovendosi valutare dun­que le eventuali violazioni dei doveri discendenti dall’unione ex 11° comma [55]) e alla “durata dell’unione”; sul punto non può che aderirsi all’interpretazione di autorevole dottrina [56] che ha evidenziato che, almeno nella prima fase di applicazione della norma, si terrà conto non solo della durata legale dell’unione, ma anche della eventuale convivenza pregressa intercorsa quando le unioni civili non erano previste. L’obbligo di versare l’assegno all’unito decorre dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva che ne abbia accertato an e quantum, fatto salvo che il giudice non abbia stabilito una diversa decorrenza oppure nell’ipotesi in cui il Presidente (o il giudice istruttore) abbia stabilito un assegno “provvisorio”. L’obbligo di versamento cessa in caso di contrazione di nuove nozze, di una nuova unione civile o instaurazione di convivenza more uxorio da parte del percipiente il contributo [57]. Le parti potranno altresì prevedere, [continua ..]


15. Le altre conseguenze dello scioglimento

Lo scioglimento dell’unione determina altresì: –    la perdita della facoltà di utilizzo del cognome dell’altra parte dell’unione, se tale cognome è stato scelto come “comune” al momento della costituzione dell’unione (vedi supra); –    la perdita dei diritti successori (fatta salva l’ipotesi di istituzione come erede della ex parte dell’unione civile); –    il diritto della parte dell’unione titolare di un assegno, a percepire la pensione di reversibilità nonché la quota del 40% del TFR; –    il diritto della parte dell’unione, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, a conservare il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistita l’altra parte dell’unione civile.


16. La negoziazione assistita e lo “scioglimento amministrativo”

Il 25° comma prevede espressamente che all’unione civile si applichino le norme della negoziazione assistita familiare e del divorzio amministrativo, regolamentati rispettivamente dall’art. 6 e 12, d.l. n. 132/2014, convertito con modificazione dalla l. n. 162/2014. Neppure tale estensione pare essere esente da dubbi. È infatti noto che le procedure sopra indicate possono essere utilizzate – con riferimento ai coniugi – solo per la separazione personale oppure per il divorzio nell’ipotesi di cui all’art. 3 n. 2), lett. b), l. n. 898/1970; ipotesi entrambe non contemplate per le unioni civili, con la conseguenza che alcuni commentatori [58] hanno ritenuto che gli uniti civili possano avvalersi della “procedura semplificata” solo per chiedere la modifica (congiunta) di precedenti provvedimenti emessi dal Tribunale. Tale interpretazione, pure aderente al tenore letterale della norma, finisce però col “tradire” lo spirito della l. n. 162/2014, nonché il 20° comma della legge in commento, cosicché sembra da preferire l’opi­nione di chi [59] ammette l’accesso all’istituto anche per la pronunzia di scioglimento dell’unione, potendosi in questo argomentare che la pregressa separazione personale (obbligatoria per lo scioglimento del matrimonio) è “sostituita” dalla manifestazione di volontà prevista dall’art. 1, 24° comma, l. n. 76/2016.


17. Considerazioni conclusive

Non v’è alcun dubbio che il nostro Paese avesse bisogno di riconoscere forme di tutela “familiare” per i suoi cittadini omosessuali, non solo e non tanto per “mettersi al passo con l’Europa” quanto, semmai, per dare concreta attuazione all’art. 3 Cost. Si può sicuramente discutere sia delle modalità con cui si è giunti all’approvazione della legge sia, e soprattutto, della tecnica legislativa utilizzata, foriera di più di un problema interpretativo e rispondente più all’esigenza di trovare un compromesso politico che a garantire, per usare l’espressione del legislatore, «l’ef­fettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso». Ma ciò non toglie che la l. n. 76/2016 segni un deciso passo in avanti nell’ambito della realizzazione concreta del principio di eguaglianza e non discriminazione e che spetti all’Avvocatura (così come accaduto in passato per altre riforme epocali) impegnarsi per presidiare un settore nuovo e inesplorato (ad alcuni forse sconosciuto) onde evitare proprio che gli errori di scrittura delle norme possano essere sfruttati per comprimere quei diritti oggi finalmente riconosciuti e, come tali, da difendere.


NOTE