Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Il reg. 24 giugno 2016, n. 1103 che contiene la completa disciplina internazionalprivatistica in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (di Stefano Armellini. Avvocato in Padova - Docente di Diritto internazionale privato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali organizzata dall’Università di Padova)


L’autore analizza il Reg. UE n. 1103/2016 sui regimi patrimoniali tra i coniugi che sarà di applicazione, tra gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata, tra cui l’Italia, dal 29 gennaio 2019.

Il Regolamento tratta tutti gli aspetti internazionalprivatistici dei regimi patrimoniali tra i coniugi: legge applicabile, giurisdizione e riconoscimento delle decisioni e degli atti stranieri. Vi si trovano infatti sia la disciplina di conflitto, che si sovrappone a quella contenuta nell’art. 30, L. n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, rendendola solo residuale, sia la disciplina della giurisdizione e del riconoscimento delle decisioni e degli atti stranieri, che invece a livello interno non sono regolati da disposizioni specifiche, lasciando spazio alle regole generali, le quali pure diverranno di applicazione residuale a partire dal 29 gennaio 2019.

The author analyses the UE Reg. UE n. 1103/2016 on matrimonial property regimes which will come into force between the Member States participating in enhanced cooperation, including Italy, from January 29th, 2019.

The Regulation deals with all private international aspects of the property regimes of couples, including applicable law, jurisdiction, recognition and enforcement of foreign decisions and acts. Indeed, the Regulation sets forth not only the conflict of laws rules, which overrule those contained in art. 30 of Law n. 218/1995 reforming the Italian System of Private International Law (the provision whereof will thus have residual application), but also the rules on jurisdiction and recognition of foreign decisions, such latter matters being currently subject to domestic private international rules of a general, non-specific nature, which will also become of residual application once the Reg. n. 1103/2016 comes into force.

SOMMARIO:

1. Il Reg. n. 1103/2016 come parte del programma europeo di creazione di un diritto internazionale privato della famiglia uniforme - 2. Il Reg. n. 1103/2016: generalità - 3. Ambito di applicazione - 4. Giurisdizione - 5. Legge applicabile - 6. Riconoscimento ed esecutività - NOTE


1. Il Reg. n. 1103/2016 come parte del programma europeo di creazione di un diritto internazionale privato della famiglia uniforme

Il presente scritto ha ad oggetto una prima sintetica analisi del Reg. n. 1103/2016 che l’Unione europea ha adottato in data 24 giugno 2016 con la procedura di cooperazione rafforzata, e che dal 29 gennaio 2019 disciplinerà i rapporti matrimoniali tra i coniugi tra gli Stati partecipanti. Il Regolamento in parola non può essere esaminato, per così dire, uti singulus, ma deve essere collocato nel più ampio contesto che gli è proprio. Esso, infatti si inserisce nel – e costituisce parte del – programma di unificazione del diritto internazionale privato per il quale il Trattato di Amsterdam del 1997 ha attribuito competenza all’Unione europea, trasferendo nel pilastro comunitario alcune materie prima appartenenti al terzo pilastro, tra cui quella riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile, considerata un elemento indispensabile per garantire uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. In attuazione del Trattato di Amsterdam, il Consiglio europeo di Tampere del 1999 ha elaborato un primo Programma di intervento quinquennale volto a facilitare l’accesso alla giustizia nelle controversie transnazionali che, alla scadenza, è stato seguito dal Programma dell’Aja per il «rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea» [1]. Partendo dalla premessa che «il diritto civile, compreso il diritto di famiglia, riguarda la vita quotidiana dei cittadini», il Consiglio europeo ha incaricato la Commissione di elaborare proposte su specifiche tematiche del diritto internazionale privato [2] che nel settore della famiglia riguardavano i conflitti di leggi in materia di divorzio [3], il riconoscimento e l’esecuzione in materia di obbligazioni alimentari [4] e, per quanto interessa particolarmente in questa sede, le questioni di legge applicabile, giurisdizione e riconoscimento in materia di regimi patrimoniali tra i coniugi [5]. A seguito dell’attribuzione di competenze avvenuta col Trattato di Amsterdam, e in attuazione dei programmi pluriennali sopra ricordati, la Comunità – ora Unione – europea ha legiferato in materia di diritto internazionale privato con regolamenti di unificazione, che inizialmente hanno riguardato le questioni processuali di [continua ..]


2. Il Reg. n. 1103/2016: generalità

Come si è anticipato, il Reg. n. 1103/2016 disciplina in unico contesto giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento di decisioni e atti stranieri in tema di regimi patrimoniali tra i coniugi. Ai sensi dell’art. 81.3 TFUE la disciplina del diritto internazionale della famiglia sarebbe sottoposta alla regola dell’unanimità [8]. Senonché nel caso del Reg. n. 1103/2016 questa non ha potuto essere ottenuta (così come non ha potuto essere ottenuta per il Regolamento gemello n. 1104/2016 sugli effetti patrimoniali delle unioni civili registrate), principalmente per la contrarietà di Stati come l’Ungheria e la Polonia a riconoscere le unioni omosessuali. In realtà, come diremo, né il Reg. n. 1103/2016 né il Reg. n. 1104/2016 obbligano gli Stati a riconoscere il matrimonio o l’unione civile same sex. Per questo, un insigne scrittore come Paul Lagarde ha considerato ingiustificata «l’obstination des deux Etats membres mentionnés, car ces règlementes n’obligent nullement les Etats membres participants à reconnaître ces unions, encore moins à les introduire dans leur droit national» [9]. Fatto sta che per i due Regolamenti in parola ci si è dovuti accontentare di una cooperazione rafforzata, autorizzata con Decisione (UE) n. 2016/954, che oggi vincola gli Stati che vi partecipano dall’inizio o che si aggiungono successivamente.


3. Ambito di applicazione

Il Regolamento definisce il regime patrimoniale tra i coniugi come «l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento». Si tratta di una nozione ampia che, come chiarisce il considerando 18, ricomprende «tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo» [10]. Il considerando 18 esplicita altresì che l’ampiezza della nozione di rapporti patrimoniali è dovuta all’opportunità di ricomprendere «tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge». Dunque il Regolamento contempla una nozione di regimi matrimoniali molto ampia, che comprende tutti i rapporti patrimoniali tra coniugi e non lascia più spazio per l’interpretazione, maggioritaria, della previgente disciplina di conflitto dell’art. 30, L. n. 218/1995 in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi, secondo cui il regime patrimoniale primario, comprendente i diritti e doveri di natura patrimoniale essenziali per l’adempimento degli obblighi di assistenza e solidarietà familiare, era ricondotto nell’ambito dei rapporti personali, non di quelli patrimoniali. Sono dunque ricompresi tra i rapporti patrimoniali ai sensi del Reg. n. 1103/2016, ad es., gli obblighi di contribuzione [11] ai bisogni della famiglia, la titolarità, la rappresentanza e l’am­ministrazione dei beni, i regimi matrimoniali legali e convenzionali e i beni che vi rientrano e il fondo patrimoniale. Sono quindi ricomprese anche le pattuizioni di carattere patrimoniale che i coniugi stipulano in sede di separazione o divorzio (ad es., l’accordo con cui uno dei coniugi si impegna a cedere all’altro la quota di comproprietà della casa familiare, salvo che tale disposizione non abbia carattere sostitutivo o integrativo dell’assegno di mantenimento perché allora la prestazione avrebbe natura di obbligazione alimentare, soggetta al Reg. n. 4/2009, come verrà chiarito subito in appresso); ed [continua ..]


4. Giurisdizione

Le norme del Capo II del Reg. n. 1103/2016 riguardano la giurisdizione in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi. Va in primo luogo chiarito che per autorità giurisdizionale non si intende solo il giudice, ma anche altre autorità o professionisti che svolgono funzioni giudiziarie in materia di regimi matrimoniali (art. 3.2). Il Regolamento mira a garantire la possibilità di esercitare dinanzi ad una stessa autorità giurisdizionale tutte le azioni collegate, e all’uopo prevede l’attrazione della competenza dell’autori­tà giurisdizionale della causa principale nel caso la questione relativa ai rapporti patrimoniali tra i coniugi sia correlata ad una causa successoria (l’autorità giurisdizionale è quella designata dal Reg. n. 650/2012 (Roma IV) anche per le questioni inerenti al regime patrimoniale) (art. 4) o – ma nella maggior parte dei casi solo su accordo tra i coniugi – ad una causa di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio (il giudice è quello designato dal Reg. Bruxelles II bis anche per le questioni inerenti al regime patrimoniale) (art. 5). Se non vi sono cause successorie o matrimoniali correlate, il Regolamento prevede innanzitutto una limitata possibilità di scelta del foro a favore: –    o dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile in forza dell’optio legis consentita dall’art. 22 o, in mancanza di scelta di legge, degli ordinari criteri di collegamento dell’art. 26 tranne quello del collegamento più stretto che, come diremo trattando della legge applicabile, non è facilmente prevedibile (questo garantisce tendenzialmente la coincidenza tra forum e ius); –    oppure dell’autorità dello Stato membro di celebrazione del matrimonio (art. 7.1). L’accordo va redatto per iscritto o in una forma elettronica che consenta una registrazione durevole, datato e sottoscritto da entrambi i coniugi (art. 7.2). Sempre allo scopo di favorire la coincidenza tra forum e ius, la competenza delle autorità dello Stato la cui legge è applicabile in forza dell’optio legis o degli ordinari criteri di collegamento tranne quello del collegamento più stretto, [continua ..]


5. Legge applicabile

Una volta individuato il giudice competente si pone il problema di quale diritto esso debba applicare. Naturalmente il problema della legge applicabile si pone anche quando non viene chiamato in causa un giudice perché i rapporti patrimoniali tra i coniugi vengono in considerazione in un ambito non contenzioso. Il Capo III del Reg. n. 1103/2016 contiene la disciplina di conflitto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Così come è dato riscontrare negli altri regolamenti europei sulla legge applicabile, anche la disciplina di conflitto del Reg. n. 1103/2016 è erga omnesperché si applica anche alle fattispecie collegate con Stati non aderenti al Regolamento (art. 20). Pertanto, la disciplina di conflitto del Reg. n. 1103/2016 sostituirà completamente quella dell’art. 30, L. n. 218/1995 vigente fino a quando il Regolamento non sarà di applicazione (cioè per i procedimenti avviati, gli atti pubblici redatti e le transazioni giudiziarie approvate prima del 29 gennaio 2019: art. 69). L’art. 21 pone il principio dell’unità della legge applicabile stabilendo che la legge sul regime patrimoniale designata dalla disciplina di conflitto del Regolamento si applica alla totalità dei beni rientranti nel regime patrimoniale indipendentemente dal luogo dove i beni si trovano. L’art. 27 delinea in maniera ampia l’ambito di applicazione della legge regolatrice del regime patrimoniale dei coniugi stabilendo che essa comprende la classificazione dei beni dei coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio, il passaggio dall’una all’altra categoria, la responsabilità di un coniuge per i debiti dell’altro, i poteri, i diritti e gli obblighi dei coniugi riguardo ai beni, lo scioglimento del regime patrimoniale e la divisione, distribuzione e liquidazione dei beni (ad es. in caso di separazione o morte), gli effetti del regime patrimoniale nei confronti dei terzi e la validità sostanziale delle comunioni matrimoniali. In linea di continuità con la tendenza, espressa dai regolamenti comunitari a dare spazio, quando sono in gioco diritti disponibili, alla volontà delle parti nella scelta della legge (e del foro), il Regolamento consente l’optio legis tra una rosa di leggi collegate al rapporto in ragione della residenza abituale o della cittadinanza anche di uno solo [continua ..]


6. Riconoscimento ed esecutività

Il Capo IV del Reg. n. 1103/2016 disciplina il riconoscimento e l’esecutività delle decisioni e degli atti ad essi equiparati. Il riconoscimento è automatico, ma per l’esecutività o in caso di contestazione è prevista una procedura (disciplinata dagli artt. 44-57) analoga a quella dettata dal Reg. Roma IV in materia di successioni. In caso di contestazione, ai sensi dell’art. 36.2 la parte interessata a chiedere il riconoscimento in via principale può fare accertare che la decisione sia riconosciuta attraverso lo stesso procedimento previsto dagli artt. 44-57 per ottenere l’esecutività ed eseguire in qualunque Stato membro le decisioni già esecutive nello Stato membro dove sono state emesse (art. 42). Analogamente a quanto era previsto dal Reg. Bruxelles I valevole in generale per la materia civile e commerciale (e diversamente invece da quanto ora stabilito dal Reg. Bruxelles I bis che lo sostituisce), il procedimento può essere esperito solo per fare affermare il riconoscimento in caso di contestazione (o per dichiarare l’esecutività), non anche per farlo negare: i motivi ostativi al riconoscimento possono perciò essere fatti valere nella fase di opposizione contro la decisione sul riconoscimento (o sull’esecutività) o – riteniamo – anche in via principale secondo la procedura prevista dalle leggi locali (per l’Italia quella dell’art. 67, L. n. 218/1995. L’art. 37 prevede i seguenti motivi ostativi al riconoscimento che ricalcano quelli stabiliti dal Reg. Bruxelles I bis salvo per quanto riguarda il controllo della competenza (in taluni casi), che qui non è richiesto: –    la manifesta contrarietà della decisione all’ordine pubblico, costituito (come si è più volte chiarito) dal complesso delle norme e dei princìpi fondanti dell’ordinamento italiano; –    la mancata notificazione dell’atto introduttivo del giudizio al convenuto contumace in tempo utile per consentirgli di presentare le proprie difese salvo che, pur avendone la possibilità, abbia omesso di impugnare la decisione; –    l’incompatibilità con un’altra decisione emessa tra le stesse parti nello Stato in cui è [continua ..]


NOTE