Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Le donazioni in favore del convivente e tutela del legittimario (di Silvia Faraci, Avvocata in Roma)


L’articolo affronta il tema delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi ed il diverso profilo causale ad esse sotteso, con particolare riguardo alla differenza tra attribuzioni effettuate in adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, regolato o meno da contratto, e attribuzioni liberali, evidenziando le diverse conseguenze che le stesse producono sulla successione del disponente e sulle aspettative dei legittimari.

This article deals with the issue of conferrals of assets among cohabitating parties, and the diverse causes underlying them, with particular regard to the difference between conferrals carried out in fulfilment of obligations arising from the cohabitation relationship, whether or not governed by contract, and free conferrals, highlighting the various consequences they have on the succession of the grantor, and on the expectations of the forced heirs.

SOMMARIO:

1. Le donazioni in favore del convivente: questioni introduttive - 2. Le diverse ipotesi di convivenza e la relativa disciplina legale o convenzionale - 3. Le attribuzioni non donative tra conviventi, tra adempimento di obbligazioni naturali e adempimento di obbligazioni assunte in sede di accordo di convivenza - 4. La progressiva trasformazione delle obbligazioni tra conviventi - 5. Il contratto di convivenza tra tipicità ed atipicità - 6. L’atto di adempimento di obbligazioni tra conviventi - 7. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Le donazioni in favore del convivente: questioni introduttive

La recente l. n. 76/2016, c.d. legge Cirinnà, nel dare un riconoscimento legislativo alle coppie non fondate sul matrimonio, etero o omosessuali che siano, ha previsto la facoltà di regolare pattiziamente, presenti alcuni requisiti predeterminati, i rapporti patrimoniali che traggono fondamento dal rapporto di convivenza. Tuttavia, contrariamente a quanto previsto per le unioni civili, per le quali il 21° comma ha stabilito che l’unito civile acquisisce la stessa po­sizione che nel matrimonio compete al coniuge superstite, e quindi anche lo status di succes­sore necessario, non è stata introdotta alcuna tutela successoria per il convivente, il quale per­tanto non matura alcun diritto nella successione del convivente defunto. Le attribuzioni a contenuto liberale, di cui possa essere destinatario, possono quindi essere poste nel nulla dal legittimario del disponente che, effettuate le operazioni preliminari volte alla corretta quantificazione dell’asse ereditario attraverso la riunione fittizia ed accertata la lesione dei propri diritti, agisca in riduzione. Per un corretto inquadramento della fattispecie e della sua rilevanza fattuale occorre rilevare che legittimari del disponente possono essere i figli avuti da più unioni, fondate o non fondate sul matrimonio (e, qualora i figli non vogliano o non possano venire alla successione, i loro di­scendenti), un coniuge da cui non abbia (o non abbia ancora) divorziato, e, in mancanza di figli, i propri ascendenti. Ove intenda effettuare attribuzioni a contenuto donativo a favore del proprio convivente che siano inattaccabili, il disponente dovrà avere cura che le stesse ricadano integralmente nella sua quota disponibile, stante il limite legale rappresentato dalla successione necessaria dei legitti­mari. Tra le donazioni riducibili sono ricomprese anche quelle indirette, ossia le donazioni risultanti da atti diversi dalla donazione formale, alle quali l’art. 809 c.c. estende espressamente la disciplina della riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari [1]. In ogni caso, non godendo il convivente di alcuna tutela successoria, le donazioni in suo favore rispondenti alla causa di liberalità sono trattate come qualsiasi altra donazione che il dispo­nente abbia effettuato in vita, e il legittimario che assuma di essere stato leso nei suoi diritti ere­ditari avrà, nei confronti del [continua ..]


2. Le diverse ipotesi di convivenza e la relativa disciplina legale o convenzionale

Gli elementi costitutivi della c.d. “famiglia di fatto”, sono, usualmente e tradizionalmente, due: un elemento soggettivo (la c.d. “affectio”) ed un elemento oggettivo (la stabile convivenza) che si sostanzia in un impegno serio e duraturo in assenza di qualsivoglia formalizzazione. Prima della legge del 2016 vi erano orientamenti che ponevano l’accento ora sull’uno ora sul­l’altro elemento. Poi, con la nota Pronuncia n. 9178/2018 [2], la Suprema Corte, dopo aver pre­messo che la convivenza more uxorio è meritevole di tutela giuridica di eguale misura di una fa­miglia fondata sul matrimonio, richiamando i propri precedenti in materia (segnatamente Cass. n. 23725/2008 [3]), ha statuito che «ai fini dell’accertamento dell’esistenza della conviven­za “more uxorio” – intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale – i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere rica­vati dal complesso degli indizi (tra i quali la coabitazione) da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand’anche singolarmen­te sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento». La l. n. 76/2016 ha stabilito che, ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67, si intendono “conviventi di fatto” «due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». La lettura del testo normativo lascia intendere come la legge Cirinnà non abbracci l’intero fenomeno delle convivenze more uxorio, ma si riproponga l’obiettivo di introdurre una disciplina legale – che possiamo definire speciale rispetto a quella generale frutto della annosa elaborazione sia legislativa sia giurisprudenziale e rimasta in vigore – per quelle coppie costituite da soggetti muniti dei requisiti ivi previsti: maggiorenni, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, di stato civile libero, legati [continua ..]


3. Le attribuzioni non donative tra conviventi, tra adempimento di obbligazioni naturali e adempimento di obbligazioni assunte in sede di accordo di convivenza

Molto più complesso a mio parere muoversi in un ambito assai diverso, nel quale il legittimario del disponente riesce sì ad individuare le attribuzioni senza corrispettivo (o apparentemente senza corrispettivo) in favore del convivente, ma tuttavia si confronta con attribuzioni prive dello spirito di liberalità e, come tali, non riducibili. Tali attribuzioni in favore del convivente possono originare sia da atti inter vivos volti all’adem­pimento di una obbligazione naturale – ossia di quei doveri morali e sociali nascenti per l’ap­punto dalla convivenza – sia di una liberalità in caso d’uso prevista dal 2° comma dell’art. 770 c.c. [5], sia dall’adempimento degli obblighi assunti in sede di contratto di convivenza tipico (ossia disciplinato dalla legge Cirinnà) o di accordo di convivenza atipico (ossia non rientrante nell’ambito applicativo della legge Cirinnà e soggetto unicamente al controllo di meritevolezza previsto dall’art. 1322 c.c.) [6]. Il disponente potrà altresì adempiere a una obbligazione naturale/obbligo di contribuzione attraverso la previsione testamentaria di una disposizione a titolo particolare in favore del convivente qualificandola come legato di debito [7]. Tale legato, in quanto disposto al fine di adempiere un proprio dovere morale o sociale – e il testatore ben può porre espressamente l’esistenza di questo dovere a fondamento esplicito della disposizione – svolge una funzione tecnicamente solutoria, con la conseguenza che l’attribuzione ivi disposta sarebbe esclusa dalla riunione fittizia e al riparo dall’azione di riduzione [8]. L’oggetto della attribuzione non costituirebbe quindi né relictum né donatum, bensì debitum, esattamente come lo sarebbe l’attribuzione disposta al medesimo titolo in vita, e il potenziale conflitto chiamerebbe in causa non solo i legittimari ma anche, e forse soprattutto, i creditori del de cuius.


4. La progressiva trasformazione delle obbligazioni tra conviventi

Una simile prospettazione porta alla necessità di individuare i doveri morali e sociali tradizionalmente ritenuti nascenti dalla convivenza e la corrispondente prestazione da assumere come dovuta, poiché dal loro perimetro dipende la possibilità di ricondurre la stessa vicenda negoziale nell’alveo della liberalità o nell’alveo dell’adempimento di obbligazione, naturale o contrattuale che sia [9]. Ma procediamo con ordine. È nota l’evoluzione giurisprudenziale in tema di attribuzioni patrimoniali tra conviventi. Fino agli anni quaranta del novecento tali attribuzioni erano qualificate come vere e proprie donazioni, effettuate per spirito di liberalità, come tali ripetibili se (come accadeva di prassi) non ope­rate mediante la forma solenne [10]. Successivamente si fece strada l’idea della qualificazione di tali attribuzioni quali donazioni remuneratorie, effettuate per ricompensare il convivente (usualmente la donna) delle conseguenze negative derivanti dal concubinato [11]. Anche questa qualificazione comportava la nullità delle attribuzioni prive della forma solenne, tanto che la dottrina e la giurisprudenza elaborarono soluzioni alternative nel tentativo di salvaguardare la tenuta delle attribuzioni patrimoniali effettuate. Così si giunse a richiedere la forma solenne a pena di nullità soltanto nelle ipotesi in cui la liberalità ne era l’elemento esclusivo e prevalente [12], cosi da salvare l’attribuzione che ne fosse priva, posto che la donazione remuneratoria trovava la propria giustificazione proprio nell’obbligo di coscienza del disponente. La valorizzazione della doverosità – sia pure non giuridica – delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi, inter vivos o mortis causa, senza corrispettivo, al di fuori di un accordo di convivenza in adempimento di un dovere morale e/o sociale ha portato alla loro riconduzione allo schema della obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. come tali irripetibili, indipendentemente dalla forma concretamente utilizzata. Tale nuovo atteggiamento trova le proprie basi sull’abbandono delle pregiudiziali moralistiche ed ha comportato un mutamento anche delle decisioni dei giudici che, una volta esaurita la fase della qualificazione in termini di illiceità, dapprima si sono orientati per il modello della donazione [continua ..]


5. Il contratto di convivenza tra tipicità ed atipicità

Abbiamo evidenziato come nella prassi vi siano convivenze di diverso tipo, non tutte riconducibili al “modello” legale individuato dalla l. n. 76/2016, che, lo ripetiamo, si indirizza unicamente a conviventi maggiorenni, non legati tra loro da rapporti di parentela o affinità, di stato civile libero, uniti da una stabile relazione affettiva, desumibile dalla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lett. b) dell’art. 13, 1° comma, d.p.r 30 maggio 1989, n. 223, dichiarazione alla quale si attribuisce efficacia meramente accertativa e non costitutiva del rapporto in essere [21]. Non vi sono dubbi sul fatto che accanto al modello legale introdotto dalla l. n. 76/2016, restino pienamente ammissibili contratti di convivenza atipici, non solo diretti alla regolamentazione di fattispecie di convivenza che presentino caratteri diversi da quella contemplata dal 36° comma, ma anche con riferimento al contenuto, e quindi avendo riguardo agli ambiti di autonomia delle parti rispetto al modello negoziale delineato dalla citata legge [22]. Le parti possono senz’altro concludere accordi volti a disciplinare tanto il profilo della contribuzione ai bisogni della famiglia – e al riguardo si ritiene che i conviventi non siano tenuti al rispetto del principio di proporzionalità nel fissare i rispettivi obblighi di contribuzione alle necessità della vita comune [23] – quanto il profilo relativo alla spettanza, al godimento e all’ammi­nistrazione dei beni, anche con riferimento alla fase di cessazione della convivenza stessa. E tali accordi, frutto della autonomia contrattuale delle parti, troveranno diretto riconoscimento nell’art. 1322 c.c. In tal senso, ed in questi ambiti, non possono che essere ritenute legittime le attribuzioni patrimoniali che trovano la propria giustificazione causale nel rapporto di convivenza, sia che questo sia stato contrattualizzato – pur con le dovute differenze, anche per quanto riguarda le rispettive prerogative, tra convivenze Cirinnà e convivenze non Cirinnà – sia che le parti abbiano scelto di non darsi alcuna regola negoziale, ma abbiano comunque individuato obblighi sul cui adempimento fondare lo spostamento patrimoniale, nel corso del rapporto o in occasione della sua cessazione, come peraltro consentito dal 60° comma dell’art. 1, l. n. 76/2016 che dà atto di una regolamentazione [continua ..]


6. L’atto di adempimento di obbligazioni tra conviventi

Al contratto di convivenza ben possono seguire ulteriori contratti posti in essere in adempimento ed in esecuzione delle obbligazioni ivi assunte, ad esempio per regolare la cessazione del rapporto. Contratti che possono configurarsi quali atti solutori in adempimento di obbligazione contrattuale determinata dal comune legame di convivenza e, in quanto tali, privi di qualsiasi intento donativo o liberale. Si tratta di meri atti di adempimento traslativo, in tutto analogo a quello che ha luogo tra coniugi in crisi allorquando, in sede di separazione o divorzio, si sia pattuito, nel contesto degli accordi della crisi coniugale, di operare uno o più trasferimenti di diritti da un soggetto all’altro, nella forma dell’impegno obbligatorio, seguito appunto dall’atto di trasferimento [27]. Allo stesso modo le parti possono dividere il patrimonio comune secondo modalità tra loro preventivamente condivise, in adempimento dell’accordo di convivenza tra esse concluso oppure in esecuzione di doveri morali e sociali derivanti dalla convivenza, ponendo in essere pertanto un atto di adempimento di un’obbligazione ex contractu o di un’obbligazione naturale [28]. Anche i conviventi che non abbiano disciplinato convenzionalmente i propri rapporti patrimoniali potranno porre in essere contratti solutori in adempimento di una obbligazione (nel loro caso) naturale e anche tale attribuzione (che può avere ad oggetto qualsiasi bene, immobili compresi) sarà, per le stesse motivazioni sopra indicate, priva di contenuto liberale, ogni qualvolta risulti verificata la proporzionalità sia rispetto alle sostanze ed ai redditi della parte che la effettua, sia rispetto al debito/dovere morale a cui vuol darsi soddisfazione [29]. Esclusa di regola la causa donativa o liberale, il trasferimento (o comunque l’attribuzione immobiliare) non può essere considerato semplicisticamente “a titolo gratuito” qualora si ritenga che l’atto traslativo o attributivo (anche per ipotesi divisorie, allorché si tratti di uno di quegli atti che hanno per effetto lo scioglimento della comunione) possa essere considerato al contrario come “oneroso”, in quanto perfezionato in esecuzione di un obbligo (atto quindi dovuto) già assunto tra i conviventi in tempi antecedenti al trasferimento stesso o da ritenersi connesso con il tipo di particolare legame di [continua ..]


7. Considerazioni conclusive

Gli spostamenti patrimoniali realizzabili tra conviventi possono quindi essere diversi, legittimamente privi di intento liberale, ed inattaccabili da parte dei legittimari di ciascun convivente, poiché agli atti solutori di adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di convivenza è inapplicabile la disciplina dettata in tema di donazioni. Per l’effetto il legittimario del disponente è privato della possibilità di considerarne il valore al fine della riunione fittizia. Pertanto, apertasi la successione del soggetto che ha disposto l’attri­buzione patrimoniale in favore del convivente, quella attribuzione non è soggetta a collazione né ad imputazione, non costituisce donatum ed il suo valore non si aggiunge al relictum, con ogni conseguenza patrimoniale sulla quantificazione finale della quota di riserva spettante al legittimario. Sembra evidente che il riconoscimento della possibilità di regolare contrattualmente i rapporti patrimoniali delle famiglie non fondate sul matrimonio risponda ad una esigenza di ovviare all’inadeguatezza dell’attuale sistema successorio rispetto alle nuove istanze sociali. Sempre più di frequente si assiste, infatti, alla coesistenza di più famiglie formate dallo stesso soggetto, che avverte l’esigenza forte di regolare al meglio, salvaguardandoli, i rapporti patrimoniali con tutti i soggetti coinvolti, e risulta sempre più anacronistico un diritto delle successioni ancora legato ad un modello di famiglia che da tempo non è più il modello esclusivo.


NOTE