Correva l’anno 1987 quando un legislatore evoluto introdusse all’art. 6, l. n. 898/1970 la previsione che il giudice potesse disporre l’audizione dei minori, qualora fosse strettamente necessario, anche in considerazione della loro età; novità rimasta tuttavia per anni lettera morta.
È stata piuttosto la normativa sovranazionale a guidare l’evoluzione della disciplina del coinvolgimento del minore nei giudizi che lo riguardano – da mezzo istruttorio a diritto soggettivo – che si è oggi consacrata nel pieno riconoscimento, anche nel nostro ordinamento, del diritto dello stesso a essere ascoltato.
Un efficace confronto tra il quadro normativo nazionale, le convenzioni internazionali, e le guidelines del Consiglio d’Europa ci viene fornito in questo numero della rivista dal Consigliere Giacinto Bisogni che ha partecipato con questo suo contributo ai lavori dell’Assemblea AIAF tenutasi a Napoli il 9 e il 10 maggio 2014 sul tema: “Le proposte dell’AIAF per migliorare la Legge 219/2012 e il D.Lgs delegato 154/2013”.
Il tema dell’ascolto del minore era già stato affrontato approfonditamente dall’AIAF nel Quaderno 2/2011, nel quale erano stati enucleati i dibattiti interpretativi relativi alla posizione processuale del minore e alle conseguenze del mancato ascolto.
Oggi – che grazie all’intervento della giurisprudenza prima e del legislatore dopo su tali temi sono stati posti dei punti fermi, sinteticamente riepilogati nel presente numero dai Colleghi che molto li hanno approfonditi – l’AIAF torna ad occuparsi dell’ascolto del minore, questa volta sotto il profilo delle modalità più idonee con cui tale diritto deve essere fatto valere.
Anche per questo si è deciso di allegare alcuni dei protocolli sottoscritti presso i vari Tribunali, che negli ultimi anni hanno di fatto regolamentato la gestione di tale incombente: alcuni di essi, come quello sottoscritto presso il Tribunale di Milano, risultano del tutto superati dalle novità introdotte dalla riforma della filiazione, altri, come quello di Pordenone, ne appaiono i precursori, e un particolare rilievo merita quello di Verona, unico sottoscritto dopo l’entrata in vigore della l. n. 219/2012.
Se è vero che il diritto protocollare non dovrebbe trovare spazio in uno Stato di Diritto, regolamentato da leggi chiare e complete, va tuttavia riconosciuta l’importanza delle prassi virtuose elaborate grazie al confronto dei professionisti delle scienze giuridiche e di quelle psicologiche, con lo scopo di tutelare al meglio gli interessi delle persone minorenni.