Il divulgarsi delle unioni affettive tra persone di nazionalità diverse e la modificazione delle relazioni di coppia le quali, anche se tra soggetti di stessa nazionalità, si caratterizzano sempre meno per il carattere della stanzialità in una determinata località/area geografica coincidente con quella della nascita, ha indotto l’Unione europea a “regolamentare” in maniera direttamente vincolante la materia del diritto di famiglia.
L’attività regolamentare europea, in forza dell’art. 249 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, ha efficacia obbligatoria in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, sicché le autorità giudiziarie degli Stati membri li devono applicare direttamente, anche al posto della normativa interna, se incompatibile.
Il Regolamento è un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli Stati membri, ma anche ai singoli con modalità di c.d. self-executing, senza alcuna attività di recepimento o di attuazione per cui la conoscenza di tale apparato normativo è divenuta imprescindibile per gli operatori.
Della individuazione della giurisdizione competente, del riconoscimento e della efficacia dei provvedimenti giudiziari in materia di annullamento del matrimonio, di separazione e di divorzio, si occupa il Reg. n. 2201/2003, meglio noto come Regolamento Bruxelles II-bis in quanto ha sostituito il precedente Reg. n. 1347/2000 (Bruxelles II), pubblicato nella GUUE il 23 dicembre 2003, L. 338, entrato in vigore pienamente il 1° marzo 2005; della materia delle obbligazioni alimentari connesse ai rapporti familiari si occupa il Reg. n.4/2009, pubblicato nella GUUE il 10 gennaio 2009, L. 7. Della legge applicabile, limitatamente alla separazione e al divorzio, con esclusivo riferimento alla pronuncia sul vincolo coniugale, si occupa il Reg. n. 1259/2010, entrato in vigore il 21 giugno 2012, che è tuttavia il risultato di una cooperazione rafforzata unicamente tra quindici Stati membri dell’Unione. Il Reg. 4 luglio 2012, n. 650 è relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
Si tratta di un labirinto di norme nel quale non è facile destreggiarsi e l’interpretazione e le prassi applicative nei diversi Stati europei sono spesso non coincidenti.
Non si dimentichi che l’8 luglio 2016 è stato pubblicato il Reg. 24 giugno 2016, n. 1103 che attua la cooperazione rafforzata (Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia) nel settore della competenza, della legge [continua..]