Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la l. n. 219/2012 sulla filiazione, definita una rivoluzione epocale e da questa data storica vi sono stati un susseguirsi di interventi normativi e giurisprudenziali, significativi e nel segno dell’innovazione della materia delle relazioni familiari, interventi che hanno dato riconoscimento a esigenze di cambiamento da troppo tempo avvertite e non attuate.
Non vi è mai stato in un solo triennio una concentrazione di così tanti rilevanti cambiamenti e con questo ultimo numero della Rivista del 2015 si pone l’attenzione su alcuni dei grandi temi innovati, con la piena consapevolezza che c’è ancora tanto da cogliere e interpretare, tenuto anche conto delle ipotesi di riforma non ancora attuate, ma in discussione e che una volta varate, avranno un ulteriore impatto sul sistema.
E ci si riferisce al progetto di l. n. 2669 sulla valorizzazione dell’autonomia negoziale dei coniugi, al ddl n. 2953 sull’attesa riforma del processo familiare e alla non più eludibile normativa sul riconoscimento e la tutela delle coppie omosessuali e delle unioni non matrimoniali, di cui si sta discutendo in relazione al disegno di legge c.d. Cirinnà bis di cui tratta l’articolo dell’Avv. Marta Rovacchi.
La Prof. De Rose e la Dott. De Pascale ancora una volta in premessa, ci offrono un’analisi demografica, in questo numero dedicata ai recenti cambiamenti dei modelli di formazione della famiglia, evidenziando che «se fino alla metà del secolo scorso il matrimonio, definito come la sanzione del legame affettivo e sessuale tra un uomo e una donna, è stato la modalità prevalente di vita di coppia e l’atto fondante della quasi totalità dei nuclei familiari, agli albori del XXI secolo non è più necessario sposarsi per dar vita ad una nuova famiglia. Impressionanti si sono rivelati anche gli sviluppi nelle forme legali. In alcuni Paesi (come Paesi Bassi, Francia, Regno Unito) sia single che partner dello stesso sesso, possono procedere all’adozione di un bambino in assenza di vincolo coniugale».
La Presidente Luccioli, nel riaffermare l’importanza del “dialogo tra le Corti”, pone in evidenza che, laddove il legislatore non è ancora arrivato o è stato carente o incoerente nelle riforme già operate (e l’autrice tratta in particolare del cognome dei figli, della maternità surrogata e dei diritti dei figli delle coppie omosessuali) «la copertura costituzionale offerta dall’art. 2 Cost. a detti nuclei – riconosciuta in più occasioni dalla Corte Costituzionale e conclamata dalla giurisprudenza e dalla dottrina – consente di delineare un diritto costituzionale della famiglia che senza negare specifica attenzione alla famiglia fondata sul matrimonio possa attrarre nel suo [continua..]