Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della normativa sulla negoziazione assistita con riguardo alla separazione, al divorzio e alle modifiche di separazione e divorzio e da ultimo anche allo scioglimento delle unioni civili di cui alla l. n. 76/2016, la nostra associazione ha ritenuto rilevante offrire degli spunti di riflessione in ordine alla ragion d’essere della nuova procedura e alla sua applicazione.
Come è noto, la negoziazione assistita ha avviato la nuova era della c.d. giurisdizione forense, in quanto la risoluzione del conflitto, con la procedura di negoziazione assistita, non avviene fuori della giurisdizione, ma all’interno della stessa funzione giurisdizionale che, tuttavia, va ad assumere una connotazione nuova, in quanto l’avvocato, parte essenziale del corretto espletamento della giurisdizione, con questa procedura ne diventa l’attore protagonista. Con la procedura di negoziazione assistita l’avvocato è chiamato non solo a svolgere un’attività di tutela e di difesa dei diritti del proprio assistito a norma dell’art. 24 Cost., ma a condurre il proprio assistito verso una soluzione concordata e quindi a iuris dicere,svolgendo in tal modo una funzione applicativa e interpretativa del diritto al pari del giudice, nel rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. In tal senso va l’articolo del Prof. Remo Danovi, il quale evidenzia che il concetto di “degiurisdizionalizzazione” che veniva evocato all’inizio come conseguenza della introduzione della nuova procedura, ha un portato negativo, ed invero con tale riforma l’avvocatura non esce dalla giurisdizione, ma standovi dentro la ammoderna; è per tale ragione che gli avvocati devono cogliere la sfida lanciata dal legislatore e farsi parte attiva e propulsiva nella “messa a punto” della l. n. 162/2014, tenendo ben presente che «con la negoziazione nell’ambito famigliare le stesse parti possono arrivare alla modifica dello status delle persone (omissis). Un potere costitutivo eccezionale dunque, ed è indispensabile che gli avvocati ne avvertano l’importanza e ne facciano concreta applicazione (omissis). È tempo dunque di rifondare l’impegno dell’avvocatura e di capire che tanto più elevato è il numero degli avvocati tanto più spetta loro il dovere di realizzare la giurisdizione forense, un’attività di rango costituzionale che si aggiunge all’attività difensiva svolta».
Un primo impegno va indirizzato verso lo studio comparativo delle tante linee guida redatte a causa della mancanza di chiarezza della nuova normativa e che agevolmente si reperiscono sui diversi siti, ciò al fine di trovare una prassi virtuosa da condividere su tutto il territorio nazionale e porre a base di una riforma legislativa di [continua..]