L’Autrice affronta il tema dell’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dei figli minori da condotte genitoriali definite nei termini di alienazione genitoriale. Si interroga se l’esecuzione di tali disposizioni garantisca i diritti e le libertà fondamentali dei minorenni.
The Author deals with the theme of enforcing measures of removal of minor-age children from parental behaviour defined in terms of parental alienation, asking whether the enforcement of these provisions guarantees children’s rights and fundamental freedoms.
Keywords: parental alienation – child abduction – enforcement – co-parenting.
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1. Introduzione - 2. La misura dell’allontanamento dei figli minorenni nell’ordinamento: i casi previsti dalla legge - 3. L’allontanamento coatto del figlio minore dal genitore di riferimento - 4. L’esecuzione dell’allontanamento del figlio minorenne dalla casa familiare - 5. Conclusioni - NOTE
Il presente contributo intende offrire una lettura critica dell’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dei figli minorenni contro la loro volontà da un genitore di riferimento con successivo collocamento presso l’altro genitore o in struttura residenziale con restrizioni, finanche divieto, di contatto con il genitore dal quale sono stati allontanati, con la finalità di prevenire danni all’equilibrato sviluppo del minore derivanti, come si legge nei provvedimenti, da presunte condotte genitoriali definite nei termini di alienazione genitoriale o con altre espressioni riconducibili allo stesso quadro concettuale e veicolate ancora nei tribunali da assistenti sociali, psicologi, mediatori familiari e consulenti tecnici, pur in presenza di acclarate «devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale» [1], così come degli organismi internazionali di monitoraggio dell’applicazione dei trattati internazionali [2]. Dopo una preliminare e sintetica panoramica delle disposizioni che contemplano la misura dell’allontanamento del figlio nell’ordinamento italiano e della giurisprudenza di merito, si esamina la materiale esecuzione dell’allontanamento del minore alla luce degli artt. 13 e 32 Cost. e degli artt. 3 e 8 CEDU. Appare preoccupante, infatti, che nel bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco nei procedimenti che si definiscono con provvedimenti così drastici, si trascurino diffusamente, fino a determinare una compressione sproporzionata e irragionevole, i diritti e le libertà fondamentali dei minorenni, ridotti a res oggetto di diritti e prerogative degli adulti, finanche di procedimenti esecutivi pensati per beni mobili, e destinatari, al di fuori dei casi previsti dalla legge, di misure di fatto privative della libertà personale decise, in concreto, da soggetti diversi dall’autorità giudiziaria che si limita a ratificare le misure proposte dalle figure ausiliarie delegate (dai servizi sociali ai consulenti tecnici), che limitano la libertà personale dei minori, ne compromettono il benessere psicofisico e contengono profili di preoccupante affinità con le procedure di trattamento sanitario obbligatorio, eseguito al di fuori della cornice e dei confini [continua ..]
L’art. 3 della Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia (International Convention on the right of the child, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176), stabilisce che «in tutte le decisione relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei Tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo». L’interesse preminente del minore richiede che soltanto circostanze eccezionali possano condurre alla rottura del legame familiare e che tutto deve essere fatto con l’obiettivo di mantenere le relazioni personali e ricostituire in seguito la famiglia e infatti l’art. 9 della medesima Convenzione stabilisce un obbligo di vigilanza in capo allo Stato «affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo». La disposizione in questione chiarisce ancora che una decisione simile può essere necessaria «in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo». L’art. 31 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito Convenzione di Istanbul) in tema di custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza codifica il principio di “safety first” quale riferimento per gli ordinamenti che sono obbligati ad adottare le disposizioni legislative o di altro tipo necessarie nei casi di regolamentazione dell’affidamento dei figli minori «per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza» ricompresi nell’ambito di attuazione della Convenzione di Istanbul in modo da assicurare che «l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini». La misura dell’allontanamento dei figli dai [continua ..]
Invocando le disposizioni sopra menzionate, la giurisprudenza minorile dovrebbe assumere i provvedimenti previsti nei casi di maltrattamenti diretti o indiretti, di violenza assistita, di violenza sessuale ossia in tutti i casi in cui si ravvisano in concreto fattispecie che configurano i reati previsti dall’art. 2, l. 19 luglio 2019, n. 69 [12], e ciò a prescindere dall’iniziativa autonoma dell’autorità giudiziaria penale. Nel nostro ordinamento però proprio questi tipi di comportamenti pregiudizievoli rimangono invisibili dinanzi all’autorità giudiziaria civile e minorile [13], mentre si registra un preoccupante ricorso alla misura della decadenza della responsabilità genitoriale o sospensione e all’allontanamento coatto dei figli dal genitore di riferimento, individuando il pregiudizio da cui difendere i figli minorenni in presunte condotte “manipolative” attribuite a un genitore a danno dei figli che manifestano difficoltà nella relazione con l’altro genitore e che sono state, ancora una volta, stigmatizzate dalla Corte di Cassazione, in quanto prodotto di schemi valutativi privi di fondamento scientifico che puniscono non comportamenti determinati (e sanzionati dalla legge), ma il modo d’essere delle persone secondo il modello della “colpa d’autore” (dal tedesco Tätertyp) [14]. Ciò accade, peraltro, in modo selettivo e non neutro sotto il profilo del sesso del genitore censurato dall’autorità giudiziaria, dal momento che tali provvedimenti limitativi della responsabilità e che includono l’allontanamento del figlio dalla casa familiare di convivenza con il genitore di riferimento sono adottati in modo sproporzionato nei confronti delle madri, come rilevato dagli organismi internazionali di monitoraggio dell’attuazione delle convenzioni internazionali sin dal 2011 [15]. Nello specifico, i figli sono allontanati con la motivazione di “grave rischio psicopatologico” derivante dal legame materno e per il ripristino della relazione con la figura genitoriale paterna in quanto «figura di riferimento importantissima per la costruzione della propria identità» [16]. Si ritiene così di tutelare astrattamente la bigenitorialità, intesa quale componente imprescindibile del superiore interesse dei minori e condizione [continua ..]
La carenza di base legislativa di misure di limitazione della responsabilità genitoriale e di allontanamento coatto del figlio minorenne dal genitore di riferimento emerge in tutta evidenza in tema di esecuzione di tutti i provvedimenti “convenienti” di cui all’art. 333 c.c., ma anche di quelli di decadenza. L’esecuzione dei provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. è affidata al controllo dei servizi sociali territorialmente competenti sotto la vigilanza del giudice tutelare, in ossequio alla norma di cui all’art. 337 c.c. [24]. Una parte della dottrina nega la possibilità di esperire le forme di esecuzione forzata [25], suggerendo l’intervento del Pubblico ministero, della polizia giudiziaria o dell’usciere. Riconoscendo titolo esecutivo idoneo a reggere l’esecuzione in forma specifica anche pronunce che non siano sentenza di condanna [26], si propone l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 612 ss. c.p.c., in tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e quella relativa all’esecuzione degli obblighi di consegna e rilascio ai sensi degli artt. 605 c.p.c. ss. Con riferimento alla procedura di esecuzione per consegna o rilascio ai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c. si argomenta a partire dal dato letterale della disposizione che contempla la consegna coattiva, rivolta a un minore, così equiparato a una res, ossia al bene mobile oggetto dell’azione esecutiva degli obblighi di consegna, una prospettiva questa criticata duramente [27]-[28] e che non trova copertura giuridica, dal momento che l’art. 2930 c.c. consente la procedura esecutiva solo «se non è adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile», non lasciando spazio ad analogie rispetto agli obblighi che hanno ricadute sulla libertà personale di una persona, ancorché minorenne. La soluzione preferibile sarebbe, per alcuni, il procedimento per l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare di cui agli artt. 612 ss. c.p.c., particolarmente flessibile, nel quale al giudice è lasciata amplissima libertà in ordine alle modalità procedurali da seguire, e in ordine agli ausiliari di cui eventualmente servirsi [29]. In questa cornice di grande incertezza, la giurisprudenza ha avuto modo di prendere più volte posizione sulla questione, [continua ..]
La lettura sistematica delle disposizioni invocate dall’autorità giudiziaria per giustificare la decisione dell’allontanamento forzoso del minore dal genitore di riferimento contro la volontà del minore e per presunte condotte di plagio, in un ordinamento che ha espunto la corrispondente fattispecie incriminatrice per illegittimità costituzionale, restituisce una grave e diffusa compressione della libertà personale, del diritto alla salute e al rispetto della vita privata e familiare nei confronti dei figli minorenni, ma anche del genitore dal quale il minore viene allontanato, in particolare sotto il profilo di una sistematica violazione del principio di riserva di legge, ma anche una violazione di fatto della riserva di giurisdizione. Dalla disamina della giurisprudenza di merito più recente emerge, infatti, che l’allontanamento viene adottato al di fuori dei casi previsti dalla legge con un’interpretazione analogica della nozione di comportamento maltrattante nei confronti dei figli che la legge pone a fondamento dell’adozione della misura di allontanamento dalla casa familiare, includendovi il costrutto ascientifico dell’alienazione parentale. La misura, inoltre, è posta in esecuzione mediante una coercizione psicologica e fisica ai danni del minore, condotta che se costituisce una forma di violenza che viola gli artt. 13 e 32 Cost. e l’art. 3 CEDU. L’esecuzione coatta nei confronti dei minori della misura dell’allontanamento dalla casa abituale di residenza e dal genitore di riferimento contro la volontà del minore, destinatario di coazione psicologica e fisica, integra violazione dell’art. 3 CEDU, in quanto risulta raggiungere un livello severo di gravità all’esito della valutazione intrinsecamente relativa delle circostanze del caso. Tra le circostanze oggetto di valutazione ai fini della sussistenza di una violazione dell’art. 3 CEDU sono da intendersi compresi innanzitutto l’età del destinatario della misura, le sue condizioni psicofisiche, la natura e il contesto del trattamento, il modo in cui se ne prospetta l’esecuzione (con ausilio delle forze di polizia e coattivamente contro la volontà del minore), la sua durata (sine die), i suoi effetti fisici e mentali. Anche se le autorità che hanno disposto la misura giustificano l’esecuzione coatta di un allontanamento [continua ..]