Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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International exchange seminar, Max Planck Luxemburg 11-12 maggio 2017. Report on internationally shared good practices (di Giuliana Castelletti (Avvocato in Verona) Elisa Chiaretto (Avvocato in Padova; Professore a contratto di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università di Padova))


SOMMARIO:

Presentazione - 1. Le principali questioni riguardanti i Regolamenti Bruxelles II-bis e Roma III alla luce dei risultati già raggiunti dal progetto EUFam’s - 1.1. Materia matrimoniale - 1.1.1. Ambito di applicazione personale - 1.1.2. Ambito di applicazione materiale - 1.1.3. Criteri di giurisdizione alternativi/successivi e scelta del foro - 1.1.4. Riunione di procedimenti - 1.1.5. Ambito di applicazione dei provvedimenti provvisori - 1.1.6. La cooperazione tra autorità giurisdizionali - 1.2. Relazione tra giurisdizione e legge applicabile - 1.2.1. Coincidenza tra forum e ius - 1.2.2. La validità delle clausole relativa alla scelta della legge applicabile - 1.2.3. L’applicazione delle norme che regolano la scelta della legge applicabile - 1.2.4. L’applicazione della legge di Stati terzi - 1.2.5. Norme sui conflitti di legge interni - 1.2.6. Riferimento alla Convenzione dell’Aja del 1996 - 1.3. Responsabilità genitoriale - 1.3.1. Il rapporto tra le decisioni sull’affidamento e quelle sul non ritorno del minore - 1.3.2. Relazione tra Regolamento Bruxelles II-bis e Convenzione dell’Aja del 1996 - 1.3.3. Trasferimento della competenza - 1.3.4. L’abolizione dell’exequatur - 1.3.5. L’ascolto del minore - 1.3.6. Ambito di applicazione personale dei provvedimenti provvisori - 1.3.7. Ambito di applicazione territoriale dei provvedimenti provvisori - 1.3.8. La mediazione - 1.3.9. Il limite di un unico grado di impugnazione nei casi di sottrazione internazionale di minori - 1.3.10. La concentrazione della competenza territoriale nei casi di sottrazione internazionale di minori - 1.3.11. La cooperazione tra Autorità centrali - 1.3.12. La protezione dei minori non accompagnati - 2. L’applicazione del Regolamento sulle obbligazioni alimentari nella prassi (Regolamento e Protocollo dell’Aja) - 2.1. La frammentazione della materia familiare tra diversi Regolamenti - 2.2. Criteri di giurisdizione e autorità pubbliche - 2.3. La Convenzione dell’Aja e il Protocollo - 2.4. La natura di alcuni “benefits” - 2.5. Il diritto di chiedere il riesame - 2.6. Stati terzi - 2.7. Autorità centrali - 2.8. Exequatur, lingua e traduzione - 2.9. Obbligazioni alimentari e Brexit - 3. Regolamento sulle successioni: domande selezionate - 3.1. Tre questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea - 3.2. Alcune decisioni nazionali che hanno mostrato la varietà dei problemi che gli avvocati dovranno affrontare in futuro - 3.2.1. Dubbi sull’ambito di applicazione del Regolamento - 3.2.1.1. Ambito di applicazione personale e dubbi relativi ai cittadini del Regno Unito - 3.2.1.2. Ambito di applicazione temporale e disposizioni transitorie - 3.2.2. Giurisdizione: residenza abituale e rapporti tra strumenti europei - 3.2.3. Legge applicabile - 3.2.3.1. Il Regolamento e la dottrina nazionale del rinvio - 3.2.3.2. Ordinamenti plurilegislativi e conflitto territoriali di legge (art. 36 del Regolamento sulle successioni) - 3.2.4. Buone prassi – tentativi di evitare la duplicazione dei procedimenti - NOTE


Presentazione

L’International Exchange Seminar, ospitato dal Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law, ha fatto seguito ai seminari nazionali del progetto EUFam’s, svoltisi tra luglio e dicembre 2016 in Italia, Germania, Spagna e Croazia. Lo scopo dell’incontro è stato quello di condividere le conoscenze, le esperienze e i punti di vista di giudici, avvocati, accademici, rappresentanti delle Istituzioni europee e ufficiali di stato civile che quotidianamente applicano i Regolamenti in materia di diritto di famiglia (Bruxelles II-bis [2], Roma III [3], Regolamento sulle obbligazioni alimentari [4], Regolamento sulle successioni [5]), al fine di individuare delle buone prassi condivise. Al seminario hanno preso parte 82 partecipanti (42 accademici, 13 giudici, 18 avvocati, 2 ufficiali di stato civile, 4 rappresentanti delle Autorità centrali, 1 rappresentante della Commissione europea, 1 rappresentante della Conferenza dell’Aja sul diritto internazionale privato, 1 rappresentante dell’Academic Advisory Board del progetto) provenienti da 12 Stati (Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spa­gna e Regno Unito). La discussione è stata suddivisa in 4 sessioni nelle quali sono state affrontate le problematiche più rilevanti emerse nel corso del progetto EUFam’s, sulla base dei dati raccolti attraverso i reports dei seminari nazionali, il database EUFam’s, il First assessment report on the case-law e il Report on the outcomes of the questionnaire. Ciascuna sessione ha avuto inizio con una breve esposizione da parte di un ricercatore del Max Planck Institute, seguita dall’intervento di un e­sperto che ha illustrato le problematiche rilevanti e dalla discussione, presieduta da professori. I partecipanti sono stati invitati a condividere le loro opinioni, esperienze e domande. Si precisa che secondo le c.d. Chatham rules, i nomi dei partecipanti non sono riportati. I risultati del dibattito che si è svolto durante il seminario sono qui di seguito riassunti.


1. Le principali questioni riguardanti i Regolamenti Bruxelles II-bis e Roma III alla luce dei risultati già raggiunti dal progetto EUFam’s

1.1. Materia matrimoniale

1.1.1. Ambito di applicazione personale

L’ambito di applicazione personale del Regolamento Bruxelles II-bis resta ancora incerto. Nel caso in cui i criteri previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento non attribuiscano la giurisdizione ad uno Stato membro, trova applicazione la legge nazionale, ma solo se nessuno Stato membro possa essere adito secondo i suddetti criteri, come stabilito dalla Corte di Giustizia nel caso Sundelind Lopez [6]. Ciò lascia irrisolto il caso in cui uno dei coniugi sia cittadino di uno Stato membro ed entrambi i coniugi risiedano abitualmente in uno Stato terzo. La proposta della Commissione di revisione del Regolamento Bruxelles II-bis [7] si limita a riunire in un’unica disposizione gli artt. 6 e 7, prevedendo, secondo un’opinione emersa in dottrina, una sorta di regola del forum necessitatis. Tuttavia la norma, secondo quanto emerge dai reports nazionali, resta confusa. A parere di un accademico tedesco sarebbe necessaria, da un lato, l’armonizzazione della competenza residuale (un buon punto di partenza potrebbe essere costituito dall’art. 7 della proposta della Commissione del 2006 [8], che disciplina la competenza residuale in due casi, ossia quan­do uno dei coniugi sia cittadino di uno Stato membro e quando i coniugi abbiano risieduto abitualmente negli ultimi 3 anni in uno Stato membro; in quest’ultimo caso la durata della residenza dovrebbe essere portata a 5 anni, analogamente a quanto previsto dal Regolamento sulle successioni, al fine di avere omogeneità tra i vari strumenti) e, dall’altro, un’armonizzazione del forum necessitatis, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento sulle obbligazioni alimentari, dall’art. 11 del Regolamento sulle successioni e dall’art. 11 sia del Regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi [9], sia del Regolamento sugli effetti patrimoniali delle unioniregistrate [10]. Il rappresentante della Commissione europea ha rilevato che il problema risiede nella relazione non chiara tra i suddetti artt. 6 e 7. L’art. 6 stabilisce una regola stringente, analoga a quella di cui al Regolamento Bruxelles I bis [11]: i cittadini o i residenti abituali di uno Stato membro posso essere convenuti solo innanzi all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro in base alle norme del Regolamento Bruxelles II-bis. L’art. 7 offre invece [continua ..]


1.1.2. Ambito di applicazione materiale

Per quanto concerne l’ambito di applicazione materiale del Regolamento Bruxelles II-bis, è emersa la necessità di chiarire cosa si intenda con il termine “matrimonio”. I reports dei seminari nazionali EUFam’s hanno posto l’attenzione su due concetti che potrebbero generare dubbi: unioni registrate e matrimoni tra persone dello stesso sesso. Sarebbe altresì opportuno prendere in considerazione la necessità di regolare a livello europeo il riconoscimento dei divorzi privati, anche alla luce dell’ultima riforma della legge francese sul divorzio (Loi n. 2016-1547) che consente una sorta di divorzio privato e che ha recentemente condotto all’apertura di una denuncia formale contro la Francia innanzi alla Commissione europea [12]. Un accademico tedesco ha messo in luce come la mancanza di riforme sia probabilmente da ricondurre a ragioni politiche connesse alla delicata natura di tali materie e al requisito dell’una­nimità – richiesto dall’art. 81, par. 3, TFUE [13]– che dovrebbe essere abolito al fine di consentire il meccanismo della cooperazione rafforzata qualora la maggioranza degli Stati volesse procedere ad un ampliamento dell’ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles II-bis. Sarebbe auspicabile, secondo l’esperto, che il Regolamento includesse anche la disciplina delle unioni registrate e dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Se così fosse, sarebbe utile prevedere un ulteriore criterio nell’ambito dell’art. 3 che attribuisca la competenza allo Stato mem­bro in cui l’unione è stata registrata, come previsto nel Regolamento in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Analogamente tale criterio dovrebbe essere previsto anche per i matrimoni tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto in un paese membro dell’Unione europea. Per quanto riguarda i divorzi privati (come quello francese, spagnolo, italiano e, probabilmente, in futuro, olandese) sembra che la Commissione europea abbia previsto una sorta di riforma “non esplicita” poiché il termine “autorità giurisdizionale” è stato sostituito da “autorità”. Pertanto, i divorzi privati potrebbero essere ricondotti nell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento nei casi in cui sia coinvolta [continua ..]


1.1.3. Criteri di giurisdizione alternativi/successivi e scelta del foro

Il dibattito dottrinale si è incentrato sulla scelta tra criteri alternativi o successivi di giurisdizione. La proposta della Commissione ha mantenuto l’opzione dei criteri alternativi di giurisdizione. Tuttavia i risultati del EUFam’s Report on the outcomes of the questionnaire indicano che sarebbe preferibile l’adozione di criteri successivi di giurisdizione. Un accademico tedesco ritiene che ciò preverrebbe un vero e proprio rush to the court, anche se la Brexit ridurrà la rilevanza di tale problematica poiché l’art. 3 del Regolamento Bruxelles II-bis non potrà più essere usato per adire un giudice inglese. Dovrebbe inoltre essere introdotta accanto alla possibilità di scelta della legge applicabile quella di scelta del foro. Un’accademica italiana invece ritiene sia preferibile mantenere dei criteri alternativi, che dovrebbero anzi essere ampliati, specialmente per quei casi di coppie che abbiano la cittadinanza di uno Stato membro e la residenza abituale in uno Stato terzo, situazione che sarà sempre più diffusa dopo la Brexit. In questi casi, i coniugi dovrebbero avere la possibilità di adire un’autori­tà giurisdizionale dell’Unione europea.


1.1.4. Riunione di procedimenti

Nelle controversie di diritto di famiglia può accadere che domande riguardanti le stesse parti (status, responsabilità genitoriale, mantenimento) non siano trattate avanti la medesima autorità giurisdizionale posto che i Regolamenti solo in parte utilizzano i medesimi criteri di collegamento. Una delle possibili soluzioni per consentire la riunione dei procedimenti sarebbe quella di dare spazio all’autonomia delle parti. Secondo un accademico tedesco l’attuale regolamentazione risulterebbe sufficiente in quanto esiste la possibilità di riunire i procedimenti per quanto concerne le domande relative ai regimi patrimoniali tra coniugi (art. 5 del relativo Regolamento) e alle obbligazioni alimentari (art. 3 del relativo Regolamento). Riguardo alle domande sulla responsabilità genitoriale, l’esperto condi­vide la prassi esistente nella maggior parte degli ordinamenti giuridici di separare le questioni relative alla materia matrimoniale da quelle relative alla responsabilità genitoriale.


1.1.5. Ambito di applicazione dei provvedimenti provvisori

La dottrina è stata tradizionalmente divisa in merito alla possibilità di adottare misure a carattere provvisorio in relazione alle questioni matrimoniali (nel database del progetto EUFam’s sono presenti 5 casi nei quali i tribunali hanno adottato provvedimenti provvisori). Attualmente, il testo presentato dalla Commissione prevede tale possibilità solo in relazione al “minore o ai suoi beni”. Un accademico tedesco ha commentato con favore tale disposizione sottolineando che dovrebbe porre fine alle incertezze create nel passato dal caso Purrucker [14]. Un accademico belga ha evidenziato la necessità dell’emissione di provvedimenti provvisori in materia matrimoniale nel caso in cui la data dell’autorizzazione dei coniugi a vivere separati sia indispensabile per l’instaurazione del futuro procedimento di divorzio. Un avvocato francese ha rilevato tale esigenza nel caso in cui il procedimento sia destinato a protrarsi a lungo a causa dell’impugnazione della decisione che abbia statuito solo sulla giurisdizione in un procedimento in materia matrimoniale. L’esperto ha rilevato che i tribunali competenti nel merito possono sempre prendere provvedimenti provvisori. Ci si domanda invece se si possa configurare la necessità di una disposizione che consenta ad un tribunale non competente nel merito di pronunciare provvedimenti provvisori in materia matrimoniale.


1.1.6. La cooperazione tra autorità giurisdizionali

Il Regolamento Bruxelles II-bis e la proposta della Commissione non contengono molte disposizioni sulla cooperazione tra autorità giurisdizionali in materia matrimoniale a differenza di quan­to accade per la responsabilità genitoriale. Sarebbe opportuno introdurre norme in tal senso specialmente per i casi di litispendenza. Un’accademica inglese ha posto l’attenzione sul fatto che il problema del coordinamento tra procedimenti pendenti si manifesterà a seguito della Brexit dal momento che l’art. 19 del Regolamento è applicabile solo tra Stati membri. Sul punto ha suggerito alcune soluzioni sulla scorta degli artt. 33 e 34 del Regolamento Bruxelles I-bis. La rappresentante della Commissione europea ha suggerito di introdurre in materia matrimoniale un’esplicita previsione sulla cooperazione tra autorità giurisdizionali seguendo il modello previsto dal Regolamento relativo alle procedure di insolvenza.


1.2. Relazione tra giurisdizione e legge applicabile

1.2.1. Coincidenza tra forum e ius

È stata inizialmente affrontata la questione della mancanza di coordinamento tra le norme e i criteri di collegamento disciplinati dai Regolamenti Bruxelles II-bis e Roma III. Come emerso nei seminari nazionali EUFam’s, la coincidenza tra forum e ius garantisce una rapida applicazione della normativa e limita ritardi e costi aggiuntivi connessi all’applicazione di una legge straniera. Pertanto è stata criticata l’assenza di norme sulla possibilità di accordi di scelta del foro tanto nell’attuale formulazione del Regolamento Bruxelles II-bis, quanto nella proposta della Commissione del 2016. L’accademico spagnolo intervenuto ha evidenziato come non sia possibile ottenere una perfetta coincidenza tra forum e ius poiché si tratta di questioni che rispondono a logiche diverse. Da un lato, le regole sulla giurisdizione sono volte a garantire l’accesso alla giustizia e il diritto ad un giusto processo e richiedono quindi la presenza di fori alternativi. Dall’altro, le norme sulla scelta della legge hanno lo scopo di designare la legge che presenta la connessione più stretta con il caso concreto. Questa differenza di logiche implica, in pratica, la possibilità di discrepanze. È inoltre importante ricordare che una delle ragioni per cui non è stato possibile raggiungere l’unanimità tra gli Stati membri nell’adozione di Roma III è legata al fatto che alcuni Stati non volevano applicare una legge straniera nei casi con elementi di estraneità.


1.2.2. La validità delle clausole relativa alla scelta della legge applicabile

Un altro aspetto cruciale emerso durante i seminari nazionali EUFam’s è connesso ai requisiti di validità delle clausole di scelta della legge di cui all’art. 7 del Regolamento Roma III. L’appli­cazione di detto articolo varia significativamente da Stato a Stato. Alcuni richiedono un atto notarile (come la Germania), mentre per altri è sufficiente un atto sottoscritto dalle parti. Il considerando 18, inoltre, afferma l’importanza di una “scelta informata” per garantire l’equità dell’accordo sulla legge applicabile e l’eguale protezione dei coniugi. Tuttavia, ancora una volta, non si riscontrano standard comuni tra gli Stati membri in merito a questo aspetto. Un altro problema deriva dal fatto che una clausola potrebbe essere considerata valida in uno Stato membro partecipante e nulla in uno Stato membro non partecipante. Un accademico spagnolo ha affrontato l’ulteriore problema, emerso nei seminari nazionali EUFam’s, del momento di conclusione dell’accordo sulla legge applicabile. È importante infatti distinguere due situazioni: quella in cui i coniugi raggiungono l’accordo quando il divorzio sembra un’ipotesi remota e quella in cui il divorzio è ormai una certezza. Nel caso Granatino [15], ad esempio, un broker londinese, per dimostrare al suocero di non aver contratto matrimonio per interessi economici, aveva firmato un accordo prematrimoniale che non poteva comprendere poiché era redatto in tedesco. In situazioni come questa sembra iniquo che un accordo sulla scelta della legge applicabile possa poi essere vincolante ad una considerevole distanza di tempo. La garanzia della sussistenza di una scelta consapevole sulla legge applicabile dovrebbe essere fornita da avvocati e notai, ma si tratta di una sfida importante poiché implica da parte dei professionisti la conoscenza della legge straniera, nonché del diritto di famiglia comparato. La legge catalana garantisce la tutela delle parti richiedendo un parere legale indipendente per la sottoscrizione ex ante di clausole di scelta della legge e molto spesso viene prevista una clausola di hardship. Il problema principale risiede nel mutamento delle circostanze dal momento in cui l’accordo è concluso a quello in cui deve essere eseguito. Potrebbero infatti cambiare le circostanze di fatto [continua ..]


1.2.3. L’applicazione delle norme che regolano la scelta della legge applicabile

In assenza di una scelta sulla legge applicabile, l’art. 8 del Regolamento Roma III prevede l’ap­plicazione di quattro criteri successivi di collegamento. Secondo quanto è emerso dai casi raccolti e dai seminari nazionali EUFam’s, vi è una scarsa conoscenza del Regolamento Roma III. I giudici tendono ad applicare le proprie norme di diritto internazionale privato oppure direttamente la propria legge nazionale sostanziale. È stata posta l’attenzione sulla mancanza di giurisprudenza della Corte di Giustizia in merito all’interpretazione autonoma del concetto di “residenza abituale” in ambito matrimoniale. Un accademico spagnolo ha evidenziato che, quando il procedimento è consensuale, i tribunali nazionali non accertano qual è la residenza abituale dei coniugi, ma tendono a fare affidamento su quanto dichiarato dalle parti o meramente su documenti amministrativi. A tal proposito è stato riportato quale esempio il caso Rapisarda v. Colladon [17]: il tribunale inglese ha annullato 180 domande di divorzio avendo i coniugi italiani simulato una residenza abituale nel Regno Unito al fine di ottenere subito il divorzio.


1.2.4. L’applicazione della legge di Stati terzi

Un’altra questione importante riguarda l’applicazione della legge straniera. L’onere della prova della legge straniera e i costi connessi costituiscono un problema diffuso nella pratica. A livello europeo, la rete giudiziaria europea (European Judicial Network) ha lo scopo di fornire informazioni sulla legislazione degli Stati membri attraverso punti di contatto nazionali. L’applicazione della legge di uno Stato terzo è ancor più problematica essendo spesso difficile da reperire. È stata quindi suggerita la creazione di un database specialmente per le leggi dei paesi africani e asiatici. La giurisprudenza passata in rassegna nel corso del progetto mostra che la legge dei paesi terzi è spesso applicata quale legge della nazionalità comune dei coniugi. Tale legge tende anche ad essere scelta per ragioni culturali e/o per garantire il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. Dalla giurisprudenza raccolta emerge, inoltre, che le parti tendono spesso a scegliere la legge che prevede un divorzio rapido e poco costoso. In un caso, ad esempio, due coniugi kazaki – che abitavano abitualmente in Germania – hanno scelto la legge kazaka al fine di ottenere un divorzio rapido, richiedendo la legge tedesca un periodo di separazione. Un accademico spagnolo ha sottolineato il fatto che il maggior ostacolo nell’applicare la legge straniera sono i costi. Per esempio in Spagna i giudici hanno l’obbligo di applicare la legge straniera, ma in pratica non hanno le risorse economiche per reperire il contenuto della stessa. Nel­l’ambito dell’Unione, la rete giudiziaria europea non funziona in modo soddisfacente a causa della mancanza di risorse finanziarie e i punti di contatto spesso sono sovraccarichi di lavoro.


1.2.5. Norme sui conflitti di legge interni

Riguardo agli ordinamenti plurilegislativi, sono state sollevate alcune difficoltà in relazione al­l’applicazione delle norme sui conflitti di legge interni, che variano da Stato a Stato. Gli artt. 14 e 15 del Regolamento Roma III stabiliscono alcune regole a questo proposito. La giurispruden­za raccolta mostra, ad esempio, che a volte non esiste alcuna specificazione in merito alla legge dell’unità territoriale di ordinamenti plurilegislativi.


1.2.6. Riferimento alla Convenzione dell’Aja del 1996

In materia di responsabilità genitoriale, la Convenzione dell’Aja del 1996 viene applicata al fine di determinare la legge applicabile, dal momento che il Regolamento Bruxelles II-bis disciplina solo la giurisdizione. La Convenzione si basa sul principio della corrispondenza tra forum e ius e nella maggior parte dei casi trova applicazione la lex fori, ossia la legge dello Stato in cui il minore ha la propria residenza abituale. Nonostante il buon coordinamento tra i due strumenti nella prassi, è stata criticata la mancanza nel Regolamento Bruxelles II-bis di un esplicito riferimento alle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1996; ciò potrebbe aiutare giudici e avvocati che incontrano ancora difficoltà a causa della frammentazione delle norme.


1.3. Responsabilità genitoriale

1.3.1. Il rapporto tra le decisioni sull’affidamento e quelle sul non ritorno del minore

Il Regolamento Bruxelles II-bis stabilisce che quando un minore è stato illecitamente trasferito in un altro Stato membro, la decisione in merito al ritorno del minore spetta alle autorità giurisdizionali di tale Stato. Si tratta di una decisione “autonoma” rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale che compete, in generale, ai giudici dello Stato membro in cui il minore era abitualmente residente (come riaffermato dalla CGUE nel caso Rinau [18]). L’autonomia tra le decisioni potrebbe dar luogo a pronunce non armoniche. Sul punto si è evidenziato che il rapporto tra la decisione sull’affidamento e quella sul non ritorno del minore è stata rivisto nella proposta della Commissione: l’autorità giurisdizionale che dovrà emettere una decisione sull’affidamento deve tenere conto dell’interesse superiore del minore e dei motivi e degli elementi di prova alla base della decisione che ne ha negato il ritorno. Il rappresentante della Commissione europea ha evidenziato che l’attuale collocazione dell’art. 11 del Regolamento Bruxelles II-bis può creare confusione se si considera che è inserito nel Capo relativo alla “Competenza”. Nella proposta della Commissione la summenzionata disposizione è stata quindi inserita in un nuovo Capo e, a parte alcuni aspetti relativi alla procedura, non è stata sottoposta a modifiche rilevanti. Quanto al c.d. meccanismo della prevalenza è stato spiegato che in generale la proposta non introduce sul punto modifiche rilevanti. L’esperto ha evidenziato che la Commissione non condivide la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia nel caso Povse c. Alpago [19] secondo cui la decisione sul ritorno presa all’esito di un procedimento sommario può prevalere sulla decisione di non ritorno. L’esperto ha a tal proposito sottolineato, in linea con la proposta della Commissione, che il meccanismo della prevalenza deve essere basato su un esaustivo esame dei fatti di causa e sulla valutazione del miglior interesse del minore, non sulla base di un procedimento sommario. La proposta della Commissione richiede, pertanto, che venga sempre condotto un giudizio a cognizione piena. Un accademico italiano ritiene che, come è emerso nell’ambito del EUFam’s First assessment report on the case-law, in tale materia sono [continua ..]


1.3.2. Relazione tra Regolamento Bruxelles II-bis e Convenzione dell’Aja del 1996

Il Regolamento Bruxelles II-bis stabilisce la prevalenza del Regolamento stesso sulla Convenzione dell’Aja del 1996 se il minore ha la residenza abituale in uno Stato membro oppure, in relazione al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro che è parte contraente di detta Convenzione. La proposta della Commissione contribuisce a chiarire tale relazione, stabilendo l’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1996 nei casi seguenti: 1) se le parti hanno convenuto la competenza di una autorità di uno Stato non membro, ma facente parte della Convenzione; 2) nel caso di trasferimento della competenza tra un’autorità di uno Stato membro e un’autorità di un altro Stato facente parte della Convenzione; 3) se, innanzi ad un’autorità di uno Stato parte della Convenzione in cui non si applica il Regolamento, è pendente un procedimento in materia di responsabilità genitoriale nel momento in cui l’autorità di uno Stato membro è investita di un procedimento riguardante lo stesso minore e il medesimo oggetto. È stato sul punto evidenziato che è stata confermata la prevalenza del Regolamento Bruxelles II-bis sulla Convenzione dell’Aja del 1996. D’altra parte i tre criteri sopra menzionati non rappresentano una novità se si considera che le autorità degli Stati membri si sono già trovate ad applicare la Convenzione nei casi di litispendenza che coinvolgono Stati terzi. È stata in ogni caso giudicata positivamente l’espressa indicazione contenuta nella proposta della Commissione. Per quanto riguarda la questione della legge applicabile, l’esperto ha sottolineato che la proposta della Commissione prevede l’applicazione delle norme sulla legge applicabile di cui alla Con­venzione dell’Aja del 1996, quando si applicano le norme sulla giurisdizione contenute nel Regolamento. Tale disposizione è stata ritenuta necessaria perché l’art. 15 della Convenzione del 1996, che apre il capitolo sulla legge applicabile, presuppone l’applicazione delle regole della giurisdizione contenute nella Convenzione stessa.


1.3.3. Trasferimento della competenza

Un altro argomento discusso nell’ambito del seminario è stato quello del trasferimento della competenza ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Bruxelles II-bis. È stata preliminarmente sottolineata la valutazione positiva di tale disposizione emersa nell’ambito del EUFam’s First assessment report on the case-law, anche se un miglior coordinamento tra i giudici potrebbe facilitare l’applicazione della stessa (offre in tal senso un buon esempio il caso Child and Family Agency c. J.D. [20]). Come hanno evidenziato i risultati emersi nell’ambito del EUFam’s Questionnaire, l’art. 15 viene applicato con poca frequenza per svariate ragioni tra cui, ad esempio, la circostanza che tale disposizione viene confusa con una situazione di litispendenza. Il rappresentante della Commissione europea ha sottolineato che alcuni avvocati interpretavano in modo unidirezionale l’art. 15 ritenendo che consentisse solo un trasferimento di competenza da parte dell’autorità competente a quella ritenuta maggiormente idonea e non anche una richiesta in tal senso da parte di quest’ultima; per tale ragione la norma è stata trasfusa in due articoli separati – come le corrispondenti disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1996 – in modo da chiarirne l’applicabilità in entrambe le direzioni.


1.3.4. L’abolizione dell’exequatur

Sono state esaminate anche le novità approntate dalla proposta della Commissione con riguardo al regime del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. La necessità di garantire un rapida esecuzione dei provvedimenti ha condotto la Commissione a proporre l’abolizione in via generale della dichiarazione di esecutività di tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale (fast-track system). Ciò consentirà di evitare situazioni come quelle descritte nella sentenza della CEDU, Strumia c. Italia, n. 53377/2013, in cui l’Italia è stata condannata per non aver adottato le misure necessarie a garantire la continuità dei rapporti padre-figlia. Il rappresentante della Commissione europea ha inizialmente descritto la situazione attuale. L’exequatur è già stato abolito con riguardo alle decisioni relative al diritto di visita di cui all’art. 41 del Regolamento e in relazione alle decisioni sul ritorno del minore dopo una precedente decisione di non ritorno. L’esperto ha precisato che la proposta della Commissione prevede una fusione degli artt. 41 e 42 del Regolamento Bruxelles II-bis e il nuovo regime contenuto nel Regolamento Bruxelles I bis. La proposta della Commissione, parallelamente all’abolizione del­l’exequatur nello Stato di origine, introduce delle misure di salvaguardia nello Stato di esecuzione, conferendo a quest’ultimo maggiori poteri di revisione. Tale necessità si è resa ancor più evidente in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Aguirre Zarraga c. Simone Pelz [21]. Il rappresentante della Commissione europea ha ricordato il caso CEDU X c. Latvia (n. 27853/2009), deciso dalla Grande Camera, precisando che la proposta della Commissione è stata redatta prendendo in considerazione tale pronuncia.


1.3.5. L’ascolto del minore

Un tema ricorrente nei seminari nazionali EUFam’s e nei relativi reports è stato quello dell’a­scolto del minore. Il problema che è stato individuato nella prassi è relativo al suo mancato ascolto da parte del giudice che attualmente può valutare discrezionalmente se procedervi o meno in base all’età o alla sua maturità. Si consideri che la Corte EDU ha condannato la Spagna perché un giudice non aveva ritenuto di dover ascoltare due minori di 11 e 12 anni (CEDU, Iglesias Casarrubios and Cantalapiedra Iglesias c. Spagna, 23298/2012). La proposta della Commissione prevede l’ascolto del minore capace di discernimento e stabilisce che il giudice dovrà tenere debito conto della sua opinione. La proposta, come evidenziato da uno degli esperti presenti al seminario, introduce sul punto una norma specifica (art. 20 [22]). Tale disposizione stabilisce che l’obbligo di ascoltare il minore sussiste in relazione a tutti i procedimenti in cui lo stesso è coinvolto e che rientrano nell’ambi­to di applicazione del Regolamento. Un accademico italiano ha sottolineato che i risultati del EUFam’s Questionnaire evidenziano una preoccupazione generalizzata per la mancanza di standard minimi comuni e si chiede se la determinazione di un’età minima per l’ascolto del minore possa essere una soluzione positiva. Un giudice tedesco ha condiviso l’opportunità di prevedere un’età minima e ha sottolineato la prassi diffusa in Germania di ascoltare i minori che abbiano compiuto i 3 anni. Sul punto un accademico italiano ha espresso le sue perplessità considerate le differenze esistenti tra i diversi Stati membri nel procedere all’ascolto del minore. La rappresentante della Commissione europea ha spiegato che l’introduzione di una età minima è stata inizialmente considerata, ma poi esclusa alla luce delle raccomandazioni del Comitato sulla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. L’art. 12 di detta Convenzione stabilisce infatti che ogni minore dotato di discernimento debba essere ascoltato, a prescindere dall’età. Si richiede pertanto un’analisi da condursi caso per caso. Altri standard minimi si riferiscono alle modalità con cui il minore deve essere ascoltato. In alcuni Stati membri è il giudice che sente [continua ..]


1.3.6. Ambito di applicazione personale dei provvedimenti provvisori

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione personale, i provvedimenti provvisori, in base al Regolamento Bruxelles II-bis interpretato alla luce della giurisprudenza della CGUE nel caso Deticĕk [23], possono riguardare i minori e i suoi genitori. Tuttavia la proposta della Commissione limita la possibilità di disporre provvedimenti provvisori esclusivamente in relazione ai minori. Secondo il rappresentante della Commissione l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia relativamente all’art. 20, che si riferisce alle persone presenti nello Stato includendovi anche i genitori del minore, non è condivisibile in quanto la protezione del minore è indipendente dal fatto che uno o entrambi i genitori siano presenti nello Stato. Di conseguenza è stato riprodotto l’art. 11 della Convenzione dell’Aja del 1996 nel nuovo art. 12 contenuto nella proposta della Commissione.


1.3.7. Ambito di applicazione territoriale dei provvedimenti provvisori

Ai sensi del Regolamento Bruxelles II-bis interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia nel caso Purrucker I [24], l’ambito di applicazione territoriale dei provvedimenti provvisori adottati da un’autorità giurisdizionale che non è competente nel merito sono limitati al territorio dello Stato che ha adottato quei provvedimenti. Tuttavia la proposta della Commissione supera tale limitazione includendo i provvedimenti provvisori nell’ambito delle disposizioni che possono essere oggetto di riconoscimento ed esecuzione in altri Stati membri. Il rappresentante della Commissione europea ha sottolineato che la Corte di Giustizia, nel sopra citato caso Purrucker I, individua 3 diverse categorie di provvedimenti provvisori che non ri­sultano di facile comprensione per gli avvocati. La prima categoria è quella dei provvedimenti adottati da un’autorità competente nel merito che possono, quindi, essere riconosciuti ed eseguiti negli Stati membri. La seconda si riferisce al caso in cui l’autorità giurisdizionale non è invece competente nel merito; in tale ipotesi è necessario verificare se le condizioni di cui all’art. 20 del Regolamento Bruxelles II-bis sono state rispettate e, in caso positivo, il provvedimento potrà avere effetto solo nello Stato in cui è stato adottato, ma non anche negli altri. Tuttavia, la Corte di Giustizia che sul punto ha seguito le conclusioni dell’avvocato generale, superando l’orientamento prevalente, ha stabilito che il provvedimento possa comunque circolare sulla base del diritto nazionale o di altri strumenti internazionali. Vi è infine una terza categoria: i provvedimenti provvisori adottati da un’autorità giurisdizionale non competente nel merito e in violazione dell’art. 20. Nel Regolamento mancano gli strumenti per bloccare tale misura.


1.3.8. La mediazione

La possibilità di ricorrere alla mediazione nei casi di sottrazione internazionale di minori è stato oggetto di ampio dibattito durante i seminari nazionali EUFam’s. Il ricorso alla mediazione non è uno strumento nuovo all’interno dell’Unione europea essendo prevista la possibilità di ri­correre all’“European Parliament Mediator for International Parental Child Abduction” fin dal 1987 [25]. Ad ogni modo, la mediazione è stata ora espressamente introdotta nella proposta della Commissione. Tra gli avvocati le opinioni sono divise in quanto la mediazione, da un lato è considerata uno strumento vantaggioso poiché consentirebbe di trovare un accordo tra le parti (soft remedy), dall’altro uno strumento che potrebbe essere usato per ritardare il procedimento, come accaduto nel caso Raw and others vs. Francia, n. 10131/2011. Benché la proposta della Commissione preveda espressamente che la mediazione non possa indebitamente ritardare il procedimento, potrebbe essere problematico distinguere i casi in cui il protrarsi del procedimento è dettato dalla mala fede di una parte, da quelli in cui vi è una reale necessità di tempo per giungere ad una soluzione concordata. Il rappresentante della Commissione europea ha evidenziato che la proposta ha inserito la nor­ma sulla mediazione nel Capo sulla sottrazione di minori. L’art. 23 della proposta stabilisce che l’autorità giurisdizionale a cui viene presentata la domanda per il ritorno del minore verifichi il prima possibile la volontà dei genitori di addivenire ad una mediazione.


1.3.9. Il limite di un unico grado di impugnazione nei casi di sottrazione internazionale di minori

La previsione di un unico grado di impugnazione per i casi di sottrazione internazionale di minori è stato un tema affrontato in alcuni reports nazionali EUFam’s e nel corso dell’International Exchange Seminar. È stata in generale criticata la lunghezza dei procedimenti nei casi di sottrazione di minori. La Commissione ha proposto l’introduzione di un unico grado di impugnazione che potrà essere avanti la Corte d’Appello o la Corte di Cassazione, a seconda della scelta effettuata dagli Stati membri di cui viene così rispettata l’autonomia (il rappresentante della Commissione europea ha evidenziato che alcuni Stati membri come la Germania e l’Italia hanno già limitato l’impugnazione ad un unico grado).


1.3.10. La concentrazione della competenza territoriale nei casi di sottrazione internazionale di minori

Un’altra questione discussa durante i seminari nazionali EUFam’s, e ora inserita nella proposta della Commissione, riguarda la concentrazione della competenza per i procedimenti di sottrazione internazionale in capo ad un numero limitato di autorità giurisdizionali. Il rappresentante della Commissione ha condiviso la preoccupazione di quegli Stati che hanno già adottato misure in tal senso e temono che la Corte di Giustizia dia un’interpretazione diversa della previsione rispetto a quella già accolta dagli Stati stessi. Nel corso dell’incontro si è posta la questione se sia necessaria la concentrazione della competenza per gli Stati membri più piccoli. Il rappresentante della Commissione ha sottolineato il fatto che una simile disposizione sta già ben funzionando per quanto riguarda il Regolamento del Consiglio n. 6/2002 sui disegni e i modelli comunitari [26] che stabilisce di limitare il più possibile il numero delle autorità giurisdizionali. Un accademico italiano ritiene che la concentrazione della competenza sarebbe necessaria per tutti i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e non sono per quelli di sottrazione di minori, mentre a parere del rappresentante della Commissione i due ambiti devono essere mantenuti separati. I procedimenti regolati dalla Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale di minori del 1980 si svolgono innanzi ad un’autorità che non è competente sulla responsabilità genitoriale. L’unico punto di contatto tra le due fattispecie si ha con il “meccanismo della prevalenza”: successivamente all’emissione di un provvedimento di non ritorno del minore ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980 da parte dell’autorità giurisdizionale dello Stato di rifugio, il tribunale di residenza abituale del minore, che ha competenza sulla responsabilità genitoriale, può decidere comunque per il ritorno del minore.


1.3.11. La cooperazione tra Autorità centrali

Il miglioramento della cooperazione tra Autorità centrali è stato oggetto di analisi nell’ambito del seminario. In effetti la cooperazione tra le stesse, benché sia stata in generale definita positivamente, così come è emerso dal EUFam’s Questionnaire, presenta delle criticità. La proposta della Commissione è focalizzata sulla necessità di rafforzare le risorse finanziarie a disposizione delle Autorità centrali. Un rappresentante dell’Autorità centrale croata ha enfatizzato l’importanza di tale previsione soprattutto in vista dell’attribuzione alle stesse di ulteriori compiti e responsabilità.


1.3.12. La protezione dei minori non accompagnati

Il fenomeno connesso all’elevato numero di rifugiati in seguito alla guerra siriana ha messo in evidenza il problema di stabilire una qualche forma di protezione per i minori non accompagnati. Ci si è quindi chiesti se il Regolamento Bruxelles II-bis offra delle misure in tal senso. Un’accademica spagnola ha segnalato come allo stato attuale, per quanto le consta, non ci sia giurisprudenza degli Stati membri, ma ha richiamato una sentenza della Corte di Giustizia nel caso C-648/11 [27].


2. L’applicazione del Regolamento sulle obbligazioni alimentari nella prassi (Regolamento e Protocollo dell’Aja)

2.1. La frammentazione della materia familiare tra diversi Regolamenti

Dalle osservazioni raccolte attraverso i seminari nazionali EUFam’s e dalle decisioni contenute nel database EUFam’s è emerso che il problema principale relativo al Regolamento sulle obbligazioni alimentari (n. 4/2009) deriverebbe dalla frammentazione della disciplina del diritto di famiglia in diversi strumenti normativi che hanno differenti ambiti di applicazione, criteri di giurisdizione e procedure per il riconoscimento e l’esecuzione. La giurisprudenza raccolta mostra come spesso i giudici applichino correttamente le norme sulla giurisdizione in relazione alla domanda di divorzio e a quella sulla responsabilità genitoriale, ma per la domanda di mantenimento non utilizzano il corrispondente Regolamento. I tribunali incontrano altresì difficoltà nell’applicare le diposizioni volte alla concentrazione dei procedimenti. Un esempio è offerto dal caso A c. B [28]. La Corte di Giustizia, che doveva stabilire se la richiesta di un assegno di mantenimento fosse accessoria a quella di divorzio (art. 3, lett. c) o a quella sull’affidamento (art. 3, lett. d), ha deciso che i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale hanno la “precedenza” quando la domanda di mantenimento riguarda un minore. Un accademico inglese ha sostenuto come la mancata/scorretta applicazione del Reg. n. 4/2009 non sia in realtà una novità, poiché problemi analoghi erano già emersi quando era in vigore il Regolamento Bruxelles I [29]; sarebbe quindi necessario prevedere una maggiore formazione di avvocati e giudici. Il mancato coordinamento dei diversi strumenti normativi, inoltre, può creare incertezza e generare spese legali aggiuntive quando diversi procedimenti pendano in più Stati.


2.2. Criteri di giurisdizione e autorità pubbliche

Un questione discussa durante i seminari nazionali EUFam’s riguarda gli enti pubblici. È emerso che spesso questi ultimi agiscono per conto di una persona cui è dovuto un mantenimento; in tale situazione non è chiaro se gli enti possano riferirsi alla residenza abituale del creditore per adire il tribunale (art. 3, lett. b). Un accademico inglese ha rilevato che l’art. 2 del Reg. n. 4/2009 definisce come “creditore” unicamente le persone fisiche. L’art. 64 fa un’eccezione stabilendo che gli enti pubblici possono essere considerati creditori solo ai fini del riconoscimento ed esecuzione di una decisione. Questi due articoli, in combinazione con il considerando 14, escludono espressamente gli enti pubblici come creditori ai fini della determinazione della giurisdizione.


2.3. La Convenzione dell’Aja e il Protocollo

Un’ulteriore questione discussa a livello nazionale riguarda l’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1973 e del Protocollo dell’Aja del 2007, che determina la legge applicabile, e la loro relazione con gli Stati terzi, soprattutto quando siano coinvolti Stati parte della Convenzione del­l’Aja, ma non del Protocollo (Albania, Giappone, Svizzera e Turchia). La relazione esplicativa sul Protocollo [30], secondo un’accademica inglese, suggerirebbe la sua prevalenza negli Stati che hanno sottoscritto entrambi gli strumenti; la Convenzione dell’Aja del 1973 potrà invece ancora essere applicata negli Stati che non hanno aderito al Protocollo dell’Aja. L’esperta ha inoltre evidenziato che, dato il carattere universale del Protocollo del 2007, potrà essere applicata la legge di uno Stato non contraente. Un accademico belga ha rilevato che l’art. 5 del Protocollo [31] non è una disposizione di facile interpretazione, è discrezionale ed è talvolta utilizzata da alcuni tribunali per poter applicare la propria legge; non risulta inoltre chiaro se il collegamento più stretto debba sussistere al momento in cui è adito il tribunale. L’esperto invitato ha risposto che è necessario far riferimento a tutti i collegamenti con il matrimonio fin da quando è stato contratto, come emerge dalla relazione esplicativa sul Protocollo.


2.4. La natura di alcuni “benefits”

Nel corso dei seminari nazionali è stata affrontato il tema della qualificazione dei “benefits” del minore (e.g. Kindergeld) come “benefits” statali o come entrata del minore (child income) perché tale distinzione rileva nella determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento. L’esperto invitato ha spiegato che tale problematica riguarda le leggi nazionali e il sistema di calcolo approntato per la determinazione del mantenimento. Negli ordinamenti in cui il calcolo si basa sulle necessità del minore, il mantenimento potrebbe essere ridotto tenendo conto dei suddetti “benefits” statali, quando la somma complessiva sia sufficiente a soddisfare tali necessità. Diversamente negli Stati in cui il criterio fondamentale è rappresentato dalla situazione economico-patrimoniale del genitore obbligato, i “benefits” statali non avranno un impatto sulla determinazione dell’assegno, in quando si tratta di somme aventi natura diversa, che devono pertanto essere valutate separatamente. Si tratta di un tema molto complesso che riguarda anche la legge applicabile.


2.5. Il diritto di chiedere il riesame

Riguardo al diritto di chiedere il riesame della decisione da parte del convenuto non comparso, disciplinato dall’art. 19 del Regolamento sulle obbligazioni alimentari, non vi sarebbe chiarezza in merito ai rimedi giurisdizionali a disposizione, al momento in cui presentare la domanda (Stato della decisione o Stato dell’esecuzione) e avanti a quale autorità giurisdizionale. L’esperta invitata ha rilevato che il problema della competenza è ascrivibile all’uso di una traduzione scorretta dell’articolo nel testo croato; lo Stato competente per il riesame, ai sensi del­l’art. 19 del Regolamento è quello di origine, ossia quello che ha emesso la decisione impugnata. Per quanto concerne la forma di tutela giurisdizionale, l’esperta ha precisato che ai sensi del­l’art. 19, par. 3, la domanda di riesame potrebbe essere respinta o accolta con la conseguente di­chiarazione di nullità della decisione. Nessun avvocato presente al seminario ha mai applicato l’art. 19.


2.6. Stati terzi

Nel corso dell’incontro è emerso il problema connesso all’adozione di una decisione incompleta o poco chiara sulla domanda relativa alle obbligazioni alimentari da parte di uno Stato terzo a cui segua la presentazione di una domanda sul punto in uno Stato membro. Non è chiaro se le parti debbano iniziare nuovi procedimenti per avere una decisione in merito, oppure se la domanda debba essere considerata come una modifica delle condizioni di divorzio. L’esperta ha risposto che tale questione è regolata dal diritto nazionale in quanto non disciplinata dal Regolamento. Ha inoltre aggiunto che l’England and Wales Part III of the 1984 Act con­sente ai tribunali di decidere in merito al mantenimento a seguito di una pronuncia di divorzio emessa in uno Stato terzo, sia nel caso in cui non sia stato assunto alcun provvedimento sul punto, sia in quello in cui il mantenimento stabilito sia troppo basso.


2.7. Autorità centrali

Una delle sfide più importanti è rappresentata dalla cooperazione con e tra Autorità centrali, che oltre ad avere natura diversa (giudiziaria o amministrativa), godono di compiti e poteri differenti nei vari Stati membri. La Corte di Giustizia è stata adita in merito ad una questione riguardante le Autorità centrali nel caso M.S. c P.S. [32]. In data 9 febbraio 2017 la Corte ha stabilito che l’obbligo per le parti di passare per il tramite delle Autorità centrali per ottenere l’esecuzione, senza avere la possibilità di adire direttamente il giudice competente, è contrario al Regolamento sulle obbligazioni alimentari. Secondo la rappresentante dell’Autorità centrale tedesca, la cooperazione in generale funziona in modo molto efficiente. Un avvocato francese che collabora con le Autorità centrali di 7 Stati, ha rilevato invece che vi sono problemi legati alla cooperazione, alla competenza, alla formazione e anche al livello di tra­sparenza. Attualmente tra Francia e Austria vi sono tensioni riguardanti la cooperazione tra le loro autorità. Secondo l’avvocato francese le Autorità centrali dovrebbero essere considerate come pubbliche autorità con conseguente responsabilità internazionale degli Stati innanzi alla CEDU; ha ricordato che la Francia è stata condannata per la violazione dell’art. 8 a causa dell’azione insufficiente della propria Autorità centrale nell’esecuzione di una decisione sul ritorno di un minore [33]. La rappresentante dell’autorità croata ha spiegato che in Croazia l’Autorità centrale dipende dal Ministero per la demografia, la gioventù e le politiche sociali. La cooperazione è celere ed efficiente e i maggiori rapporti sono stati stabiliti con Germania, Austria, Irlanda e Regno Unito.


2.8. Exequatur, lingua e traduzione

Nonostante l’abolizione dell’exequatur, si incontrano ancora difficoltà nel riconoscimento e nel­l’esecuzione delle decisioni a causa dei problemi di lingua e traduzione. Le versioni tradotte dei moduli da allegare alla decisione non sono sempre accurate; vi è comunque la percezione che i moduli siano troppi, complessi e difficili da compilare. Una rappresentante dell’Autorità centrale della Germania ha posto l’accento sull’importanza della formazione perché i moduli sono nuovi.


2.9. Obbligazioni alimentari e Brexit

L’esperto invitato si augura che il Regno Unito aderisca alla Convenzione dell’Aja del 2007 co­me Stato indipendente perché tale strumento per quanto riguarda il mantenimento del figlio è simile al sistema vigente (Autorità centrali, gratuito patrocinio). L’unico problema che potrebbe sorgere è legato alla litispendenza. Un accademico tedesco ha sottolineato che il rapporto tra i Regolamenti UE e le Convenzioni dell’Aja diverrà di centrale importanza.


3. Regolamento sulle successioni: domande selezionate

L’esperto che si è brevemente occupato del Regolamento sulle successioni è un ricercatore del Max Planck Institute di Lussemburgo. Il suddetto Regolamento non è stato esaminato in modo particolarmente approfondito nei se­minari nazionali EUFam’s, probabilmente perché la sua applicazione allo stato è molto limitata. Tuttavia vi sono già tre casi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia e molti altri avanti ai tribunali nazionali che mostrano la varietà dei problemi che gli avvocati dovranno affrontare in futuro.


3.1. Tre questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Nel caso Kubicka [34] si è chiesto alla Corte: «Se gli articoli 1, paragrafo 2, lettera k), 1, paragrafo 2, lettera l), o 31 del Regolamento (UE) n. 650/2012 (…), debbano essere interpretati nel senso che permettono di negare gli effetti reali di un legato per rivendicazione (legatum per vindicationem), previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato concerna il diritto di proprietà di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l’istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti». Nel caso Mahnkopf [35] si è chiesto alla Corte: «Se l’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento in materia di successioni debba essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione del Regolamento (“successioni a causa di morte”) si riferisce anche a disposizioni di diritto nazionale che, come l’articolo 1371, paragrafo 1, del codice civile tedesco (BGB), disciplinano questioni inerenti ai regimi patrimoniali per il periodo successivo alla morte di un coniuge prevedendo l’aumento della quota ereditaria legittima dell’altro coniuge. Se, in caso di risposta in senso negativo alla prima questione, gli articoli 68, lettera l), e 67, paragrafo 1, del Regolamento in materia di successioni debbano comunque essere interpretati nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, ancorché una frazione della stessa risulti da un aumento dovuto a una norma in materia di regimi patrimoniali quale l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, può essere inserita in toto nel certificato successorio europeo. Qualora in linea di principio si debba rispondere in senso negativo, se sia possibile fornire in via eccezionale una risposta positiva nei casi in cui: (…)». Nel caso Oberle [36] si è posta la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 650/2012 (…) debba essere interpretato nel senso che si riferisca anche alla competenza giurisdizionale internazionale esclusiva a rilasciare, nei rispettivi Stati membri, i certificati ereditari nazionali non sostituiti dal certificato successorio europeo (v. articolo 62, paragrafo 3, del Regolamento in materia di successioni) con conseguente disapplicazione, per vio­lazione di disposizioni di diritto europeo di rango superiore, delle [continua ..]


3.2. Alcune decisioni nazionali che hanno mostrato la varietà dei problemi che gli avvocati dovranno affrontare in futuro

3.2.1. Dubbi sull’ambito di applicazione del Regolamento

3.2.1.1. Ambito di applicazione personale e dubbi relativi ai cittadini del Regno Unito

La Resoluciόn de la DGRN spagnola del 15 giugno 2016 ha correttamente deciso circa l’applica­bilità del Regolamento alle disposizioni di ultima volontà di un cittadino inglese la cui residenza abituale era in Spagna.


3.2.1.2. Ambito di applicazione temporale e disposizioni transitorie

Sono state richiamate due Resoluciόnes de la DGRN spagnola, una del 15 giugno 2016 e l’altra del 10 aprile 2017 che, almeno in apparenza, sono contraddittorie. Un cittadino britannico e un cittadino tedesco, entrambi con residenza abituale in Spagna al momento del decesso (avvenuto successivamente al 17 agosto 2015), avevano espresso le loro ultime volontà innanzi ad un notaio spagnolo rispettivamente nel 2003 e nel 2014 (quando il Regolamento era già entrato in vigore, ma non era ancora applicabile). Gli interessati avevano nominato loro uniche eredi le mogli, escludendo dalla successione i figli, che per la legge spagnola sono eredi necessari. In entrambi i casi si è posto il problema della legge applicabile (se la legge spagnola o le leggi inglese/tedesca). Nel caso del cittadino britannico la DGRN è arrivata alla conclusione che ci fosse stata una professio iuris (a favore della legge inglese), non ravvisabile nel caso del cittadino te­desco. La prima decisione si basa sull’art. 83, par. 4, del Regolamento sulle successioni: «Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente Regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione». La DGRN fa però riferimento anche all’art. 22, come se la disposizione ivi contenuta fosse analoga a quella di cui all’art. 83, par. 4. Tuttavia così non è: mentre l’art. 22 consente una scelta della legge applicabile alla successione, l’art. 83 par. 4 stabilisce una presunzione sulla scelta della legge. La differenza è chiara: la reale volontà del testatore rileva solo ai sensi dell’art. 22; ai fini dell’art. 83 par. 4 ciò che rileva invece è che la legge che avrebbe potuto essere scelta rende valida la disposizione a causa di morte.


3.2.2. Giurisdizione: residenza abituale e rapporti tra strumenti europei

1) Il Kammergerich Berlin in una decisione del 26 aprile 2016 ha interpretato il concetto di “residenza abituale” alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa al Regolamento Bruxelles II-bis. Tale questione è stata rilevata nell’ambito del seminario nazionale tedesco “EUFam’s” ove si è evidenziato che avrebbe dovuto essere applicato il Regolamento sulle successioni anche alla luce del considerando 23 del Regolamento stesso. 2) Nella decisione del 16 novembre 2016 l’OLG Hamburg ha interpretato il concetto di residenza abituale secondo il suddetto considerando.


3.2.3. Legge applicabile

3.2.3.1. Il Regolamento e la dottrina nazionale del rinvio

La Corte Suprema spagnola ha chiarito il ruolo e l’ambito di applicazione del rinvio nei casi di successione di cittadini inglesi: il rinvio può applicarsi solo in primo grado e qualora non comprometta i principi di universalità e unità. L’art. 34 del Regolamento prevede il rinvio prescrivendolo a determinate condizioni e nel rispetto di alcuni limiti. Alla luce di ciò, la DGRN il 4 luglio 2016 ha correttamente concluso che i principi spagnoli sul rinvio non trovano applicazione nell’ambito del Regolamento.


3.2.3.2. Ordinamenti plurilegislativi e conflitto territoriali di legge (art. 36 del Regolamento sulle successioni)

Al fine di stabilire quale legge spagnola fosse applicabile alla successione di un cittadino tedesco residente a Valencia, la Resoluciόn de la DGRN del 10 aprile 2017 ha fatto riferimento al­l’art. 36 del Regolamento sulle successioni.


3.2.4. Buone prassi – tentativi di evitare la duplicazione dei procedimenti

Un cittadino croato nato nel 1946 e morto a Zagabria il 25 gennaio 2016, la cui ultima residenza abituale era in Croazia, aveva lavorato e vissuto per 25 anni in Germania, facendo ritorno in Croazia dopo essere andato in pensione. Durante tutta la propria vita aveva mantenuto un contatto significativo con la Croazia, ove aveva una casa e ritornava durante la vacanze per far visita alla famiglia. Quasi tutti i suoi beni, tanto mobili quanto immobili, erano in Croazia. C’era solo un conto corrente bancario ad Amburgo (Germania). I suoi eredi erano 3 nipoti. Il notaio croato, che esercita funzioni giurisdizionali, ha applicato il Regolamento sulle successioni in modo corretto; ritenutosi competente ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, dal momento che la residenza abituale del de cuius era in Crozia, ha applicato la legge croata ai sensi del­l’art. 21 del medesimo Regolamento. In via precauzionale il notaio ha contattato la Corte di Am­burgo per sincerarsi che non fosse pendente un analogo procedimento. In data 18 maggio 2016 la Corte tedesca ha confermato l’assenza di procedimenti pendenti.


NOTE