Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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I giudizi di accertamento dello stato di abbandono: peculiarità, questioni problematiche ed effetti (di Claudio Cottatellucci (Magistrato, Giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma, Condirettore della Rivista Minorigiustizia))


SOMMARIO:

1. Le peculiarità in relazione al contenuto della cognizione giudiziale - 2. Profili problematici: misure di protezione e qualità dell’accertamento - 3. Le parti del giudizio - 4. Gli effetti della declaratoria: status e/o legami - NOTE


1. Le peculiarità in relazione al contenuto della cognizione giudiziale

Al pari di ogni procedimento giudiziale – anche i giudizi di accertamento dello stato di abbandono hanno prima di tutto una funzione accertativa – ogni lettura del rito informata ad orientamenti pedagogici è, nel caso dei procedimenti minorili civili non meno che di quelli penali, fonte di fraintendimenti. Il focus della cognizione è essenzialmente uno: che il genitore o i genitori – o in alternativa non provvisoria i parenti entro il quarto grado, di cui al 1° comma dell’art. 12, l. 4 maggio 1983, n. 184 – vogliano e siano in grado di aver stabilmente cura del figlio, al punto che, in assenza di questo accertamento e per il deficit causato nella relazione di cura, verrebbe a prodursi al minore un danno grave e irreversibile se commisurato alle tappe del suo sviluppo psico-evolutivo. L’accertamento riguarda quindi l’esistenza e la funzionalità di una relazione genitoriale che potrebbe rivelarsi gravemente carente, al punto di stabilizzare una condizione di deprivazione seria e non emendabile. È quello che, con formula frequentemente ripetuta, porta a definire l’a­dozione legittimante come extrema ratio e che il legislatore ha ripetutamente fissato nelle disposizioni normative, muovendosi su di un terreno particolarmente insidioso – e ambiguo – che di per sé appartiene all’azione giudiziale: la formalizzazione normativa delle regole del giudizio come elaborate nella giurisprudenza di merito e di legittimità [1]. Che l’adozione sia extrema ratio [2] non muta il “baricentro” della funzione del giudizio: in ogni caso finalizzato a cogliere se vi siano gravi carenze nella cura da parte dei genitori e se queste carenze siano o meno emendabili in un tempo comunque compatibile con le tappe psicoevolutive del minore [3]. La connotazione dell’elemento soggettivo, come è ben noto, in questi procedimenti non ha rilievo determinante: tutta la valutazione sulla relazione genitoriale prescinde dalla categoria della colpevolezza ed è misurata essenzialmente sugli effetti che queste condotte vengono a produrre sui figli. Se ce ne fosse bisogno, sarebbe sufficiente, per misurare la distanza concettuale tra questa forma di accertamento e quello effettuato in sede penale sull’elemento materiale e psicologico del reato, [continua ..]


2. Profili problematici: misure di protezione e qualità dell’accertamento

Un altro aspetto merita attenta considerazione: al momento dell’apertura della procedura, di regola si sono già manifestate condizioni di pregiudizio per il minore, che rendono necessaria l’emissione di misure di protezione a sua tutela che in genere incidono sullo status – la più frequente è la misura di sospensione della responsabilità dei genitori e la nomina di tutore – ma soprattutto sul sistema delle relazioni familiari, talvolta anche l’interruzione della convivenza con i genitori e l’inserimento in altro contesto familiare o in comunità familiare, secondo la stessa gerarchia di alternative indicate al 1° e 2° comma dell’art. 2, l. n. 184/1983. Sia la misura incidente sullo status che quella sul contesto di vita sono solo eventuali, poiché la legge non indica misure automatiche derivanti dall’apertura della procedura, se non quelle poste a garanzia dei genitori o dei parenti entro il quarto grado con la nomina dei difensori d’ufficio e la nomina del curatore speciale per il minore. Anche se non necessarie, le prime intervengono quasi sempre, mentre le seconde vengono mo­dulate nella maniera più varia, non mancando infatti situazioni in cui, in pendenza di procedura, venga mantenuta o anche ripristinata la convivenza tra il genitore ed il bambino, seppure in contesti vigilati (come per esempio nel caso di inserimenti in comunità predisposte proprio per l’accoglienza dei nuclei madre-figlio). Il punto da tenere sotto osservazione, che di queste vicende rappresenta un punto peculiare, è però un altro: tanto maggiore è il livello di “ingerenza nella vita familiare” (per usare categorie convenzionali) delle misure, tanto più la stessa cognizione giudiziale viene ad impoverirsi del contenuto principale di questo processo, che è appunto costituito dalla valutazione della relazione genitoriale nella sua completezza ed attualità. In altri termini, è la stessa potenzialità epistemologica del processo che può risultare sensibilmente intaccata da un livello di misure molto restrittivo della vita familiare. Questo avviene sistematicamente quando, interrotta la convivenza, si costringe la relazione ad incontri molto limitati nel tempo, diradati, effettuati in contesti di valutazione che esercitano comunque una funzione inibente il [continua ..]


3. Le parti del giudizio

Sono parti necessarie del giudizio, in un modello processuale che ora risulta, con le modifiche introdotte dalla l. n. 149/2001, conforme al precetto costituzionale espresso dall’art. 111 Cost., certamente il minore, rappresentato dal tutore, quando con il decreto di apertura, o eventualmente in precedenza, sia stata disposta la sospensione dalla responsabilità genitoriale dei titolari della stessa, come il più delle volte avviene; oppure il curatore speciale, nei casi in cui risultasse accertata in concreto la posizione di conflitto di interesse del tutore; i genitori ed il Pubblico Ministero, che ha il monopolio della facoltà di promuovere il giudizio stesso. Qualche incertezza può presentarsi sulla posizione processuale dei parenti entro il quarto grado, che risulta, dalla disposizione espressa dal 1° comma dell’art. 12, doppiamente condizionata: dall’assenza dei genitori e dall’esistenza di un pregresso, significativo rapporto. La doppia condizione è rispondente all’intero impianto della l. n. 184/1983 che riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma richiede anche un’assunzione di responsabilità da parte dei parenti e non una mera rivendicazione dei legami di sangue; peraltro, opportunamente, il criterio della “significatività” del legame è stato mitigato, dalla giurisprudenza di legittimità, in tutti i casi in cui il troppo breve arco di vita del bambino (si pensi ad esempio alle procedure aperte nel caso di neonati) non abbia ovviamente consentito al legame affettivo anche solo di strutturarsi [11]. Infine, con l’approvazione della l. 19 ottobre 2015, n. 173, il legislatore ha inteso anche modificare l’art. 5, 1° comma, l. 4 maggio 1983, n. 184 [12]; con la nuova formulazione il legislatore ha indubbiamente attribuito agli affidatari (o ai “collocatari” equiparando opportunamente posizioni personali che dal punto di vista della costruzione del legame affettivo sono indistinguibili e spesso solo il risultato di differenze nominalistiche) un ruolo ed una facoltà di cui erano in precedenza privi, in quanto non debbono essere più semplicemente «sentiti» ma «convocati, a pena di nullità» ed hanno facoltà di presentare memorie scritte «nell’interesse del minore». D’altro canto, è altrettanto [continua ..]


4. Gli effetti della declaratoria: status e/o legami

Un altro profilo, che in questo momento è soggetto ad una revisione profonda, riguarda il significato da attribuire, dal punto di vista degli effetti, al combinato disposto della locuzione espressa dall’art. 19, 1° e 2° comma, l. n. 184/1983, secondo cui «Durante lo stato di adottabilità è sospeso l’esercizio della responsabilità genitoriale» correlato al successivo art. 27, 3° comma, secondo cui «Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali». L’interpretazione ampiamente diffusa intende la cessazione del rapporto come coinvolgente non solo lo status filiationis, che viene cancellato, ma anche la stessa possibilità di mantenere re­lazioni personali, che sono di regola interrotte al momento della pronuncia della sentenza che accerta lo stato di abbandono. Proprio l’automatismo tra recisione del rapporto giuridico e cessazione della relazione affettiva è l’aspetto che risulta tanto più problematico, quanto più il minore viene considerato nella sua storia e soggettività: non sono infrequenti i casi in cui la stessa disponibilità ad essere adottato e a costruire nuovi legami, soprattutto se si tratta di un bambino ormai in età scolare, è condizionata proprio alla possibilità di mantenere alcuni rapporti con la famiglia di origine. Tralasciando formule tanto enfatiche quanto generiche, anche a legislazione invariata l’inter­pretazione potrebbe evolvere proprio nel senso di spezzare questo automatismo ed aprirsi quindi, al momento della pronuncia che definisce il giudizio, ad una doppia interrogazione: se vi sia abbandono e quindi adottabilità; in caso affermativo, se da questo si debba far derivare la recisione di tutti i rapporti con la famiglia di origine o se piuttosto alcuni possano, a condizioni da indicare, essere mantenuti [16]. Per il resto, lo schema processuale tracciato dagli artt. 8 ss. della l. n. 184/1983, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 149/2001, merita di essere mantenuto nella sua centralità nel sistema adozionale, perché incomparabilmente più chiaro e garantito del rito adottato nel caso di pronunce ai sensi dell’art. 44, lett. d). È indubbio che il percorso che qui si accenna non è privo di complessità e che ragioni, anche [continua ..]


NOTE