1. Riconoscibilità civile della dispensa “super rato” e art. 8, n. 2 del nuovo Concordato - 2. L’equiparazione della dispensa pontificia da matrimonio non consumato alla pronuncia civile di divorzio nelle interpretazioni giurisprudenziali - 3. Profili critici intorno alla tesi della indelibabilità del provvedimento canonico di scioglimento - 4. Qualche cenno conclusivo - NOTE
Un problema di speciale interesse che si è posto a proposito dell’art. 8, Parte II, del nuovo Concordato, è quello relativo alla riconoscibilità agli effetti civili della dispensa super rato, in quanto non risulta in termini chiari se il relativo rescritto pontificio possa ricevere efficacia nello stesso modo previsto dal predetto articolo per le cause di nullità. Nel totale riserbo della norma circa tale ipotesi, dottrina e giurisprudenza si sono in massima parte espresse per la sua assoluta impraticabilità, osservando che non è casuale che le alte Parti abbiano limitato l’attribuzione di effetti civili alle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario ed eluso ogni riferimento ai provvedimenti con cui si dispone la cessazione ex nunc del vincolo matrimoniale che non sia stato seguito dalla copula coniugale [1]. In particolare, si è argomentato che l’assenza di una previsione esplicita appare voluta, giacché conforme al più generale criterio di riparto giurisdizionale adombrato dalla l. 1° dicembre 1970, n. 898, in base al quale l’unica competenza riconosciuta a favore della Chiesa sul vincolo matrimoniale celebrato in forma concordataria concerne il matrimonio come atto, mentre nessun’altra cognizione può essere alla stessa attribuita sul matrimonio considerato come rapporto, e cioè sugli effetti cui esso dà vita nell’ordinamento civile [2]. Tale argomento, com’è noto, è stato utilizzato a suo tempo dalla Consulta la quale, nella vigenza del Concordato del 1929, con la ben nota sent. 2 febbraio 1982, n. 18, dichiarò fondata la questione di legittimità dell’art. 34 nella parte in cui prevedeva il riconoscimento civile del provvedimento pontificio super rato, sul presupposto, tra l’altro, che tale previsione «con il riservare ai dicasteri ecclesiastici la competenza a pronunciarsi sulla condizione giuridica dei coniugi configura una alternativa alla giurisdizione statuale» e contrasta dunque col criterio per il quale «allo Stato appartiene la disciplina del vincolo matrimoniale, derivi esso da matrimonio civile o da matrimonio canonico trascritto agli effetti civili». Del resto, già la sua operatività ex nunc conferma che quella della dispensa [continua ..]
La soluzione prospettata dalle pronunce della Corte piemontese, favorevole alla riconoscibilità della dispensa “super rato” quale pronuncia di divorzio, poggia dunque sulla considerazione che il provvedimento pontificio con cui si dispone lo scioglimento costituisce un atto che nella sostanza integra una vera e propria sentenza, non rilevando a tal riguardo il fatto che esso sia posto in essere dall’autorità ecclesiastica a mezzo di un rescritto amministrativo. Le pronunce de quibus si sono fatte carico infatti di confutare l’argomento contrario affermando che «ai fini dell’applicazione degli artt. 796 e ss. c.p.c., per sentenza straniera si deve intendere ogni atto che abbia natura materiale di sentenza in quanto decide un rapporto con carattere di definitività, indipendentemente dalla sua denominazione nell’ordinamento di origine e prescindendo dalla circostanza che esso promani da un organo il cui compito principale sia quello giurisdizionale». Il punto in realtà è molto controverso e la stessa dottrina canonistica tergiversa sull’inquadramento della dispensa da matrimonio non consumato fra gli atti a contenuto giurisdizionale, tanto che allo stato attuale si dubita che possa darsi una qualificazione univoca e generalmente condivisa della sua natura giuridica. Se da un lato, infatti, quest’ultima viene talora considerata manifestazione dell’attività amministrativa, assimilabile in certo modo ad un provvedimento discrezionale di tipo “autorizzativo”, col quale l’autorità ecclesiastica competente consente che i coniugi siano dispensati «dalla ulteriore osservanza del vincolo quando sia certo che il matrimonio non sia stato consumato» [4], dall’altro si ritiene che ciò non sia di ostacolo alla sua qualificazione oggettiva come espressione di giurisdizione in quanto costituirebbe in definitiva un atto a contenuto vincolato, la cui emanazione è subordinata alla dimostrazione di fatti e presupposti predeterminati dalla legge. Del resto, alla tesi secondo cui la dispensa concreti un atto amministrativo aveva autorevolmente aderito in passato la stessa Corte costituzionale la quale nella sent. n. 18/1982, ritenne appunto incongruo che lo Stato si fosse vincolato a dare corso nel proprio ambito ad un provvedimento che, incidendo sulla condizione [continua ..]
La netta presa di posizione della Cassazione sulla indelibabilità della dispensa per mancata consumazione non fuga però tutti i dubbi, perché rimane sempre da verificare se (al di là della sua classificazione formale come rescritto) un tale atto non possa invece parificarsi quoad substantiam ad una sentenza. Perché, come sottolineava già attenta dottrina [6], la concessione della dispensa in questione richiede da un lato «una attività dell’organo canonico simile a quella del giudice», nonché «un giudizio per riscontrare l’applicabilità al caso concreto della norma di legge», nell’espletamento del quale peraltro si seguono, per espressa disposizione codiciale, le formalità tipiche del processo contenzioso [7]. A ciò si aggiunga che vi sono casi in cui il giudice ecclesiastico che sia investito di una causa sulla nullità del matrimonio ex capite impotentiae, può, una volta che sia sorto il dubbio fondato circa la non avvenuta consumazione, proseguire il giudizio in vista dell’ottenimento della dispensa pontificia, proprio come avviene nell’ipotesi di cause distinte ma connesse per ragioni oggettive, stante la innegabile correlazione tra l’accertamento dell’impotenza e quello sulla mancata consumazione del matrimonio [8]; onde la circostanza che il procedimento si concluda con un rescritto pontificio, non porta a dubitare che gli atti prodromici alla sua emanazione siano espressione di attività sostanzialmente giurisdizionale. La particolarità che il procedimento in vista della dispensa possa essere condotto incidentalmente dal giudice ecclesiastico conferma, una volta di più, che l’assegnazione della dispensa super rato all’attività amministrativa e non a quella giudiziaria non si presenta affatto scontata, attesa l’assenza nell’ordinamento canonico di una distinzione netta tra le due funzioni, le quali non esistono come poteri a se stanti ma promanano dall’unico potere di cui è investita l’autorità ecclesiastica, sia quando espleta un giudizio sulla nullità radicale del vincolo matrimoniale, sia quando accerta i requisiti per lo scioglimento ex nunc da inconsumazione [9]. Del resto, quella della controversa natura della [continua ..]
Alle discordanti valutazioni della dottrina e della stessa giurisprudenza di merito sulla natura della dispensa super rato la Cassazione ha frapposto una visione unitaria che, come s’è visto, ha escluso qualsiasi possibilità di riconoscimento del rescritto pontificio con cui viene concessa la dispensa dall’osservanza del vincolo che discende dal matrimonio. La soluzione avrebbe potuto essere diversa se solo la Cassazione avesse considerato la specifica indole del detto provvedimento, il quale solo in senso lato è assimilabile ad un atto amministrativo, insuscettibile in quanto tale di produrre effetti nell’ordinamento giuridico italiano. Agli elementi già esaminati, la Corte avrebbe dovuto poi aggiungere la valutazione degli ulteriori risvolti che discendono dall’applicazione in Italia del richiamato Regolamento del Consiglio europeo del 2003, sulla base del quale non pare escludersi l’esecutorietà anche nel nostro ordinamento delle decisioni pronunciate da giudici di altri Stati membri in materia di dispensa per inconsumazione del matrimonio concordatario. A fronte di ciò, un’alternativa possibile, anche se non l’unica, alla mancata previsione di una procedura che assicuri il riconoscimento della dispensa super rato è quella prevista dal punto f) dell’art. 3 della già citata l. n. 898, ossia del divorzio per inconsumazione, la quale, salvo casi particolari di difetti fisici o di illibatezza della donna, è tuttavia di ben difficile dimostrazione, anche tenendo conto del fatto che il legislatore civile non sembra avere accolto la stessa nozione di consumazione proposta dal diritto canonico, la quale è invece alquanto più ampia in quanto include la nozione di copula svolta “humano modo” [11], per cui sarebbe possibile far luogo alla dispensa per inconsumazione anche nel caso in cui l’atto sessuale completo non sia compiuto con piena avvertenza e libertà. Non v’è dubbio peraltro che una tale opzione finirebbe per frustrare le istanze religiose dei coniugi credenti, i quali si vedrebbero loro malgrado costretti ad adire il giudice civile del divorzio, con effetti negativi sulla propria condizione canonica e segnatamente sull’ammissibilità alla ricezione dei sacramenti. Una diversa soluzione più rispettosa delle esigenze confessionali dei [continua ..]