Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Italian exchange seminar, Verona 14 luglio 2016. Report on the italian good practices (di Baruffi)


SOMMARIO:

Presentazione - 1. Ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles II-bis - 2. Domande in materia di responsabilità genitoriale o di mantenimento proposte da cittadini UE o di paesi terzi - 3. Giurisdizione ai sensi del Regolamento Bruxelles II-bis - 4. Art. 12 del Regolamento Bruxelles II-bis - 5. Litispendenza (art. 19 del Regolamento Bruxelles II-bis) - 6. Determinazione della legge applicabile alle domande di separazione/divorzio - 7. Rapporto tra il Regolamento Bruxelles II-bis e l’istituto italiano della negoziazione assistita - 8. Ascolto del minore - 9. Residenza abituale del minore - 10. Fonti del diritto UE in materia di famiglia e registri di stato civile - 11. Effettività della tutela dei diritti previsti dall’ordinamento giuridico UE - 12. Definizione di ordine pubblico - 13. Certificato di cui all’art. 39 del Regolamento Bruxelles II-bis - 14. Esecuzione - 15. Cooperazione tra Autorità Centrali e rapporto tra Regolamenti UE sul diritto di famiglia e Reg. n. 1206/200 - 16. Diritto processuale civile italiano in materia di famiglia - 17. Frammentazione del procedimento - Considerazioni finali - NOTE


Presentazione

L’Italian Exchange Seminar, organizzato dall’Università di Verona, è stato il primo seminario nazionale tenutosi nell’ambito del progetto “EUFam’s”. Lo scopo dell’evento è stato quello di valutare l’attuazione in Italia dei Regolamenti europei in materia di diritto di famiglia (Bruxelles II-bis, Roma III [2], nn. 4/2009, 650/2012) e della loro interazione con le Convenzioni internazionali rilevanti. Grazie al contributo degli esperti invitati all’evento, è stato possibile individuare buone prassi ed elaborare proposte volte a rendere più efficace l’applicazione degli strumenti normativi europei. Il seminario è stato strutturato come tavola rotonda alla quale hanno partecipato accademici, avvocati e funzionari pubblici (nello specifico: 11 giudici; 10 accademici; 16 avvocati/pratican­ti; 2 funzionari pubblici; 1 componente dell’Academic Advisory Board del progetto e un esperto straniero proveniente dal Portogallo; v. Internal Evaluation Report del seminario italiano). L’in­contro è stato pensato come un’occasione di discussione libera tra i partecipanti al fine di favorire lo scambio di opinioni e confrontare le proprie esperienze accademiche e professionali, sottolineando le principali criticità che emergono dalla giurisprudenza nazionale relativa all’ap­plicazione dei Regolamenti europei e delle Convenzioni dell’Aja in materia di diritto di famiglia. Per agevolare il dibattito, sono state messe a disposizione dei partecipanti copie dei testi normativi oggetto del seminario. Nel corso dell’incontro, lo strumento giuridico al quale si è fatto riferimento con più frequenza è stato il Regolamento Bruxelles II-bis, essendo quello maggiormente applicato secondo quanto emerso dalla giurisprudenza raccolta per il database del progetto, e così come è stato sottolineato dagli esperti. La proposta di rifusione del Regolamento Bruxelles II-bis [3], pubblicata due settimane prima del seminario e menzionata in relazione ad alcune delle principali questioni discusse, sarà esaminata durante le successive fasi del progetto. Si precisa che secondo le c.d. Chatham rules, i nomi dei partecipanti non sono riportati, ma è menzionata solo la rispettiva categoria professionale di appartenenza. Gli aspetti critici relativi [continua ..]


1. Ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles II-bis

Gli avvocati hanno espresso dubbi circa l’ambito di applicazione personale del Regolamento Bruxelles II-bis, specialmente con riferimento alla materia matrimoniale. Infatti, a differenza del Regolamento Bruxelles I-bis [4], il quale specifica la sua applicabilità solo nei confronti di persone domiciliate in uno Stato membro, il Regolamento Bruxelles II-bis non contiene tale disposizione. Sebbene un requisito simile possa essere dedotto dal suo art. 6 (carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli artt. 3, 4 e 5), l’art. 7 (competenza residua) chiarisce che la competenza residua, in sé, non è collegata alla mancanza di un prerequisito relativo all’am­bito di applicazione ratione personae (come succede nel sistema Bruxelles I-bis), ma alla carenza di giurisdizione di qualsiasi giudice di uno Stato membro. Pertanto, gli avvocati presenti hanno segnalato l’opportunità di una specificazione volta a chiarire se il Regolamento richieda un prerequisito personale ai fini della sua applicazione o se si tratti di uno strumento erga omnes. Gli accademici hanno rilevato che l’art. 6 (e quindi una chiara indicazione dell’ambito di applicazione personale) è di fatto abrogato dalla sentenza Sundelind/Lopez della Corte di Giustizia [5], che ha affermato l’applicabilità del Regolamento Bruxelles II-bis anche ai cittadini di Stati terzi che non risiedono abitualmente in uno Stato membro UE. Ne consegue che, nel sistema Bruxelles II-bis, l’ambito di applicazione personale corrisponde ai criteri di giurisdizione: esso si ap­plica alle coppie che si trovano in una delle situazioni previste nell’art. 3 del Regolamento e ai figli che abitualmente risiedono in uno Stato membro. Quando è integrato uno dei criteri di giurisdizione, il Regolamento trova applicazione, indipendentemente dalla residenza del convenuto. La proposta di rifusione del Regolamento Bruxelles II-bis non è di aiuto a questo proposito: gli attuali artt. 6-7 sono stati riuniti in un unico articolo, con una formulazione poco chiara. Gli accademici concordano sull’opportunità di abrogare l’attuale art. 6. Riguardo alle materie oggetto del Regolamento Bruxelles II-bis, i giudici hanno sottolineato l’importanza di chiarire la nozione di “matrimonio”, attesa l’assenza di una [continua ..]


2. Domande in materia di responsabilità genitoriale o di mantenimento proposte da cittadini UE o di paesi terzi

I giudici presenti riferiscono di essersi pronunciati su casi di coniugi stranieri (cittadini UE o di paesi terzi) separati o divorziati all’estero che ricorrono avanti ai tribunali italiani perché la decisione straniera non statuisce (o statuisce parzialmente) sulla responsabilità genitoriale e/o sul mantenimento. Tali casi coinvolgono soprattutto cittadini di paesi dell’Europa orientale, o del Bangladesh e del Pakistan. In queste ipotesi, si possono profilare due possibili soluzioni: –    non riconoscere la decisione di separazione o divorzio perché non si pronuncia sulla responsabilità genitoriale. Sarebbe quindi necessario introdurre in Italia un nuovo giudizio relativo a separazione/divorzio, responsabilità genitoriale e mantenimento. In generale, tuttavia, appare difficile ritenere contraria all’ordine pubblico una decisione straniera per il solo fatto che essa ometta di pronunciarsi su alcuni aspetti quali la responsabilità genitoriale o il mantenimento; oppure, –    qualificare la causa in materia di responsabilità genitoriale o di mantenimento promossa avanti ad un tribunale italiano come una modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Sebbene tale opzione sia considerata preferibile dai giudici presenti, il problema di una corretta qualificazione della domanda così proposta permane, poiché, a rigore, il giudice italiano nulla modifica circa la separazione o il divorzio.


3. Giurisdizione ai sensi del Regolamento Bruxelles II-bis

Nel corso della discussione (e dalla giurisprudenza raccolta dai partner del progetto) è emerso che, quando le domande riguardanti separazione/divorzio, responsabilità genitoriale e mantenimento sono proposte nell’ambito dello stesso procedimento, non di rado i giudici verificano la propria competenza giurisdizionale soltanto in relazione alla materia matrimoniale e, ove risolta positivamente, estendono gli esiti di tale verifica anche alle altre domande proposte (talora applicando direttamente anche la legge italiana), senza preliminarmente valutare la loro com­petenza con riferimento a ciascuna questione. Inoltre, in talune decisioni sono ancora presenti riferimenti alle norme italiane di diritto internazionale privato ai fini della determinazione della competenza o della legge applicabile [9]. Comunque, tale tendenza risulta sempre meno frequente. Inoltre, i giudici, anche quando risolvono in maniera corretta la questione di competenza giurisdizionale, si limitano ad indicare, in via generale, l’articolo del Regolamento, senza specificare quale titolo di giurisdizione, tra quelli previsti dalle singole lettere (o trattini) della norma stessa, è stato applicato (ciò con riguardo soprattutto all’art. 3 dei Regolamenti Bruxelles II-bis e alimenti).


4. Art. 12 del Regolamento Bruxelles II-bis

Sono emerse differenti opinioni sull’interpretazione della nozione di accettazione della competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 12 del Regolamento. In Italia, per esempio, il Tribunale di Roma ritiene sufficiente l’assenza di eccezioni sul punto. Tuttavia, quando la causa prosegue in contumacia di una delle parti, l’interpretazione della disposizione può risultare più complicata. Gli accademici concordano sul fatto che, in tali casi, l’art. 12 non può essere applicato e che l’accettazione della giurisdizione deve essere, se non necessariamente scritta, almeno esplicita, ciò implicando la comparizione delle parti davanti al giudice. La lettera della disposizione non richiede, a rigore, un accordo scritto, purtuttavia si ritiene che la giurisdizione debba essere accettata espressamente o, comunque, in maniera univoca dai coniugi e dagli esercenti la responsabilità genitoriale, anche perché le questioni matrimoniali e quelle relative alla responsabilità genitoriale, anche quando proposte congiuntamente, devono essere trattate separatamente. A tale proposito, l’esperto straniero intervenuto al seminario ha confermato che neppure le autorità portoghesi richiedono un accordo scritto, ma considerano sufficiente la sola comparizione dei coniugi davanti al giudice, senza che sia sollevata un’eccezione di incompetenza giurisdizionale del tribunale adito. Secondo la proposta di rifusione del Regolamento Bruxelles II-bis, la giurisdizione deve essere accettata al più tardi quando viene adito il tribunale, ovvero, nei casi in cui la legge dello Stato membro lo preveda, nel corso del procedimento. In questo modo, la nuova disposizione sarebbe peraltro in linea con l’art. 5 del Regolamento Roma III. Secondo i giudici presenti, potrebbe essere opportuno richiedere direttamente alle parti coinvolte nelle cause di separazione/divorzio l’accettazione della proroga della loro giurisdizione sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 12. Ciò al fine di evitare che, in difetto di un precedente accordo, i procedimenti sulle questioni matrimoniali e sulla responsabilità genitoriale siano trattati separatamente. Il Tribunale di Roma ha adottato questo orientamento in alcuni casi che vedevano coinvolti i paesi del Golfo Persico, nei quali le coppie italiane risiedevano con i loro figli [continua ..]


5. Litispendenza (art. 19 del Regolamento Bruxelles II-bis)

Su questo tema i giudici hanno espresso le seguenti considerazioni: –    se il tribunale straniero preventivamente adito declina la propria competenza giurisdizionale, il tribunale italiano successivamente adito, che aveva sospeso il procedimento, non può riattivarlo automaticamente, ma questo deve essere riassunto su istanza delle parti; –    se il tribunale straniero, pur successivamente adito, non sospende il procedimento e decide sulla causa prima del tribunale preventivamente adito, i coniugi possono impugnare tale decisione solo davanti al giudice dello Stato membro che l’ha emessa. Non costituendo la violazione dell’art. 19 del Regolamento Bruxelles II-bis un motivo di non riconoscimento, la decisione straniera dovrà essere riconosciuta in Italia e il giudice nazionale non potrà trattare la causa, dovendo invece dichiarare la cessazione della materia del contendere. In un caso di questo tipo, al fine di reperire informazioni su una sentenza rumena di divorzio, un giudice italiano ha riferito di essersi avvalso della Rete giudiziaria europea (European Judicial Network – EJN) [10], che si è rivelata essere uno strumento utile ed efficace. Tuttavia, dal momento che l’operatività dell’art. 19 dipende dal comportamento delle parti, chiamate ad eccepire la litispendenza, non può escludersi che due procedimenti paralleli conducano a decisioni contrastanti (specialmente nei casi in cui una delle parti non compare). Pertanto, secondo i giudici presenti, un meccanismo di comunicazione tra autorità giudiziarie, su base vincolante, dovrebbe essere introdotto a livello europeo con riguardo ai procedimenti rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles II-bis; –    l’eccezione di litispendenza è stata sollevata in un numero limitato di casi e, quando ciò è accaduto, le parti hanno spesso raggiunto un accordo volto ad individuare il giudice competente tra quelli aditi; –    per quanto riguarda l’eccezione di litispendenza nei procedimenti che coinvolgono paesi terzi, i giudici presenti hanno concordato sull’applicabilità dell’art. 7 (sulla litispendenza internazionale) della l. n. 218/1995, non prevedendo il Regolamento una specifica norma sul punto.


6. Determinazione della legge applicabile alle domande di separazione/divorzio

Sia gli avvocati sia i giudici presenti hanno evidenziato le difficoltà incontrate nella determinazione della legge sostanziale applicabile quando il procedimento coinvolge cittadini stranieri (in particolare, provenienti dai paesi africani). In questi casi, è prassi comune che, nonostante il principio iura novit curia, i giudici spesso si rivolgano agli avvocati delle parti chiedendo di reperire i riferimenti normativi rilevanti. In Italia questo problema riguarda anche gli ufficiali dello stato civile davanti ai quali, in presenza di certe condizioni, una coppia può presentare una domanda di separazione o divorzio ai sensi della l. n. 162/2014 [11], recentemente introdotta.


7. Rapporto tra il Regolamento Bruxelles II-bis e l’istituto italiano della negoziazione assistita

La citata l. n. 162/2014 introduce un nuovo istituto per ottenere la separazione/divorzio in via stragiudiziale, la c.d. “negoziazione assistita”, tramite la quale le parti possono raggiungere un accordo sulla separazione/divorzio grazie all’assistenza dei rispettivi avvocati. In relazione agli aspetti di diritto internazionale privato, tale istituto presenta alcuni profili problematici: –    ai fini della determinazione della legge applicabile alla separazione o al divorzio, la normativa del 2014 che ha introdotto questo istituto indica la legge italiana sul divorzio, senza pren­dere in considerazione che questa forma di separazione o divorzio “assistita” potrebbe avere un elemento di internazionalità e, pertanto, essere disciplinata da una legge straniera. Quan­do le parti si accordano per una separazione o un divorzio in via stragiudiziale, si applica il Regolamento Roma III ai fini dell’individuazione della legge applicabile; –    per quanto riguarda il rapporto tra separazione e divorzio in via stragiudiziale e norme sulla litispendenza, sarebbe opportuno chiarire se l’avvio di un tale procedimento possa essere con­siderato equiparabile all’instaurazione di una controversia giudiziale ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Bruxelles II-bis; –    nell’ambito di una separazione/divorzio in via stragiudiziale solleva criticità l’istituto dell’a­scolto del minore, cui l’avvocato non può procedere, ai sensi dell’art. 56 del codice deontologico forense, senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale. Ciò potrebbe dar luogo ad alcune difficoltà nel momento in cui questi accordi devono essere riconosciuti in un altro Stato membro. Come suggerito da uno degli avvocati partecipanti al seminario, una soluzione potrebbe essere quella di autorizzare l’avvocato a delegare l’audizione del minore ad uno psicologo scelto di comune accordo tra le parti; –    rimane inoltre da chiarire quale sia il soggetto che possa rilasciare il certificato previsto dal­l’art. 39 del Regolamento Bruxelles II-bis. L’ufficiale di stato civile presente al seminario ha confermato che tale categoria di operatori provvede, di norma, al rilascio del certificato nelle cause di [continua ..]


8. Ascolto del minore

Secondo i giudici presenti, le questioni relative all’ascolto del minore non riguardano solamente i casi di separazioni/divorzi in via stragiudiziale, ma anche le separazioni consensuali o i divorzi congiunti (che rappresentano la maggioranza dei casi). In questi procedimenti giudiziali, la tendenza è quella di non ascoltare il minore in considerazione del fatto che non esiste un conflitto tra i genitori. Inoltre, l’art. 336 bis c.c. [12] autorizza il giudice a non procedere all’ascolto del minore se esso è contrario al suo interesse o è considerato manifestamente superfluo. Secondo i giudici presenti, infatti, i genitori non perdono il diritto di prendere decisioni per i loro figli a seguito della separazione. Ove sussista un elemento di confitto tra i genitori, è ragionevole da parte del giudice intervenire e procedere all’audizione del minore. Diversamente, i genitori separati continuerebbero a decidere nell’interesse dei loro figli così come facevano prima della separazione. Nei casi con elementi di estraneità, la soluzione che potrebbe agevolare il riconoscimento delle decisioni italiane in un paese straniero è che siano dettagliatamente motivate. Ad esempio, i giudici di alcuni tribunali (Roma e Torino) cercano di dare una motivazione più rigorosa, specificando nel provvedimento che il minore non è stato ascoltato perché l’audizione non è stata ritenuta necessaria dai genitori. Dalla giurisprudenza raccolta fino ad oggi, si può ricavare che il minore è ascoltato in un limitato numero di procedimenti, anche se non è sempre chiaro se non si sia effettivamente proceduto a tale adempimento o se invece la sentenza non ne faccia menzione. Il mancato riconoscimento di una decisione che non faccia alcun, o solo un breve, riferimento all’ascolto del minore deve essere fondato sull’art. 23 del Regolamento Bruxelles II-bis. Tale norma, tra i motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale, indica il mancato ascolto del minore in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro nel quale il riconoscimento viene richiesto. Dal momento che tali parametri sono quelli dello Stato richiesto e non quelli dello Stato che ha emesso la decisione, possono sorgere problemi in relazione al riconoscimento delle decisioni rese in [continua ..]


9. Residenza abituale del minore

Ad eccezione dei casi in cui sono coinvolti minori molto piccoli, i giudici presenti e il funzionario dell’Autorità centrale italiana non hanno evidenziato particolari difficoltà nella determinazione della residenza abituale del minore (come invece accade in alcuni paesi dell’Est europeo, la cui giurisprudenza viene raccolta nel database del progetto). In relazione alle decisioni straniere, il funzionario dell’Autorità centrale italiana presente al seminario ha riferito di alcune decisioni dei paesi baltici caratterizzate da una motivazione incompleta con riguardo alla determinazione della residenza abituale del minore. A questo proposito, l’esperto portoghese presente al seminario, oltre a confermare che le corti portoghesi incontrano molte delle difficoltà comuni anche agli operatori italiani, ha menzionato una problematica con cui i giudici italiani non si sono apparentemente confrontati. Infatti, il problema più rilevante in Portogallo è ancora la scarsa familiarità con i Regolamenti UE in materia di diritto di famiglia, che conduce ad un’eccessiva flessibilità nell’applicazione dell’art. 8 del Regolamento Bruxelles II-bis.


10. Fonti del diritto UE in materia di famiglia e registri di stato civile

Gli avvocati presenti hanno evidenziato come alcuni tribunali italiani, aditi per la modifica delle condizioni di separazione/divorzio stabilite in una sentenza straniera, non procedono se la decisione straniera non è stata trascritta nei registri dello stato civile italiano. Il Regolamento Bruxelles II-bis, tuttavia, non richiede un tale adempimento ai fini della decisione sulla domanda per la modifica delle condizioni di separazione/divorzio. L’ufficiale dello stato civile presente al seminario ha confermato che, ai sensi dell’art. 19, d.p.r. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) [13], gli atti formati all’estero riguardanti due cittadini stranieri residenti in Italia sono trascritti nei registri dello stato civile senza che sia necessario alcun controllo relativo alla forma e al contenuto dell’atto, o del rispetto del limite dell’ordine pubblico (diversamente dagli atti che riguardino almeno un cittadino italiano). L’atto in questione potrebbe anche riguardare un matrimonio poligamico o tra persone dello stesso sesso o un ripudio unilaterale. Data l’assenza di qualsiasi forma di controllo, l’atto è meramente riprodotto al solo scopo di rendere più semplice, per un cittadino straniero residente in Italia, l’ottenimento di una copia di tale atto senza dover necessariamente ricorrere al proprio Consolato (secondo un orientamento confermato dal Consiglio di Stato) [14]. Ne discende che, essendo l’atto prodotto in giudizio dalle parti identico a quello trascritto nei registri dello stato civile italiano, qualsiasi giudice dovrebbe procedere alla trattazione della causa. Ciò è stato confermato da tutti i giudici presenti al seminario, i quali, tuttavia, hanno sottolineato che molti magistrati italiani non seguono questo orientamento. Sia gli accademici sia l’ufficiale dello stato civile hanno espresso forti critiche sull’art. 19, d.p.r. n. 396/2000 e sulla mancanza di qualsiasi riferimento ad un controllo degli atti stranieri da trascrivere. Al di là del problema di coordinamento con l’art. 18 (in base al quale gli atti stranieri non possono essere trascritti nei registri italiani se contrari all’ordine pubblico), suscita perplessità il fatto che questi atti non siano soggetti ad alcuna forma di controllo amministrativo o giurisdizionale, anche se la [continua ..]


11. Effettività della tutela dei diritti previsti dall’ordinamento giuridico UE

Secondo gli accademici presenti, particolarmente problematica è la mancanza di una normativa sulla circolazione dei documenti pubblici nel Regolamento Bruxelles II-bis. Sebbene sottostimato, questo aspetto è di centrale importanza per la tutela effettiva dei diritti previsti dall’ordina­mento UE. Il ricorso alla tutela giurisdizionale dovrebbe, infatti, costituire l’extrema ratio. Questo aspetto è legato alla cooperazione amministrativa tra gli Stati, che, insieme con l’attività dei servizi sociali, è fondamentale per la buona amministrazione della giustizia (e, in particolare, anche per l’ascolto del minore). A tal proposito, l’approvazione del Regolamento europeo sui documenti pubblici rappresenta un significativo passo avanti [15]. Altrettanto importante è la modifica contenuta nella proposta di rifusione del Regolamento Bruxelles II-bis che sostituisce la definizione di “autorità giurisdizionale” con “autorità” (v. il nuovo art. 2), riferendosi anche a quelle di natura amministrativa. Allo stesso tempo, tuttavia, occorre considerare che il Regolamento si applica già alle autorità amministrative che svolgono funzioni giurisdizionali (come prevede l’attuale Regolamento Bruxelles II-bis). Sembra pertanto che la proposta di rifusione non apporti un significativo cambiamento sotto questo profilo. Ciò è confermato dai nuovi Regolamenti in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate [16], i cui considerando 29 stabiliscono che all’espressione “autorità giurisdizionale” deve essere attribuito un significato ampio al fine di ricomprendervi non solamente i tribunali in senso stretto, ma anche i notai che, in alcuni Stati membri e con riferimento a determinate questioni inerenti ai regimi patrimoniali, esercitano funzioni giurisdizionali, nonché i notai e gli avvocati a ciò delegati da un giudice.


12. Definizione di ordine pubblico

Secondo gli accademici, la nozione di ordine pubblico dovrebbe essere interpretata in modo “attenuato” qualora il riconoscimento di uno status acquisito legalmente in un altro Stato membro risulti necessario per la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti. Ciò significa che il limite dell’ordine pubblico non dovrebbe fondarsi sulla mera definizione formale di un istituto giuridico straniero menzionato in un atto o in una decisione, ma considerarne gli effetti tenendo conto della necessità di rispettare l’identità culturale delle persone coinvolte. Infatti, un’appli­cazione aprioristica di tale limite potrebbe non garantire una piena tutela dei diritti. Ciò dovrebbe valere anche in relazione al matrimonio poligamico, per esempio nei casi in cui la seconda moglie ricorra ad un tribunale italiano per ottenere il mantenimento. In tal caso, al giudice non è richiesto di applicare una legge straniera (islamica) incompatibile con il proprio sistema giuridico (in ipotesi, dichiarando un ripudio), bensì di tutelare i diritti della ex moglie nei confronti di colui che, secondo l’ordinamento giuridico di provenienza, era considerato suo marito. Analogamente, il ripudio non può essere considerato contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto se, ad esempio, l’allontanamento della moglie dal marito, sebbene quale conseguenza del ripudio, si traduca in una forma di protezione della stessa.


13. Certificato di cui all’art. 39 del Regolamento Bruxelles II-bis

Diversamente da quanto accadeva nella vigenza del Reg. n. 1347/2000, in base alla Circolare del Ministero dell’Interno 23 giugno 2006, n. 24 si ritiene sufficiente la produzione del certificato di cui all’art. 39 del Regolamento ai fini della trascrizione di una sentenza straniera nei registri dello stato civile [17]. Inoltre, l’ufficiale di stato civile è tenuto a controllare che la decisione non sia manifestamente contraria all’ordine pubblico e, in caso di dubbio, può chiedere una co­pia dell’originale della sentenza. Ciononostante, di norma, gli ufficiali chiedono una copia della sentenza e la sua traduzione poiché, altrimenti, un controllo adeguato risulterebbe impossibile. I certificati prodotti dalle parti sono tuttavia spesso incompleti o non correttamente compilati, soprattutto in relazione alle sezioni sulla contumacia. Per esempio, l’ufficiale di stato civile presente al seminario ha riferito che in Croazia, quando una parte sceglie di non costituirsi in un procedimento che rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles II-bis, si procede comunque alla nomina di un avvocato al solo scopo di opporsi alle domande formulate del ricorrente. In un simile caso, normalmente, il certificato non riporta la contumacia del convenuto, sebbene questi non sia intervenuto personalmente nel procedimento. A questo riguardo, pare quindi interessante un confronto con l’esperienza del partner croato del progetto. Il funzionario dell’Autorità centrale italiana presente al Seminario ha confermato che, in molti casi, i certificati (così come gli estratti del Reg. n. 4/2009) non sono correttamente compilati, contenendo errori di forma e di sostanza e risultando di conseguenza imprecisi. In generale, le decisioni italiane non fanno menzione dei certificati perché questi non vengono quasi mai prodotti. Analogamente, le autorità italiane raramente ricevono richieste di rilascio dei certificati. Ciò implica che queste decisioni possano incontrare difficoltà nella circolazione. I giudici del Tribunale di Roma hanno segnalato che, nonostante l’elevato numero di cause con elementi di internazionalità promosse avanti al medesimo, annualmente sono rilasciati pochi certificati sulle questioni di responsabilità genitoriale. Al contrario, sono rilasciati più di frequente estratti disciplinati dal Regolamento [continua ..]


14. Esecuzione

Nell’ordinamento italiano, la competenza per l’esecuzione delle decisioni straniere spetta alla Corte d’Appello e, poiché al seminario erano presenti solo giudici di primo grado, questi aspetti non sono stati oggetto di specifica trattazione. Ciononostante, secondo quanto riferito dai magistrati presenti, i giudici di secondo grado hanno segnalato un numero molto limitato di istanze di esecuzione di sentenze straniere in materia di responsabilità genitoriale (anche nei principali distretti di Corte d’Appello, come ad esempio Roma, dove il numero di procedimenti instaurati si suppone essere piuttosto consistente). Da ciò si deduce una limitata circolazione delle decisioni attraverso i paesi dell’Unione, probabilmente a causa della scarsa familiarità o della mancanza di informazioni sui Regolamenti europei.


15. Cooperazione tra Autorità Centrali e rapporto tra Regolamenti UE sul diritto di famiglia e Reg. n. 1206/200

Il funzionario dell’Autorità centrale italiana presente al seminario ha evidenziato come la Germania abbia fortemente limitato la possibilità di fare ricorso alle modalità di cooperazione previste nei Regolamenti UE in materia di diritto di famiglia, imponendo ai giudici che vogliono reperire e scambiare informazioni con altri Stati membri di attivare gli strumenti del Reg. n. 1206/2001 [18]. Tuttavia, dovrebbe spettare al giudice valutare quale sia lo strumento più adeguato tra quelli astrattamente applicabili. Inoltre, le richieste di informazioni ai sensi del Regolamento Bruxelles II-bis sono rintracciabili e quantificabili (e infatti i relativi dati sono raccolti a fini statistici dall’Autorità centrale), a differenza di quelle ai sensi del Reg. n. 1206/2001. Pare quindi utile un confronto su tali aspetti con il partner tedesco del progetto. In generale, lo strumento di cooperazione tra Autorità centrali consistente nella raccolta e nello scambio di informazioni riguardanti i minori risulta scarsamente utilizzato. Come riferito dal funzionario dell’Autorità centrale italiana durante il seminario, nel 2015 il numero di richieste attive sulla situazione dei minori presentate ai sensi del Regolamento Bruxelles II-bis ammontava a circa 20 e il numero delle richieste attive ai sensi del Regolamento alimenti, dalla sua entrata in vigore, è di circa 35 in totale.


16. Diritto processuale civile italiano in materia di famiglia

Il codice di procedura civile italiano stabilisce che la prima udienza nei procedimenti di separazione/divorzio abbia luogo davanti al Presidente del Tribunale, il quale è tenuto ad adottare misure provvisorie e urgenti sull’affidamento/collocamento dei minori, sugli obblighi di mantenimento e sull’assegnazione della casa familiare [19], senza decidere il merito della causa. In relazione al Regolamento Bruxelles II-bis, alcuni accademici hanno sottolineato come l’u­dienza presidenziale non potrebbe costituire la sede processuale opportuna al fine di: –    sospendere il procedimento nel caso in cui il tribunale di un altro Stato membro sia stato precedentemente adito, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento, e –    presentare istanza di trasferimento della competenza ai sensi dell’art. 15 del Regolamento. Queste due disposizioni, infatti, richiedono una completa valutazione dei fatti di causa, che non viene effettuata durante la prima udienza presidenziale. I giudici hanno convenuto nel senso che l’udienza presidenziale dovrebbe essere unicamente funzionale all’adozione di provvedimenti urgenti. Tuttavia, oltre al quadro giuridico, ragioni di opportunità e di economia processuale impongono al Presidente del Tribunale, davanti al quale è stata sollevata un’eccezione di litispendenza o è stato richiesto un trasferimento della competenza, di suggerire alle parti di trovare un accordo sulla giurisdizione e, di conseguenza, proporre istanza di rinuncia agli atti del giudizio promosso davanti al tribunale dell’altro Stato. Diversamente, qualora le parti non raggiungano tale accordo, gli artt. 15 e 19 non dovrebbero essere applicati dal Presidente del Tribunale, ma unicamente dal Collegio.


17. Frammentazione del procedimento

Gli avvocati presenti hanno criticato la frammentazione del procedimento quale conseguenza derivante dall’applicazione combinata dei Regolamenti europei in materia di diritto di famiglia. D’altronde, come sottolineato dagli accademici, questa frammentazione è inevitabilmente legata ai vari strumenti che, nei casi con elementi di estraneità, devono essere applicati alle diverse domande proposte. I Regolamenti europei prevedono alcuni istituti finalizzati a ridurre il rischio di frammentazione, i quali tendono a privilegiare il giudice che è nella posizione migliore per giudicare il caso, in particolare ai sensi degli artt. 12 e 15 del Regolamento Bruxelles II-bis, ancorché si tratti di disposizioni scarsamente applicate (anche perché questi meccanismi sono difficili da attivare quando sussiste un forte conflitto tra i genitori).


Considerazioni finali

Alla luce di quanto considerato, e in relazione ad alcuni dei paragrafi precedenti, è possibile indicare una serie di buone prassi e di altre proposte per migliorare l’efficacia dei Regolamenti UE in materia di diritto di famiglia, di seguito elencate. Buone prassi –    in relazione al par. 2: nel caso di coniugi separati o divorziati all’estero, che fanno ricorso ad un tribunale italiano perché la decisione straniera non statuisce o statuisce solo parzialmente sulla responsabilità genitoriale e/o sul mantenimento, considerare la domanda relativa alla responsabilità genitoriale proposta al tribunale italiano come una modifica delle condizioni di separazione o divorzio stabilite dalla decisione straniera; –    in relazione al par. 4: evitare il ricorso all’art. 12 del Regolamento Bruxelles II-bis se una delle parti non compare davanti al giudice, perché l’assenza di opposizione alla proroga della giurisdizione non può essere considerata come univoca accettazione della giurisdizione del tribunale adito; –    in relazione al par. 5: introdurre, nell’ambito della Rete giudiziaria europea (European Judicial Network – EJN), un meccanismo di comunicazione più rigoroso tra i giudici aditi, al fine di limitare il rischio di decisioni contrastanti. In particolare, in presenza di un’eccezione di litispendenza, fare ricorso alla Rete giudiziaria europea per reperire informazioni circa i procedimenti pendenti in un altro Stato membro o circa una sentenza ivi emessa; –    in relazione ai parr. 7-8: con riferimento a separazioni/divorzi in via stragiudiziale, nonché a quelli consensuali, procedere all’ascolto del minore o motivare rigorosamente le ragioni per cui tale adempimento non è stato effettuato, in modo da escludere l’eventualità di non riconoscimento della sentenza in un altro Stato membro; –    in relazione ai parr. 11-12: da una parte, rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri al fine di approntare una tutela più efficace dei soggetti coinvolti nel procedimento; dall’altra, quando si tratta del riconoscimento delle sentenze straniere, evitare un’interpreta­zione restrittiva dell’eccezione di ordine pubblico, soprattutto quando questo possa condurre [continua ..]


NOTE