Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La l. n. 76/2016 e la c-d- stepchild adoption (di Alberto Figone (Avvocato in Genova; Direttore scientifico, Scuola di Alta Formazione AIAF “Milena Pini”))


SOMMARIO:

1. Una premessa - 2. Cos’è la stepchild adoption? - 3. Le pronunce della giurisprudenza di merito - 4. La pronuncia della Cass. n. 12962/2016 - 5. Le coppie gay - 6. La l. 20 maggio 2016, n. 76 - NOTE


1. Una premessa

In questi ultimi tempi molto si è parlato di stepchild adoption, dopo che nel 2014 il Tribunale per i minorenni di Roma, su ricorso presentato dalla Presidente AIAF del Friuli Venezia Giulia, aveva pronunciato l’adozione in casi particolari all’interno di una coppia omosessuale, composta da due donne italiane residenti nel nostro Paese, una delle quali (la ricorrente) aveva anche contratto matrimonio (in Spagna) con la madre della minore adottata, nata all’estero con la fecondazione assistita, in nome di un progetto familiare condiviso. Sulla vicenda si tornerà in prosieguo, anche perché è intervenuta, poche settimane dopo il Congresso di Verona, la tanto attesa pronuncia della Corte di Cassazione. Il dibattito si è accentuato, sovente con toni molto accesi, nel corso dei lavori parlamentari che hanno condotto all’approvazione della legge sulle unioni civili (n. 76/2016).


2. Cos’è la stepchild adoption?

La locuzione stepchild adoption, propria del linguaggio anglosassone, indica l’istituto giuridico che consente al figlio minore di essere adottato da parte del partner (eventualmente anche coniuge) del proprio genitore. La stepchild adoption (che l’Accademia della Crusca ha di recente proposto doversi tradurre in italiano come “adozione del cofiglio”) viene generalmente utilizzata quando due adulti formano una nuova famiglia e uno di loro, ma anche entrambi, portano seco un figlio avuto da una precedente relazione. Per lo più si tratta di famiglie c.d. ricostituite, conseguenza di matrimoni finiti con il divorzio o con la morte di uno dei coniugi, di convivenze cessate, ovvero di famiglie mononucleari, composte dal solo genitore (quasi sempre la madre) che ha riconosciuto il figlio. L’istituto è finalizzato a consolidare i legami familiari nella famiglia ricostituita e, nel contempo, a tutelare l’interesse del figlio minore a veder garantito un rapporto giuridico analogo a quello genitoriale con un soggetto al quale non è legato biologicamente. In molti Paesi europei la stepchild adoption è riconosciuta. In Italia è stata istituita con la l. n. 184/1983 in favore della coppie eterosessuali sposate, e con l. n. 149/2001 (come noto entrata in vigore molti anni dopo), anche conviventi, secondo la prevalente interpretazione; essa prende il nome di “adozione in casi particolari” ed è disciplinata dagli artt. 44 ss. della citata legge. In buona sostanza, con questa forma di adozione, l’adottante assume gli stessi obblighi propri della responsabilità genitoriale (mantenere, educare, assistere moralmente ed istruire l’adottato); l’adottato stesso acquista pure diritti successori ex lege verso l’adottante, mentre non vale il contrario. La l. n. 184/1983, nel riformare l’istituto dell’adozione di minorenni (introdotto nel 1967), pur limitando l’adozione ordinaria nell’ambito della maggiore età, ha introdotto un istituto che non trova corrispondenti nella disciplina previgente: l’adozione in casi particolari (artt. 44-57) che per molti versi richiama la tradizionale forma di adozione, con la differenza che i casi sono tassativi ed assai circoscritti. Precisa il 1° comma dell’art. 44 che i minori possono essere adottati «anche quando non ricorrono le condizioni [continua ..]


3. Le pronunce della giurisprudenza di merito

Sulla scorta della novella, la giurisprudenza di merito ha affermato così che la nozione di “impossibilità di affidamento preadottivo” possa prescindere dalla preventiva declaratoria di stato di abbandono, e che detta impossibilità rilevi non solo “di fatto” (nelle ipotesi già in precedenza evidenziate), ma pure “di diritto”. Del resto, a conclusioni analoghe era già pervenuta la Corte costituzionale ancora sotto la vigenza della disciplina originaria dell’art. 44 [2]. Dunque, potrebbe procedersi ad adozione in casi particolari, quando il minore, se pur privo di un rapporto giuridico con entrambe le figure genitoriali, non versi in stato di abbandono, siccome debitamente accudito, cresciuto e mantenuto dall’unico genitore e dalla persona con lui convivente (che faccia domanda di adozione), oltre che dalla famiglia di origine del primo. In più occasioni si è così pronunciata l’adozione in casi particolari a favore del convivente more uxorio del genitore, all’interno peraltro di un modello familiare strutturato sulla diversità di sesso degli adulti [3]. Ci si è allora chiesti se, sulla scorta dei principi or ora espressi, sia ammissibile l’adozione in casi particolari anche del figlio del compagno o della compagna, all’interno di una relazione tra persone dello stesso sesso, sovente legate anche da un vincolo matrimoniale contratto all’estero. La questione si è posta sovente in fattispecie nelle quali il figlio nemmeno era frutto di una relazione eterosessuale in precedenza instaurata dal genitore, come nelle sentenze in precedenza richiamate, bensì frutto di un progetto condiviso tra i conviventi same sex. Il leading case, cui si è fatto cenno in limine di questo lavoro, è rappresentato da una sentenza del Tribunale di Roma relativo alla domanda presentata dalla compagna di una donna, sottopostasi all’estero a fecondazione assistita con seme di donatore anonimo a seguito della quale era nata una bimba, sulla cui condizione personale era stata svolta un’ampia indagine da parte dei servizi sociali, conclusasi in senso positivo [4]. Altre sentenze hanno pronunciato l’adozione in casi particolari, sempre all’interno di una coppia lesbica, nelle quali la nascita era stata voluta e desiderata dalle due donne [5]. [continua ..]


4. La pronuncia della Cass. n. 12962/2016

La prima vicenda processuale di cui si è dato atto è stata di recente definita dalla Corte di Cassazione con sentenza 22 giugno 2016, n. 12962 [6]. I supremi giudici, con ampia argomentazione, sulla scorta anche delle decisioni della Corte EDU, hanno confermato l’adozione in casi particolari in favore della compagna della madre biologica, come deciso in entrambi i gradi di merito dalla Magistratura capitolina. La Cassazione, dopo aver escluso, nella specie, la sussistenza di un conflitto di interessi tra madre biologica e figlia minore suscettibile di nomina di un curatore speciale, precisa che la fattispecie di impossibilità di affidamento preadottivo non postula il preventivo stato di abbandono del minore, potendo detta impossibilità risultare non solo “di fatto”, ma pure “di diritto”. Afferma inoltre che l’indagine sull’interesse del figlio minore all’ado­zione in casi particolari non può essere svolta, neppur indirettamente, attribuendo rilievo all’orientamento sessuale del richiedente, all’uopo richiamando un precedente, relativo all’affi­damento esclusivo di un figlio alla madre lesbica piuttosto che anche ad un padre, dal carattere violento e poco sensibile ai bisogni del figlio stesso [7].


5. Le coppie gay

La giurisprudenza si è altresì occupata (se pur in un minor numero di fattispecie) di stepchild adoption pure all’interno di coppie gay. In questo caso, il progetto di genitorialità condivisa non può essere realizzato che tramite la gestazione per conto altrui, ovvero surrogazione di maternità (quella che con terminologia poco felice viene per lo più indicata come “affitto dell’utero”). È noto che la l. n. 40/2004, all’art. 12, vieta in Italia tale tecnica di riproduzione, che altri ordinamenti stranieri invece riconoscono e ne fanno sovente oggetto di rigorosa regolamentazione (si pensi al Canada, ovvero ad alcuni Stati degli USA). Escludere la possibilità di adozione in casi particolari da parte del compagno del padre biologico del minore potrebbe rappresentare una grave discriminazione legata all’orientamento sessuale, oltre che configgere con il superiore interesse del minore; il tutto in un contesto dove ci si domanda della legittimità di una condotta, che, secondo le tesi più radicali, rappresenterebbe una forma di sfruttamento del corpo della donna. Una recente decisione del giudice minorile ha ammesso l’adozione in favore del compagno del padre del minore, sulla scorta dei medesimi principi giuridici applicati in relazione alla coppia lesbica [8].


6. La l. 20 maggio 2016, n. 76

La recente legge sulle unioni civili 20 maggio 2016, n. 76, come anticipato, ha espunto la possibilità, contemplata nell’originario disegno di legge all’art. 5, dell’adozione (in casi particolari) da parte del partner dell’unione civile, del figlio dell’altro, tramite una progettata modifica del­l’art. 44, lett. b), l. n. 184/1983. È invece sempre stata esclusa la possibilità di adozione “piena” da parte della coppia dello stesso sesso, riservata solo ai coniugi. Sono ben noti i vivaci contrasti che avevano impedito il riconoscimento normativo espresso della stepchild adoption in una famiglia omogenitoriale, all’interno di un ampio dibattito di natura non giuridica, ma pure etica, piuttosto che psicologica. Proprio sulla stepchild adoption si è focalizzato il dibattito parlamentare, che ha rischiato di far saltare l’approvazione di una legge, sulla quale il Governo si è visto costretto anche a porre la questione di fiducia in entrambi i rami del Parlamento. E ciò pur essendo la regolamentazione delle unioni civili una scelta obbligata, dopo i moniti al legislatore da parte della Corte costituzionale e le condanne inflitte all’Italia dalla Corte di Strasburgo [9]. Il maxiemendamento approvato al Senato (e successivamente alla Camera) nulla ha più disposto quanto all’adozione all’interno dell’unione civile. In oggi, il 20° comma dell’art. 1 della nuova legge (che rappresenta una vera e propria clausola di equivalenza) esclude espressamente che l’estensione alla parte dell’unione civile delle previsioni relative al coniuge, contemplate in disposizioni normative diverse dal codice civile, si applichi alle disposizioni di cui alla l. n. 184/1983; è previsto peraltro che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». Il testo normativo, per quanto pleonastico, pare volutamente ambiguo; non si è voluta riconoscere espressamente alla parte dell’unione civile la facoltà di adottare (con adozione in casi particolari) il figlio dell’altra (e a maggior ragione si è esclusa l’adozione “piena” per entrambi), ma nel contempo si è fatta salva l’attuale disciplina, necessariamente come interpretata dalla giurisprudenza (il c.d. “diritto [continua ..]


NOTE