Report del gruppo di lavoro in assemblea plenaria.
1. Ieri e oggi: le buone ragioni dei nostri lavori - 2. Le attuali pių rilevanti differenze normative tra figli legittimi e figli naturali - 3. I lavori del gruppo - 4. Le proposte normative in corso di esame e approvazione. Il DDL 2805. I capisaldi della riforma e le valutazioni e osservazioni propositive dell'AIAF - NOTE
Questo era il tema del convegno che l’AIAF ha tenuto a Como nel giugno 2006. Abbiamo ritenuto di riproporlo per i lavori di questa sessione dell’assemblea generale dei delegati regionali dell’AIAF, dedicata alla filiazione, che voglio aprire con le parole che ne introducevano gli atti, pubblicati nel Quaderno AIAF n. 2/2006. «Il convegno è nato dall’esigenza di approfondire le questioni attinenti la filiazione legittima e la filiazione naturale, in riferimento all’attribuzione dello stato, al rapporto che si instaura tra genitori e figli, ai profili sostanziali e processuali delle azioni di stato, in un momento in cui risulta sempre più evidente lo scollamento tra le scelte operate dalle persone all’interno della famiglia e delle relazioni interpersonali, e la normativa vigente che disciplina i rapporti familiari. I numerosi interventi della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale su diverse questioni attinenti la filiazione, corrispondono a una domanda che emerge da un disagio che sale dalla società e che cerca “giustizia” e nuovi percorsi giurisprudenziali e legislativi, più consoni alle esigenze reali delle persone. Strade peraltro che altri paesi europei hanno già da tempo intrapreso, mentre il nostro paese è ancora pervicacemente teso alla difesa della famiglia legittima, come unico modello riconosciuto, impedendo così, anche sul piano culturale oltre che giuridico, la totale rimozione di qualsivoglia residua differenza tra prole legittima e prole naturale» [52]. Dal 2006 ad oggi la situazione non è molto cambiata ed ancora scontiamo un grande ritardo rispetto a quasi tutti i paesi europei(tra cui Francia, Spagna e Germania) che negli anni ’90 hanno vissuto invece la seconda stagione di riforme elaborando la necessità culturale, sociologica e normativa di un unico stato per i figli e che in tal senso hanno legiferato. Anche se la l. n. 54/2006, sull’affido condiviso, ha cercato di introdurre norme uguali per tutti i figli [53] e la Corte costituzionale [54] è più volte intervenuta con l’eliminazione di molte delle differenze derivanti dall’essere figli legittimi o naturali, nati cioè dentro o fuori dal matrimonio, residuano ancora trattamenti normativi diversi.
In particolare: per la parentela naturale che determina prevalentemente un vincolo fattuale di consanguineità e non giuridico, che si riverbera nel regime delle successioni (artt. 537 u.c., 573, 578 e 580 c.c.) e delle relazioni familiari («il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge» art. 258 c.c., 1° comma); per la costituzione e l’accertamento della filiazione: per i figli nati dal matrimonio avviene secondo automatismi normativi («il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio» art. 231 c.c.), mentre per quelli nati fuori dipende da un atto volontario della madre e del padre («il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto Pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo» art. 254, 1° comma, c.c.); per l’impugnazione della genitura che ha modi e tempi differenti per i figli legittimi (termini brevi di decadenza, art. 244 c.c. e legittimazione ristretta alla famiglia nucleare art. 235 c.c.) e per i figli naturali (imprescrittibilità dell’azione e legittimazione estesa a chiunque vi abbia interesse art. 263 c.c.); per le diverse sedi giurisdizionali, per i figli naturali, il Tribunale per i Minorenni (art. 38 disp. att. c.c. e, a seguito dell’ordinanza della Cassazione n. 8362/2007, anche l’affidamento dei figli nella crisi familiare), per i figli legittimi, il Tribunale Ordinario. Queste le differenze normative più rilevanti. Non va invece dimenticato che «agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima (naturale ex l. 151/1975) è equiparata alla filiazione legittima» art. 540 c.p. Altri relatori, la prof.ssa Gilda Ferrando [55] e l’Avv. Alberto Figone [56] in particolare, hanno illustrato – si vedano i loro lavori – gli aspetti più importanti e delicati delle trasformazioni sociali in atto, dell’impatto che hanno sulle relazioni familiari e sulla filiazione e della necessità di eliminare queste differenze sia per le [continua ..]
In particolare, il gruppo di lavoro sulla filiazione e le azioni di stato ha affrontato i temi, tra gli altri, delle diversità nei sistemi di accertamento della paternità e maternità, ipotizzando per la maternità una regola unitaria, consistente – come in tutti gli altri stati d’Europa [58] – nell’accertamento automatico, conservando alla madre la facoltà di non essere nominata nell’atto di nascita, senza però attribuire al giudice il potere di consentire o meno il riconoscimento. Si darebbe al figlio la certezza della maternità in ogni caso, anche quando la madre non può effettuare il riconoscimento. In questa ottica è stato richiamato il caso di una donna non coniugata a cui il padre del bambino avrebbe sottratto la certificazione di nascita del figlio utilizzandola per andare all’ufficio dello stato civile e riconoscerlo per primo; sottraendo così alla madre il diritto di riconoscerlo, come è per le norme vigenti, senza il suo consenso (ex art. 250 c.c.); la vicenda è ancora sub-iudice a seguito di ricorso della madre che avrebbe chiesto la revoca di quel riconoscimento. È stato sollevato il problema dei figli frutto di inganno o di un rapporto del tutto occasionale, per valutare se ci sia un interesse del figlio ad essere riconosciuto da un padre che non lo vuole e non sarà mai tale, evidenziando come la madre possa abortire, dichiarare di non volere essere nominata e quindi rinunciare sia al concepito che al nato, mentre il padre non può sottrarsi al riconoscimento se richiesto giudizialmente; tanto meno oggi con i progressi della scienza sulle ricerche genetiche. È stata ipotizzata, anche in questi casi, la possibilità di un’azione solo per il mantenimento; evidenziando comunque il diritto dei figli all’identità e alla conoscenza delle loro origini e il fatto che la responsabilità genitoriale dovrebbe essere il frutto di una educazione adeguata. Condizione indispensabile per l’attuazione dei principi sulla bigenitorialià posti dalla l. n. 54/2006 sull’affido condiviso. Sul punto è stata affermata l’importanza del ruolo degli avvocati che devono rendere consapevoli i genitori non solo dei loro diritti ma anche dei loro doveri, soprattutto verso i figli. È stato sollevato il caso dell’“utero in [continua ..]
Il DDL n. 2085/2011 Camera Il DDL n. 2085/2011, già approvato dalla Camera dei Deputati nel luglio del 2011, ed ora all’esame del Senato, si muove nella nostra ottica e cioè per la definizione di un unico stato di figlio, originale e non dipendente dalle relazioni e situazioni che ne hanno determinato e consentito la nascita; a tal fine opera una rinominazione essenzialmente formale degli articoli del codice civile, lasciando solo la parola figlio o figli, eliminando i termini legittimo o naturale, apportando le conseguenti variazioni sia nella individuazione dei rapporti di parentela che soprattutto in materia successoria, pur se con un inadeguato inquadramento sistematico generale. Non poche sono le riserve sulla delega, molto ampia e generica, contenuta nel disegno di legge, e soprattutto sulla competenza per i figli naturali riservata al Tribunale per i Minorenni, sulla scia dell’ordinanza della Cassazione 3 aprile 2007, n. 8362 che ha troncato la possibilità di dare ai figli un trattamento giurisdizionale unico davanti al Giudice ordinario, che era apparsa realizzabile sulla base della l. n. 54/2006. È certo però, anche volendo prescindere dalle considerazioni critiche sul rito camerale (previsto dal DDL 2085 e utilizzato dalla giustizia minorile) e i suoi limiti, in particolare rispetto a principi dell’art. 111 Cost., che questa competenza ripropone il dualismo tra figli naturali e legittimi che si voleva eliminare; e lo fa in uno dei momenti più importanti per la realizzazione del principio di eguaglianza, quello della tutela giurisdizionale dei diritti; nel nostro caso i diritti relazionali della persona che tutelano i rapporti fondamentali delle relazioni umane, e tra questi quelli tra genitori e figli. In coincidenza con i lavori della nostra assemblea, il 16 maggio 2012, il Senato ha approvato con modifiche il progetto di riforma della Camera, che abbiamo sinteticamente illustrato, attribuendo finalmente, sul punto, la competenza al Giudice ordinario[59].