Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La legittimazione ad agire in esecuzione per il credito di mantenimento del figlio maggiorenne (di Marta Rovacchi)


La legittimazione ad agire per il recupero del credito di mantenimento in presenza di figli maggiorenni è da sempre questione assai dibattuta. L’Autrice, richiamando numerose pronunce di merito, fornisce utili chiarimenti, soffermandosi anche su peculiari casi di opposizione all’esecuzione, concludendo con brevi cenni sui profili penali.

The legal standing for the recovery of full age child maintenance claims has always been a much debated issue. The Author, referring to extensive case law, provides useful clarifications, also focusing on specific cases of objection to enforcement, concluding with an outline of the criminal profiles.

Keywords: maintenance credits – adults – legal standing

  
SOMMARIO:

1. Premessa: la natura del credito - 2. La posizione giuridica soggettiva del maggiorenne e del genitore convivente - 3. La legittimazione ad agire e l'opposizione alla esecuzione - 4. Breve cenno sul profilo penale - NOTE


1. Premessa: la natura del credito

L’esigenza del genitore di recuperare le spese sostenute ed anticipate nell’interesse del figlio da parte dell’altro genitore che a tale obbligo si è reso inadempiente, è tema sempre più attuale e concreto a maggior ragione laddove si tratta di figli maggiorenni per i quali è previsto il contributo al mantenimento ordinario e la quota di partecipazione alle spese straordinarie. Ciò in quanto il raggiungimento della maggiore età comporta un problema sostanziale e processuale in termini di legittimazione ad agire nel caso in cui, appunto, il genitore obbligato non adempia. Vale tuttavia la pena, preliminarmente, fare una premessa generale in tema di esecuzione coattiva del credito: è noto, infatti, che l’art. 474 c.p.c. prevede che l’esecuzione forzata possa avere luogo solo in base ad un titolo esecutivo avente ad oggetto un credito liquido, certo ed esigibile. La natura e la definizione di certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono rilevanti ai fini della legittimazione ad intraprendere una o l’altra tipologia processuale di azione esecutiva, trattandosi di verificare, nel caso concreto, se la somma per la quale il genitore e/o figlio maggiorenne sono creditori è costituita dal mantenimento ordinario o anche straordinario. Non è tema peregrino se si considera che in dottrina e in giurisprudenza non sempre si è avuta una uniforme interpretazione in ordine alla definizione di certezza, liquidità ed esigibilità. Da un orientamento, peraltro prevalente, secondo cui è certo e liquido solo quel credito che, laddove non quantificato direttamente nel titolo, è in ogni caso quantificabile attraverso un mero calcolo matematico [1], si passa ad un secondo orientamento secondo cui il titolo esecutivo può essere integrato sulla base di elementi acquisiti nel processo in cui il titolo si è formato, pur ad esso estranei [2]. Questo contrasto è stato definito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con la sent. 2 luglio 2012, n. 11066 ha sancito che il requisito della esatta individuazione del credito di cui all’art. 474 c.p.c., per la sua immediata esigibilità non implica di per sé una compiutezza del documento giudiziario la cui mancanza possa impedire di accedere agli atti del processo in cui il provvedimento è [continua ..]


2. La posizione giuridica soggettiva del maggiorenne e del genitore convivente

Stabilire chi abbia la legittimazione ad agire sia per ottenere le somme a titolo di mantenimento ordinario rimasto impagato sia per il recupero di quelle straordinarie anticipate da uno dei due genitori a favore del figlio maggiorenne, non può prescindere dalla definizione e dall’inquadra­mento delle posizioni giuridiche del figlio maggiorenne e del genitore con lui convivente, desti­natario dell’importo dovuto ai suddetti titoli. Non va trascurato, a questo proposito, che l’interpretazione dell’art. 155 quinquies c.c. ha condotto la giurisprudenza di legittimità a sostenere la legittimazione dell’intervento del figlio mag­giorenne nel giudizio pendente tra i propri genitori per fare valere il proprio diritto al manteni­mento, realizzando, così, un simultaneus processo. Tra le altre, una delle più eloquenti sentenze in argomento è quella emessa dalla Suprema Corte il 19 marzo 2012, n. 4296, con la quale si è sostenuto che la legittimazione del figlio maggiorenne a intervenire nel giudizio di separazione o divorzio tra i propri genitori è intimamente connessa con quella del genitore convivente che agisca per ottenere, non solo il rimborso di quanto non versato a titolo di mantenimento, ma anche per la determinazione di un contributo per il futuro. Ciò in quanto il legislatore ha inteso riconoscere la qualità di parte attiva sia al genitore che al­l’avente diritto. In buona sostanza, con questa pronuncia si afferma la coesistenza di due posizioni giuridiche meritevoli di tutela: quella del genitore convivente, diretta ad ottenere dall’altro l’attribuzione di un assegno di contribuzione, e quella del figlio, avente diritto al mantenimento. Trattasi, dunque, di situazioni soggettive contemporaneamente sussistenti che comportano la legittimazione ad agire in capo a ciascuna di esse. Pertanto, a parere degli ermellini, l’intervento in giudizio del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, anche eventualmente in via adesiva, consentirebbe al giudice di provvedere in merito alla entità ed al versamento del contributo anche in forma ripartita sulla base di una approfondita disamina delle esigenze ed istanze delle parti interessate. Questo orientamento non inficia minimamente quanto la giurisprudenza di merito e di legitti­mità sostiene da [continua ..]


3. La legittimazione ad agire e l'opposizione alla esecuzione

La giurisprudenza, molto copiosa, da diversi anni, va affermando la sussistenza di una legittima­zione concorrente tra genitore convivente e figlio maggiorenne ad adire in via giudiziale per ottenere sia il rimborso delle spese straordinarie impagate che dell’assegno mensile a titolo di man­tenimento ordinario inadempiuto dall’altro genitore. Ciascuno di loro, dunque, è titolare di un diritto iure proprio alla pretesa: il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento e il genitore, in quanto titolare del diritto a ricevere le somme dall’altro genitore. Si tratta di due diritti autonomi ancorché concorrenti e non dello stesso diritto attributo a più persone [5]. Tale principio è estremamente rilevante perché la eventuale inattività del figlio ad agire non può spiegare effetto sulla posizione giuridico-soggettiva del genitore collocatario quale autono­mo destinatario dell’assegno. Conformemente alla giurisprudenza precedente, questo assunto è stato ampiamente espresso di recente dalla Suprema Corte anche nella propria ord. 14 dicembre 2018, n. 32529 che ha ribadito che la eventuale mancata richiesta del figlio giustifica la legittimazione del genitore con lui convivente. Tale principio è rilevante anche in quanto incide in modo determinante nella decisione di tutti quei numerosi casi in cui, in sede di opposizione a precetto e/o esecuzione, un genitore eccepisca l’infondatezza dell’azione esecutiva dell’altro genitore, deducendo l’intervenuto venir meno del suo obbligo contributivo per avere il figlio maggiorenne, nel frattempo, raggiunto una indipendenza economica oppure per avanzare il proprio diritto a versare direttamente la somma al figlio di maggiore età. Sul punto, è pacifico che non sussiste alcuna autonomia del genitore obbligato nella scelta di corrispondere l’assegno per il figlio maggiorenne alla moglie o al figlio stesso: l’unica autonomia prevista dalla norma è infatti quella del figlio che potrebbe anche informalmente richiedere la corresponsione diretta dell’assegno stesso. Quindi, in assenza di una domanda in tal senso da parte del figlio, non essendo applicabile l’art. 1296 c.c., il coniuge obbligato non può scegliere a chi versare l’assegno. Trattandosi, come detto, di due diritti autonomi, il pagamento nei confronti [continua ..]


4. Breve cenno sul profilo penale

Quanto al mancato adempimento agli obblighi di mantenimento, vale la pena ricordare che, a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio beneficiario dell’assegno di mantenimento, il permanente inadempimento de genitore obbligato al versamento dell’assegno, può essere ricondotto nell’alveo dell’art. 570 bis c.p. che, lungi dal tratteggiare una nuova fattispecie criminosa, ripropone quanto già era previsto dall’art. 12 sexies, l. n. 898/1970, abrogato, appunto, dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 che ha introdotto nell’ordinamento penale il citato art. 570 c.p. La considerazione è importante nella misura in cui la unanime interpretazione giurisprudenziale di questa nuova amplia le ipotesi da ricondurre nella fattispecie soprattutto eliminandone il presupposto, di cui all’art. 570 c.p., dell’“accertamento dei mezzi di sussistenza”. In buona sostanza, la novella legislativa fa discendere l’integrazione del delitto della mera violazione degli obblighi specificamente patrimoniali, comunque e anche previsti in materia di separazione, divorzio o affidamento dei figli. Tale qualificazione normativa non muta, in ogni caso, la individuazione in capo al genitore affidatario o collocatario o convivente della posizione giuridica di persona offesa del reato e la sua legittimazione a costituirsi parte civile. Egli rimane, infatti, sempre titolare della posizione creditoria nei confronti del genitore inadempiente.


NOTE