Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Il mantenimento dei figli maggiorenni (di Gabriella de Strobel (Avvocato del Foro di Verona. Componente della Giunta Esecutiva AIAF))


SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Profili sostanziali: l’autosufficienza economica - 3. L’assegnazione della casa familiare - 4. Profili processuali: legittimazione e mantenimento diretto - 5. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

L’obbligo del mantenimento, nella più ampia accezione comprendendo quindi non solo la que­stione economica, ma anche quella educativa, istruttiva e di assistenza morale (nuovo art. 315 bis c.c.) discende direttamente dall’art. 30 Cost. che impone ai genitori il dovere/diritto di mantene­re (educare ...) i figli secondo le loro capacità ed inclinazioni senza limiti temporali. In relazione ai figli divenuti nel frattempo maggiorenni – la giurisprudenza, fino all’entrata in vigore dell’art. 155 quinquies c.c. (ora 337 septiesc.c.) ha sempre sostenuto che l’obbligo dei ge­nitori grava fino al raggiungimento dell’indipendenza economica (v. infra), escludendo la possibilità per il figlio maggiorenne di intervenire nel processo pendente tra i propri genitori. La novella n. 54/2006 ha codificato per la prima volta il diritto specifico dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente di ricevere il pagamento di un assegno periodico. L’art. 155 quinquies c.c. relativo a tale disposizione è stato riproposto nella identica formulazione nel nuovo art. 337 septies c.c. nella recente riforma sulla filiazione. La principale novità della disposizione in esame, per il figlio maggiorenne non indipendente dal punto di vista economico, è contenuta nella seconda parte dell’articolo, dove si legge testualmente «tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto». La nuova normativa, dunque, riconosce legittimazione al figlio maggiorenne di chiedere l’assegno per sé stesso, che potrebbe, però, venire meno a seguito di una diversa determinazione del giudice. A fianco di ciò, il genitore convivente conserva una legittimazione “iure proprio” in assenza di richiesta da parte del figlio, ovvero una legittimazione “concorrente” con il figlio stesso. Su tali questioni dottrina e giurisprudenza sono difformi e a volte contradditorie.


2. Profili sostanziali: l’autosufficienza economica

La norma è innovatrice laddove riconosce al figlio maggiorenne che non è autosufficiente, il diritto di ricevere autonomamente, ma con l’intervento del giudice, il mantenimento da parte del genitore obbligato. Ma quali sono le condizioni sostanziali per il figlio maggiorenne di ricevere ancora il mantenimento, nonostante il raggiungimento della maggiore età? La giurisprudenza ha escluso un limite temporale a priori, ammettendo che in concreto ogni caso possa essere diverso l’uno dall’altro, riflettendo così in ogni decisione, il “fatto” oggetto del giudizio. Dall’analisi della casistica giurisprudenziale si possono ricavare alcuni principi. In primo luogo: l’obbligo al mantenimento in capo ai genitori permane anche dopo il raggiungimento da parte del figlio della maggiore età. Principio questo da condividere e che è stato rafforzato dal nuovo 315 bis c.c. che impone ai genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare e assistere moralmente i figli senza limiti di età. Sul piano sostanziale la giurisprudenza si è espressa più volte, nel silenzio assoluto della norma in relazione a qualsiasi parametro di riferimento, ragionando caso per caso in concreto e rapportando il parametro dell’autosufficienza economica all’ambito socio-familiare in cui il maggiorenne è inserito. La Cassazione ha più volte chiarito che l’autosufficienza economica esiste nel momento in cui il soggetto percepisce un reddito corrispondente alla sua professionalità acquisita, connessa ad un attività lavorativa remunerata (o quantomeno dall’avvio della stessa) con prospettive concrete che siano tali da assicurare al figlio maggiorenne un futuro sicuro e stabile per l’avvenire (Cass. n. 8221/2006 [1]; Cass. n. 22214/2004 [2]). Il lavoro retribuito dovrà essere valutato in ragione delle proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni (nuovo art. 315 bis c.c.). Il lavoro del figlio dovrà, altresì, essere stabile e duraturo tale da consentire un tenore di vita adeguato e dignitoso (Cass. n. 12477/2004 [3]). Sul punto si segnala una recente sentenza della Cassazione (Cass. n. 1779/2013 [4]) che ha respinto la richiesta del padre di elisione dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, che avendo abbandonato gli studi, [continua ..]


3. L’assegnazione della casa familiare

Tale ultima considerazione, ci porta ad analizzare, se pur brevemente, una ulteriore questione economica: il diritto all’assegnazione della casa familiare in presenza dei figli maggiorenni. Il fenomeno è noto a tutti gli operatori del diritto: l’uso della casa familiare (di proprietà, in comproprietà, di proprietà di terzi, in locazione) è indissolubilmente legato alla permanenza prevalente presso il genitore collocatario sia dei figli minori che dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Ora se con riguardo ai figli minori la questione è pacifica, con riguardo ai figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, e magari studenti fuori dalla residenza familiare, il problema può essere complesso. Si tratta di stabilire, dice la Cassazione, tra la casa familiare e il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un collegamento stabile in tale abitazione, pur compatibile con l’as­senza anche per periodi non brevi, tuttavia, dovendosi ravvisare la prevalenza temporale del­l’effettiva presenza, in relazione all’unità di tempo considerata. In un caso concreto il trasferimento del figlio maggiorenne per ragioni di studio in località diversa (da Napoli a Milano) e la locazione di un appartamento in tale ultima città, ha fatto venir meno il diritto della madre di vedersi assegnata la casa coniugale. Infatti, al fine di ritenere integrato il principio della coabitazione è necessario che il figlio maggiorenne mantenga un collegamento stabile con la residenza familiare, facendoci ritorno ogni qualvolta i propri impegni glielo consentano (Cass. n. 11320/2005 [12]). Recentemente la Cassazione ha precisato che il concetto di convivenza rilevante deve configurarsi anche con il concetto di stabile dimora del figlio presso l’abitazione del genitore prevalente, escludendosi tale ipotesi nel caso di rientro solo per il fine settimana. In tal caso trattasi solo di mera ospitalità (Cass. n. 4555/2012 [13]).


4. Profili processuali: legittimazione e mantenimento diretto

Con riferimento alle tematiche processuali ed in particolare alla legittimazione del figlio maggiorenne a chiedere l’assegno di mantenimento, si deve preliminarmente osservare che l’entra­ta in vigore della l. n. 54/2006 ha certamente portato significative innovazioni ed ha aperto la strada alla piena legittimazione del figlio maggiorenne. Ma ha sollevato alcune problematiche di vitale importanza: –    vi è una legittimazione esclusiva del figlio maggiorenne o è concorrente col genitore convivente? –    può intervenire il figlio maggiorenne nel processo, può impugnare i provvedimenti nei procedimenti di famiglia, separazione o divorzio? –    conseguentemente il figlio maggiorenne è o meno un litisconsorte necessario? Il tenore attuale della norma, ora art. 337 septies c.c. fa ritenere secondo alcuna dottrina (E. D’Alessandro, Provvedimenti riguardi ai figli, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 352 ss.) che, essendo il figlio maggiorenne titolare del diritto al mantenimento, solo egli possa legittimamente esercitarlo. Altra problematica riguarda anche la modalità di esercizio di tale diritto, se cioè l’assegno deb­ba essere versato direttamente al figlio o attraverso la dazione dell’assegno al genitore convivente. Sotto il profilo della legittimazione ad agire, si deve far presente che a fronte di isolate indicazioni dottrinali (vedi sopra) giurisprudenza e dottrina sono “granitiche” nel ritenere la legittimazione del figlio maggiorenne concorrente con quella del genitore, con cui il figlio maggiorenne convive. È evidente che l’aderire ad uno a all’altro degli orientamenti citati, e cioè alla teoria della legittimazione ad agire solo in capo al figlio maggiorenne ovvero alla legittimazione concorrente con il genitore convivente, fa discendere conseguenze processuali molto diverse e contrastanti. Riguardo poi ai poteri processuali del figlio maggiorenne, fino all’entrata in vigore della l. n. 54/2006 l’intervento del figlio maggiorenne era escluso dalla Cassazione, argomentando, la Corte, tale esclusione, sul presupposto della peculiarità dei procedimenti, qualificati come personalissimi, e sulla necessità di evitare conflitti tra genitori e figli. Oggi con la nuova normativa si sono aperte nuove [continua ..]


5. Conclusioni

Ed invero proprio una recentissima sentenza della Cass. n. 11489/2014 [16] e una sentenza di merito del Tribunale di Verona resa in sede di opposizione all’esecuzione [17], rendono evidente le lacune normative in tale materia. Per la prima volta la Cassazione con la sentenza sopra citata “scardina” un principio granitico in tema di assegno di mantenimento, proprio con riguardo ai figli maggiorenni. Si afferma, infatti, la legittima ripetibilità delle somme corrisposte dal genitore al figlio maggiorenne, in conseguenza del sopravvenuto conseguimento dell’indipendenza economica dello stesso, recepita in una sentenza che ha effetti retroattivi fin dalla domanda. Per la prima volta in tema di mantenimento un “fatto” accertato dopo la domanda, viene fatto retroagire sul presupposto che gli emolumenti in concreto riscossi per il mantenimento non potevano avere tale funzione alimentare, visto che i figli erano economicamente autosufficienti. Da oggi, quindi, è necessario valutare il rischio di porre comunque in esecuzione un titolo che può poi venir meno: la certezza del diritto viene travolta! Il Tribunale di Verona, invece, con una sentenza ancora più innovativa, ma ancor più contraddittoria, in sede di opposizione all’esecuzione su un precetto per mancato versamento dell’as­segno di mantenimento al genitore convivente, ma versato direttamente al figlio, dichiarava estinto l’obbligo del genitore obbligato al versamento dell’assegno per il figlio maggiorenne al familiare convivente, per averlo versato direttamente al figlio maggiorenne, poiché in tale caso si è ravvisata nella figura del figlio maggiorenne che ha ricevuto l’assegno, la figura di “creditore apparente”. Il caso concreto riguardava il versamento di un assegno di mantenimento nei confronti di un figlio maggiorenne effettuato dal padre direttamente al figlio, pur essendo tale figlio stabilmente convivente con l’altro genitore e non avendo richiesto in sede giudiziale né il figlio né l’altro genitore il pagamento diretto dell’assegno. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto estinta l’obbli­gazione avendo il padre direttamente versato l’assegno al figlio, anche se tale modalità di pagamento non era contenuta in un titolo giudiziale: il padre ha pagato correttamente al creditore apparente e [continua ..]


NOTE