1. Chi sono i minori stranieri non accompagnati? - 2. Il caso Rahimi c. Grecia (sent. Corte EDU 5 aprile 2011 su ric. n. 8687/2008) - 3. L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nell’ordinamento internazionale - 4. I minori stranieri non accompagnati nell’ordinamento italiano - 5. La procedura di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia - 6. Criticità e proposta di legge: un tutore per ogni minore - NOTE
Quello dei minori stranieri non accompagnati (di seguito denominati “MSNA”) è un fenomeno costante del flusso migratorio che, negli ultimi anni, anche nel nostro Paese, sta raggiungendo connotazioni sempre più importanti. Un po’ di numeri. Nel 2013 in Italia erano presenti 6.044 MSNA, nel 2014 8.239 (+ 36,3%), nei primi sei mesi del 2015 8.944 (+ 8,6%) [1]. Si tratta per la maggior parte di ragazzi tra i 15 e i 17 anni, originari dell’Eritrea, dell’Egitto, dell’Albania, della Somalia; va menzionato anche l’elevato flusso migratorio via mare dalla Siria. L’incremento dell’ingresso dei MSNA nel territorio nazionale nel 2014 può ricondursi all’avvio dell’operazione navale umanitaria Mare Nostrum, avviata il 18 ottobre 2013 e conclusa il 31 ottobre 2014. L’importanza del fenomeno impone una riflessione approfondita su un tema ancora forse troppo poco conosciuto, che non investe solamente l’Italia ma anche gli altri Paesi dell’Unione europea. Chi sono, dunque, i minori stranieri non accompagnati? La Direttiva europea 2001/55/EC3 definisce i MSNA come cittadini di paesi terzi di età inferiore ai diciotto anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile, nonché i minori, cittadini di paesi terzi, rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati membri. L’abbandono o la separazione dei minori dai loro genitori può avvenire in modo accidentale (es. fuga, evacuazione ...) o in modo programmato. Molto spesso, infatti, l’ingresso di tali minori nel territorio italiano è il frutto di una dinamica migratoria che si caratterizza come un vero e proprio mandato familiare; si tratta di poco più che adolescenti, anche infraquattordicenni in alcuni casi, che vengono spediti in Paesi più economicamente sviluppati per trovare lavoro, dichiarando spesso un’età anagrafica superiore a quella reale per trovare ingresso precocemente nel mercato del lavoro. I figli diventano così, per i genitori, vere e proprie fonti di reddito, in un processo di “adultizzazione” del minore che si scontra con la realtà [continua ..]
Per introdurre il tema dei minori stranieri non accompagnati par d’uopo raccontare uno dei casi più famosi balzato agli onori della cronaca negli ultimi anni. Rahimi – divenuto il vero e proprio simbolo dei minori stranieri non accompagnati – era un quindicenne afghano che, giunto non accompagnato nel territorio ellenico, era stato detenuto in un centro per migranti adulti in attesa dell’espulsione, caratterizzato da: sovraffollamento, scarse condizioni igieniche, inadeguata aerazione, insufficienza di materassi, di docce e toilettes rispetto al numero dei detenuti, perdite fognarie, odore nauseabondo. Il giovane Rahimi non aveva potuto avere contatti con il mondo esterno, né accesso ad attività ricreative e non era stato affidato ad un tutore che ne potesse curare gli interessi. Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha precisato che la CEDU non vieta tassativamente la detenzione dei MSNA purché non avvenga, come in questo caso, in condizioni umane e degradanti, non compatibili con le esigenze legate alla minore età. Alla luce delle condizioni inaccettabili nelle quali era stato detenuto Rahimi, la Corte di Strasburgo ha condannato la Grecia, stabilendo l’importante principio secondo cui la condizione di minore non accompagnato deve sempre prevalere, nelle decisioni che lo riguardano, su quella di straniero. Le indicazioni fornite dal giudice europeo nella sentenza europea devono, così, trovare applicazione in tutti gli Stati contraenti della CEDU – anche in Italia – e nei confronti di tutti i minori migranti, indipendentemente dai motivi e dalle modalità dell’ingresso nel territorio statale.
I minori non accompagnati sono soggetti particolarmente vulnerabili, esposti al rischio di sfruttamento sia sotto il profilo economico che sessuale ed alla violazione dei primari diritti fondamentali. Non serve ricordare che i MSNA sono titolari di tutte le norme previste dal diritto internazionale dei diritti umani, ed in particolare di quelli sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo del 1989, ratificata da tutti gli Stati eccetto che la Somalia e gli Stati Uniti [3]. L’art. 22 della predetta Convenzione, in particolare, dispone che gli Stati parti adottino tutte le misure più adeguate affinché il minore, solo o accompagnato, che cerca di ottenere lo status di rifugiato o che è considerato rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla stessa Convenzione e dagli altri strumenti internazionali sui diritti dell’uomo o sul diritto umanitario di cui gli stessi sono parti. È necessario che venga favorito, quanto più possibile, il ricongiungimento dei minori stranieri non accompagnati con i genitori e, qualora non possibile, che venga loro garantita la protezione prevista per i minori privati – temporaneamente o definitivamente – del loro ambiente familiare [4]. I principi cardine previsti dal diritto internazionale in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati, che devono permeare qualsivoglia decisione loro riguardante, sono il principio di non discriminazione ed il principio dell’interesse superiore del minore, principi che possono essere maggiormente garantiti attraverso la nomina di un tutore [5], ovvero un individuo o ente designato competente ai sensi della legislazione in materia, che si assuma formalmente la responsabilità del minore ed il diritto/dovere legalmente riconosciuto di assumere decisioni in luogo dei genitori ed in piena e costante consultazione con il minore, che deve essere presente in tutti i processi decisionali. Anche la Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) [6] è fonte da cui si sono ricavate importanti linee guida per il trattamento dei MSNA da parte degli Stati parti, i quali – secondo quanto ricavabile dalla giurisprudenza della Corte di [continua ..]
Dopo aver esaminato i principi fondamentali previsti nell’ordinamento internazionale ed europeo, non resta che esaminare lo stato dell’arte di quanto previsto in Italia per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Attualmente l’Italia non dispone di un testo normativo di riferimento con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, questo va detto subito. La tutela di tale particolare (e vulnerabile) categoria di soggetti viene individuata facendo riferimento ad una molteplicità di norme differenti tra loro. Importante il ruolo della Corte costituzionale nel delineare il sistema di accoglienza degli MSNA in Italia. Già nel 1986, con la sent. n. 199, in materia di adozione internazionale, la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che limitava il favor minoris al solo minore italiano e non anche a quello straniero in stato di abbandono. Con le successive pronunce del 2003 (ord. n. 295 e sent. n. 198), la Corte ha espressamente confermato l’applicazione al minore straniero delle norme di tutela valide per il minore italiano, e la prevalenza del diritto minorile sulla normativa in materia di immigrazione e ciò in virtù del combinato disposto degli artt. 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo), 3 (principio di uguaglianza) e 10, parr. 1 e 2 (sulla condizione giuridica dello straniero regolata dalla legge in conformità agli obblighi internazionali). Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) prevede all’art. 28, par. 3, che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali che lo riguardano, debba essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, 1° comma, della Convenzione sui diritti del fanciullo; l’art. 9, 2° comma, lett. a) del T.U. sancisce il divieto di espulsione del minore straniero, salvo il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulso e tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale [12]; al minore, infine, non può essere applicato l’art. 10 bis del T.U. che punisce il reato di ingresso e di soggiorno irregolare, con un’ammenda dai 5.000 ai 10.000 euro, sostituibile con l’espulsione. Oltre alle [continua ..]
L’avvio della procedura può avvenire in due modi: tramite presentazione spontanea del MSNA presso un pubblico ufficiale o dall’emersione della sua presenza, ad esempio nell’ambito di un procedimento penale o per segnalazione da parte di privati cittadini o associazioni ai pubblici ufficiali [17]. Ogni minore straniero non accompagnato rilevato sul territorio italiano deve essere segnalato: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; al giudice tutelare per l’apertura della tutela; all’ex Comitato per i minori stranieri (CMS) – ora Direzione Generale (DG) – che, ai sensi dell’art. 2, 2° comma, d.p.c.m. n. 535/1999, provvede al censimento dei MSNA. Il pubblico ufficiale, in caso di dubbio sull’età, in mancanza di qualsivoglia documento anagrafico, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, procede all’esame medico. Il momento più delicato e dai più difficili riscontri pratici è, infatti, proprio quello dell’identificazione del minore e dell’accertamento della sua età, da cui dipende l’avvio della speciale procedura di tutela e accoglienza riservata ai minori stranieri, anziché il trattamento standard riservato agli stranieri maggiorenni, espulsione o rimpatrio compresi qualora l’ingresso sia stato irregolare. Le difficoltà sorgono a causa della mancanza di un protocollo operativo a livello nazionale e di strumenti scientifici che garantiscano un risultato con apprezzabili margini di certezza. Alcuni paesi europei si limitano all’utilizzo di perizie mediche, mentre altri Paesi (come la Gran Bretagna, l’Ungheria e la Svezia) tengono in considerazione anche il racconto del giovane e la sua situazione. L’Italia si limita ad una perizia medica, con esame osseo, generalmente effettuata da personale medico non integrato da altre componenti professionali; all’esame osseo si aggiunge quello dei denti o quello genitale, con una “forchetta” di incertezza nel risultato che può raggiungere anche i quattro anni. In quella che viene definita la “zona grigia” nell’esame medico deve operare la presunzione di minore età e la conseguente necessità di applicare al minore i percorsi previsti dall’ordinamento per la sua accoglienza ed integrazione. Ai sensi dell’art. 403 c.c., i minori [continua ..]
Con l’esponenziale aumento dell’ingresso nel territorio italiano dei minori stranieri non accompagnati, sono emerse ancor di più tutte le criticità legate alla mancanza di una legislazione completa unitaria: minori stranieri non accompagnati erroneamente riconosciuti maggiorenni, condizioni inadeguate per i minori in attesa di collocamento, mancanza di coperture finanziarie, ritardi nella nomina dei tutori e scarsa preparazione degli stessi a svolgere l’incarico (il numero dei tutori attivi è ad oggi insufficiente, avendo gli stessi a carico un numero indefinito di minori, oltre a non esservi selezione secondo standard e formazione omogenei sul territorio nazionale). Al fine di porre rimedio alle lacune del sistema, il 4 ottobre 2013 è stata presentata la proposta di l. n. 1658 intitolata “Modifiche al Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, proposta sostenuta da differenti gruppi politici, ANCI e molte organizzazioni che si occupano di diritti dell’infanzia (Caritas Italiana, Centro Astalli, Amnesty International, Save The Children Italia solo per citarne alcune ...) [21]. La proposta di legge mira a creare un sistema stabile di accoglienza, che preveda regole certe, volte a garantire: pari condizioni di accesso a tutti i minori; qualità e stabilità della rete di accoglienza; servizi di prima assistenza; uniformità nelle procedure di identificazione; partecipazione attiva e diretta dei minori; sostegno organico all’integrazione; affidamento familiare in alternativa al collocamento in strutture; tutori volontari; supporto prolungato oltre i 18 anni; assistenza legale obbligatoria; garanzia del diritto alla salute, istruzione, educazione, ascolto; possibilità di intervento delle associazioni nelle procedure; tutela delle vittime di tratta. In attesa dell’emanazione della legge, il cui iter è ormai fermo da troppo tempo, nel 2014 si sono concretati alcuni interventi a carattere istituzionale volti a ridefinire il sistema di accoglienza dei MSNA. In particolare, in data 10 luglio 2014, è stata sancita l’Intesa in Conferenza Unificata, con la quale è stato approvato il «Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e minori stranieri non [continua ..]