Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, di concerto col Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, emana le seguenti linee guida in relazione al nulla osta e all’autorizzazione da rilasciare nel caso di accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, come convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162.
PARTE PRIMA – PREMESSA: - 1. La negoziazione assistita prevista dall’art. 6, d.l. n. 123/2014, conv. dalla l. n. 162/2014 e il relativo accordo - 2. La competenza del Procuratore della Repubblica e il ruolo dell’Avvocatura - 3. Le ragioni e l’obiettivo delle presenti linee guida adottate di concerto col Consiglio dell’Ordine - PARTE SECONDA – LE LINEE GUIDA: - 4. Presentazione degli atti, Ufficio competente - 5. Richiesta di nulla osta (in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti) - 5.1. Requisiti e contenuto - 5.1.1. Requisiti - 5.1.2. Contenuto ulteriore - 5.2. Procedimento - 5.2.1. Termine di deposito dall’accordo - 5.2.2. Rilievo di eventuali criticità da parte del Procuratore della Repubblica - 5.2.3. Emissione del provvedimento e adempimenti successivi - 6. Richiesta di Autorizzazione (in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti) - 6.1. Requisiti e contenuto - 6.1.1. Requisiti - 6.1.2. Contenuto ulteriore - 6.2. Procedimento - 6.2.1. Termine di deposito dell’accordo - 6.2.2. Rilievo di eventuali criticità da parte del Procuratore della Repubblica - 6.2.3. Emissione del provvedimento e adempimenti successivi - 7. Documentazione da produrre in allegato all'accordo - 7.1. Qualora non siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente insufficienti - 7.2. Qualora siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave - 8. Modulistica - 9. Entrata in vigore e comunicazioni - NOTE
L’art. 6, 1° comma, d.l. n. 132/2014, convertito con modificazione dalla l. n. 162/2014 (oltre indicato come d.l. cit.) introduce l’istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati «per una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio …, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio». Il procedimento, disciplinato dai commi 2 e 3 dell’articolo citato, prevede che il Procuratore della Repubblica, quale organo che ai sensi dell’art. 73 Ord. Giud. «veglia sull’osservanze delle leggi e sulla pronte e regolare amministrazione della giustizia» proceda a un controllo degli accordi conclusi a seguito della negoziazione assistita attraverso due modalità: a) il rilascio di un nulla osta, nel caso in cui non vi siano «figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti» (art. 6, 2° comma, prima parte, d.l. cit.); b) il rilascio di un’autorizzazione qualora vi siano le persone indicate alla lett. a) (art. 6, 2° comma, seconda parte, d.l. cit.). I provvedimenti del P.M. consentono all’accordo raggiunto a seguito della convenzione di produrre gli effetti e tenere luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In mancanza dei provvedimenti del Procuratore della Repubblica occorre l’intervento del giudice, come indicato dal citato art. 6.
La competenza del Procuratore della Repubblica deve ritenersi di natura sostanzialmente giurisdizionale, in considerazione dei compiti attribuitigli e del controllo che deve svolgere per consentire all’accordo di produrre i suoi effetti senza intervento del giudice. L’ampiezza del controllo si desume dalla natura degli atti adottati che discende dall’ambito della verifica che deve essere svolta in relazione ai soggetti coinvolti dallo stesso accordo. Il Procuratore della Repubblica rilascia: a) di norma, il mero nulla osta «quando non ravvisa irregolarità»; b) un’autorizzazione in presenza dei soggetti “qualificati” in precedenza indicati – figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti –, quando ritenga «che l’accordo risponde all’interesse dei figli». L’attribuzione del potere di valutazione sul rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione comporta che il Procuratore della Repubblica sia posto in condizione di esercitare le proprie competenze. Pur se non previsto compiutamente dal d.l. cit. deve ritenersi, dunque, consentito, oltre che opportuno, individuare in linea generale (con maggiore dettaglio nel caso di richiesta di autorizzazione per la necessità di valutare la rispondenza all’interesse dei figli): 1) il contenuto minimo dell’accordo idoneo all’esercizio delle attribuzioni demandate al Procuratore della Repubblica, anche prevedendo l’esplicitazione di “circostanze” ulteriori rispetto a quelle indicate dal citato art. 6 (e, comunque, dal d.l. cit.); 2) i documenti da allegare per consentire al Procuratore della Repubblica il puntuale esercizio delle sue attribuzioni. Il ruolo dell’avvocato, delineato nel procedimento in questione appare di particolare rilievo in considerazione dei poteri attribuiti e degli obblighi cui devono attenersi scrupolosamente, essendo persino previsti possibili illeciti deontologici e disciplinari. In particolare: – è obbligatoria l’assistenza “di uno o più legali”; – sono attribuiti agli avvocati plurimi poteri e [continua ..]
Le presenti linee guida si propongono di semplificare, per quanto possibile, l’intervento della Procura della Repubblica consentendo: – da un lato, agli avvocati di conoscere preventivamente il contenuto dell’accordo e della documentazione da allegare ritenuta di norma idonea per l’esercizio da parte del Procuratore della Repubblica delle proprie attribuzioni, evitando richieste di integrazioni che rallenterebbero l’esercizio dei diritti delle parti; – dall’altro, al Procuratore della Repubblica di adottare tempestivamente i provvedimenti di competenza nella piena conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione. La partecipazione del Consiglio dell’Ordine nella redazione delle presenti linee guida discende dallo specifico ruolo attribuito nel procedimento di negoziazione assistita agli avvocati, oltre che del fondamentale principio di leale collaborazione per un migliore svolgimento della funzione nell’interesse delle parti, ovviamente nel rispetto delle specifiche competenze attribuite a ciascuno. La Procura della Repubblica e il Consiglio dell’Ordine ritengono che costituisca un valore comune condividere linee guida dirette a rendere più agevole l’attività dell’Avvocatura e della Procura della Repubblica nel procedimento in esame, e, in definitiva, di semplificare l’esercizio e meglio garantiti i diritti di tutte le parti interessate, in cui l’accordo investe diritti di estremo rilevo, in particolare nel caso in cui siano presenti figli minori nonché figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Questa la ragione per cui, concordate le linee guida, si è deciso – sotto il profilo formale – di prevedere nell’adozione del provvedimento di competenza del Procuratore della Repubblica il “concerto” del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Il Procuratore della Repubblica con l’emanazione delle presenti linee guida fissa i criteri orientativi relativi al procedimento da seguire e ai provvedimenti da adottare, con riserva di procedere a successive modifiche, auspicabilmente col concerto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
L’accordo di soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio …, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio va trasmesso, unitamente alla documentazione allegata, al Procuratore della Repubblica di Tivoli mediante deposito di quattro originali (uno per ogni parte, uno per l’Ufficio Comunale e uno da conservare agli atti della Procura della Repubblica). Gli atti vanno depositati presso la Procura della Repubblica di Tivoli, via Antonio dal Re 24, Tivoli, (RM), Ufficio del Casellario, sito al piano terra, anche da parte di uno solo degli avvocati (o suo delegato) sottoscrittori dell’accordo medesimo. L’eventuale cambio di data per “soppressione” o “interlineatura” dovrà contenere espressa sottoscrizione di approvazione di tutte le parti e dei difensori chiaramente leggibile. Analoga modalità dovrà essere seguita nel caso di modifiche apportate a mano all’atto.
I requisiti necessari per la valida presentazione dell’accordo in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, l. n. 104/1992, ovvero economicamente non autosufficienti, che devono risultare dall’accordo (o essere ivi dichiarati), sono i seguenti: – assistenza di almeno un avvocato/a per parte; – sottoscrizione dell’accordo delle parti e di almeno un avvocato/a per parte; – certificazione dell’autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati; – nel caso di accordo finalizzato al divorzio, dichiarazione del decorso di almeno dodici mesi ininterrotti di separazione personale dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato/a ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, come previsto dal IV capoverso dell’art. 3 della l. n. 898/1970 [1], circostanza dichiarata nell’accordo; – assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, l. n. 104/1992, ovvero non economicamente autosufficienti, dichiarata nell’accordo. Nell’accordo gli avvocati devono, inoltre, espressamente dare atto attraverso apposita dichiarazione: – di aver tentato di conciliare le parti (non necessario in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio); – di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare (non necessario in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio).
[2] Oltre a quanto indicato al par. 5.1.1., gli avvocati dovranno dichiarare: a) il rispetto dell’art. 24, 5° comma, del Codice Deontologico Forense «in quanto non sono partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale ovvero non esercitano negli stessi locali collaborando professionalmente in maniera non occasionale»; b) di aver cooperato con buona fede e lealtà nelle informazioni rese e nei documenti prodotti; c) di aver rispettato i termini di legge per l’esperimento della negoziazione assistita con decorso dei termini minimi e massimi (anche se prorogati); d) le ragioni che hanno condotto all’adozione degli eventuali patti di trasferimento patrimoniali, anche immobiliari. La presenza nell’accordo dell’esplicitazione dei requisiti e delle dichiarazioni suindicate consente di evitare il rilievo di eventuali irregolarità che impediscano il rilascio del nulla osta.
L’art. 6, 2° comma, d.l. cit. non prevede espressamente alcun termine per la presentazione dell’accordo rispetto alla data della sua conclusione, a differenza del caso dell’autorizzazione. Un termine più lungo, rispetto a quello previsto per l’autorizzazione, potrebbe incidere sulla regolarità della procedura in quanto la legge (art. 12, 5° comma, d.l. cit. che modifica l’art. 3, l. n. 898/1970) fa discendere dalla data dell’accordo (e non del nulla osta) gli effetti. Si ritiene, dunque, che superi il vaglio di regolarità l’accordo depositato entro 10 giorni dalla conclusione.
Il Procuratore della Repubblica potrà evidenziare – nell’interesse delle parti e per ragioni di celerità – eventuali “criticità” adottando un provvedimento in cui subordina l’efficacia del diniego del nulla osta alla mancata integrazione del contenuto dell’accordo e/o della documentazione ritenute necessarie entro un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla comunicazione alle parti. L’ulteriore esito del procedimento, dunque, è rimesso alle parti, per cui: – nel caso di deposito tempestivo delle integrazioni e/o documentazione, sarà emesso un nuovo provvedimento (di nulla osta o di diniego); – nel caso di mancato deposto tempestivo delle integrazioni e/o documentazione, assume efficacia il diniego del nulla osta, con operatività di quanto previsto al par. 5.2.3. nel caso di diniego. Si ribadisce che la puntuale osservanza di quanto indicato al par. 5.1. in ordine a quanto richiesto riduce considerevolmente le possibili richieste di integrazione e/o i dinieghi.
Il provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta sarà emesso entro un congruo termine dal deposito secondo la complessità del caso, tendenzialmente entro 15 giorni dal deposito dell’atto. Nel caso di diniego il provvedimento sarà congruamente motivato. Gli atti non saranno trasmessi al Tribunale non essendo previsto tale adempimento nel caso di diniego di Nulla Osta (a differenza del diniego dell’autorizzazione). Il procedimento sarà archiviato, con diritto delle parti alla restituzione degli accordi depositati in originale (a eccezione di uno) e di copia dell’originale contenente il provvedimento di diniego; la segreteria tratterà dunque, in ogni caso, l’originale dell’accordo col provvedimento di diniego adottato e la documentazione allegata all’accordo. Il provvedimento positivo consterà del mero “nulla osta” che certifica la regolarità dell’accordo agli effetti della disposizione in esame. Sarà cura di uno degli avvocati sottoscrittori provvedere al ritiro degli originali non di competenza della Procura. Si ritiene che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile decorrano: – dalla data di comunicazione da parte della Segreteria della Procura dell’emissione del provvedimento; – ovvero, se ritirati gli originali dell’accordo prima della comunicazione della Segreteria della Procura, dalla data del ritiro certificata espressamente dall’Ufficio della Procura unitamente alla circostanza che i predetti atti sono stati ritirati senza essere stata inviata alcuna comunicazione. L’adempimento relativo alla trasmissione dell’accordo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso dell’accordo (cfr. Circolare n. 6/2015 Ministero dell’Interno).
I requisiti necessari per la valida presentazione dell’accordo in presenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, l. n. 104/1992, ovvero economicamente autosufficienti, che devono risultare dall’accordo (o essere ivi dichiarati), sono: a)oltre a quelli indicati in precedenza al par. 5.1.1. alle lett. da a) a d), dunque: – assistenza di almeno un avvocato/a per parte; – sottoscrizione dell’accordo delle parti e di almeno un avvocato/a per parte; – certificazione dell’autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati; – nel caso di accordo finalizzato al divorzio, dichiarazione del decorso di almeno dodici mesi ininterrotti di separazione personale dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato/a ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, come previsto dal IV capoverso dell’art. 3 della l. n. 898/1970 [3], circostanza dichiarata nell’accordo; b)anche i seguenti: – l’indicazione, con le generalità complete, delle persone la cui presenza impone l’autorizzazione e la relativa qualità: – figli minori (se portatori di handicap grave precisarlo); – figli maggiorenni incapaci, con la precisazione della natura di tale qualità [4]; – figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, l. n. 104/1992, con la – descrizione della tipologia di handicap certificata; – figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con una sintetica descrizione della qualità; c)inoltre, nell’accordo gli avvocati devono espressamente dare atto attraverso [continua ..]
[5] Oltre a quanto indicato al par. 6.1.1., dall’accordo dovrà risultare: la descrizione delle ragioni per cui si è ritenuto che l’accordo risponde all’interesse dei figli in modo tale da consentire la valutazione da parte del Procuratore della Repubblica, con la precisazione, in particolare: 1. degli elementi relativi ad affidamento e collocamento dei figli; 2. degli elementi relativi agli obblighi di frequentazione di cui all’art. 6, 3° comma, d.l. cit. e art. 337 ter c.c.; 3. degli elementi relativi alle decisioni di natura economica. In proposito sarà presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ciascuna parte, ai sensi dell’art. 47, d.p.r. n. 445/2000, sottoscritta e depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 d.p.r. cit., contenente: a) per individuarla concretamente (ad esempio: non è sufficiente indicare “imprenditore”, ma occorre precisare il settore e il luogo in cui opera e se esercitata in forma individuale o sociale ecc.; non è sufficiente indicare “commerciante”, ma occorre precisare il settore d’attività e il luogo d’esercizio, ecc.; non è sufficiente indicare “lavoratore dipendente”, ma occorre precisare il tipo di attività e il datore di lavoro); b) il reddito annuo netto dei coniugi dell’ultimo triennio nonché le somme percepite a qualunque titolo (potendo alcuni elementi non risultare dalla dichiarazione dei redditi, come i redditi agrari, eredità, ecc.); c) i beni mobili registrati e immobili di cui sono titolari – direttamente o indirettamente – i coniugi, unitamente a quote sociali e/o aziende; d) l’espressa dichiarazione: «dichiaro, ex art. 76, d.p.r. n. 445/2000 di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.p.r. citato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in [continua ..]
L’accordo dovrà essere depositato, ai sensi dell’art. 6, 3° comma, entro 10 giorni dalla data di conclusione. Il termine deve ritenersi “perentorio” in virtù degli effetti che la legge fa discendere dalla data dell’accordo. Per atti presentati oltre tale termine sarà dichiarato «l’inammissibilità all’adozione del provvedimento richiesto per decorso del termine perentorio di presentazione».
Come per il rilascio del nulla osta, il Procuratore della Repubblica potrà evidenziare – nell’interesse delle parti e per ragioni di celerità – eventuali “criticità” adottando un provvedimento in cui subordina l’efficacia del diniego dell’Autorizzazione (e della Trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale) alla mancata integrazione del contenuto dell’accordo e/o della documentazione ritenute necessarie entro un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla comunicazione alle parti. L’ulteriore esito del procedimento, dunque, è rimesso alle parti, per cui: – nel caso di deposito tempestivo delle integrazioni e/o documentazione, sarà emesso un nuovo provvedimento (di autorizzazione o di diniego e di trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale); – nel caso di mancato deposito tempestivo delle integrazioni e/o documentazione, assume efficacia il diniego dell’autorizzazione nulla osta, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale come previsto dal par. 6.3.3. Si ribadisce che la puntuale osservanza di quanto indicato al par. 6.1. in ordine a quanto richiesto riduce considerevolmente le possibili richieste di integrazione e/o i dinieghi, in particolare nei procedimenti in esame in cui vi è una penetrante valutazione di merito sulla rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli.
Il provvedimento di rilascio o di diniego dell’autorizzazione sarà emesso entro un congruo termine dal deposito secondo la complessità del caso, tendenzialmente entro 15 giorni dal deposito dell’atto. L’eventuale diniego di autorizzazione congruamente motivato sarà trasmesso al Presidente del Tribunale: – nel termine ordinatorio di cinque giorni dal deposito del provvedimento; – ovvero alla scadenza del termine perentorio fissato nel provvedimento di diniego subordinato al deposito di documentazione e/o integrazione, qualora questa non sia depositata. Il provvedimento positivo consterà, di norma, della mera autorizzazione che certifica la regolarità e congruità dell’accordo agli effetti della disposizione in esame. Sarà cura di uno degli avvocati sottoscrittori provvedere al ritiro degli originali non di competenza della Procura. Come indicato al par. 5.2.3., Si ritiene che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile decorrano: – dalla data di comunicazione da parte della Segreteria della Procura dell’emissione del provvedimento; – ovvero, se ritirati gli originali dell’accordo prima della comunicazione della Segreteria della Procura, dalla data del ritiro certificata espressamente dall’Ufficio della Procura unitamente alla circostanza che i predetti atti sono stati ritirati senza essere stata inviata alcuna comunicazione. L’adempimento relativo alla trasmissione dell’accordo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso dell’accordo (cfr. Circolare n. 6/2015 Ministero dell’Interno).
A) In ogni caso: 1. copia della convenzione di negoziazione assistita; 2. certificato di residenza dei coniugi; 3. stato di famiglie dei coniugi; B) inoltre: – nel caso di soluzione consensuale di separazione personale: 4. estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; – nel caso di soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio: 5. atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; 6. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale di Stato Civile; – nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione: 7. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copi autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile; – nel caso soluzione consensuale di modifica delle condizioni di divorzio: 8. copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell’accordo di divorzio concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Oltre alla documentazione indicata al par. 7.1.: A) In ogni caso: 1. dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge relativa agli ultimi tre anni; 2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ciascuna parte, ai sensi dell’art. 47, d.p.r. n. 445/2000, sottoscritta e depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 d.p.r. cit., contenente: a) la specifica attività lavorativa svolta dai coniugi nell’ultimo triennio, con quanto necessario per individuarla concretamente (ad esempio: non è sufficiente indicare “imprenditore”, ma occorre precisare il settore e il luogo in cui opera e se esercitata in forma individuale o sociale ecc.; non è sufficiente indicare “commerciante”, ma occorre precisare il settore d’attività e il luogo d’esercizio, ecc.; non è sufficiente indicare “lavoratore dipendente”, ma occorre precisare il tipo di attività e il datore di lavoro); b) il reddito annuo netto dei coniugi dell’ultimo triennio nonché le somme percepite a qualunque titolo (potendo alcuni elementi non risultare dalla dichiarazione dei redditi, come i redditi agrari, eredità, ecc.); c) i beni mobili registrati e immobili di cui sono titolari – direttamente o indirettamente – i coniugi, unitamente a quote sociali e/o aziende; d) l’espressa dichiarazione: «dichiaro, ex art. 76, d.p.r. n. 445/2000 di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.p.r. citato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia». B) Inoltre: – qualora siano presenti figli maggiorenni portatori di handicap grave ex art. 3, 3° comma, l. n. 104/1992: 1. certificazione sanitaria relativa all’handicap; – qualora si dia atto della esistenza di figli maggiorenni [continua ..]
Per semplificare l’individuazione del contenuto dell’accordo e della documentazione da allegare viene predisposto un apposito modulo, allegato al presente provvedimento, di cui si raccomanda la compilazione. Sono previste 4 tipologie di accordi, con l’elencazione del contenuto e dei documenti da allegare per ciascuno di essi, prevedendo che sia barrato l’avvenuto adempimento al fine di semplificare l’attività delle parti e del Procuratore della Repubblica. Queste le tipologie di accordi previsti: A) soluzione consensuale di separazione personale in assenza di figli da tutelare (richiesta di nulla osta); A/1) soluzione consensuale di separazione personale in presenza di figli da tutelare (richiesta di autorizzazione); B) soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio in assenza di figli da tutelare (richiesta di nulla osta); B/1) soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio in presenza di figli da tutelare(richiesta di autorizzazione); C) soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione in assenza di figli da tutelare (richiesta di nulla osta); C/1) soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione in presenza di figli da tutelare (richiesta di autorizzazione); D) soluzione consensuale nel caso di modifica delle condizioni di divorzio in assenza di figli da tutelare (richiesta di nulla osta); D/1) soluzione consensuale nel caso di modifica delle condizioni di divorzio in presenza di figli da tutelare (richiesta di autorizzazione).
Le presenti linee guida, adottate dal Procuratore della Repubblica di concerto col Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli che le sottoscrive e che ne riceve copia anche per l’opportuna diffusione, in vigore dal 1° gennaio 2017, saranno inserite nel sito web della Procura e inviate per conoscenza al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma e al Sig. Presidente del Tribunale.