Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Vademecum sulla negoziazione assistita in materia di famiglia d.l. N. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014


aggiornato al novembre 2016 Osservatorio sulla giustizia civile di Roma – Gruppo giurisdizione e Adr Pres.te Dr.ssa Franca Mangano – Avv. Paola Moreschini – Avv. Marina Petrolo APPLICABILITÀ (FACOLTATIVA) A –    separazioni personali; –    cessazione effetti civili del matrimonio; –    scioglimento del matrimonio; –    modifica condizioni divorzio; –    modifica condizioni di separazione. LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA SI ARTICOLA IN DUE ATTI ESSENZIALI –    la convenzione; –    l’accordo; –    prescrizioni obbligatorie; –    ai fini della validità; –    la presenza di almeno un avvocato per parte; –    la forma scritta. 1.  L’INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA CONTENUTI DELLA LETTERA EVENTUALMENTE DA INVIARE CON RACC. A.R. (NON È OBBLIGATORIO NON ESSENDO OBBLIGATORIA LA N.A. IN MATERIA DI FAMIGLIA) –    indicazione dell’oggetto della controversia; –    indicazione del termine di risposta; –    l’avvertimento che la mancata risposta avrà valore di rifiuto (senza tuttavia le conseguenze che viceversa la legge prevede per le materie in cui la n.a. è obbligatoria); –    firma dell’avvocato; –    mandato e firma della parte autenticata dall’avvocato. 2. LA CONVENZIONE a)  CONTENUTI OBBLIGATORI –    impegno a cooperare in buona fede e con lealtà; –    indicazione del termine non inferiore ad un mese né superiore a tre (prorogabile di ulteriori 30 giorni max su accordo delle parti); –    l’indicazione della controversia; –    l’indicazione dei legali nominati; –    mandato in calce; –    firma delle parti autenticata dagli avvocati; –    impegno di tutte le parti al dovere della riservatezza. b)  CONTENUTI FACOLTATIVI –    l’indicazione di modalità di scambio di documenti; –    l’indicazione dell’adozione di tutti i mezzi necessari alla risoluzione della controversia (previsione ausilio di eventuali consulenti, terzi neutrali quali psicologi, mediatori o commercialisti). 3. L’ACCORDO a)  CONTENUTI OBBLIGATORI IN ASSENZA DI FIGLI –    dare atto del tentativo di conciliazione; –    informare della possibilità di esperire [continua..]