aggiornato al novembre 2016
Osservatorio sulla giustizia civile di Roma – Gruppo giurisdizione e Adr
Pres.te Dr.ssa Franca Mangano – Avv. Paola Moreschini – Avv. Marina Petrolo
APPLICABILITÀ (FACOLTATIVA) A
– separazioni personali;
– cessazione effetti civili del matrimonio;
– scioglimento del matrimonio;
– modifica condizioni divorzio;
– modifica condizioni di separazione.
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA SI ARTICOLA IN DUE ATTI ESSENZIALI
– la convenzione;
– l’accordo;
– prescrizioni obbligatorie;
– ai fini della validità;
– la presenza di almeno un avvocato per parte;
– la forma scritta.
1. L’INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
CONTENUTI DELLA LETTERA EVENTUALMENTE DA INVIARE CON RACC. A.R. (NON È OBBLIGATORIO NON ESSENDO OBBLIGATORIA LA N.A. IN MATERIA DI FAMIGLIA)
– indicazione dell’oggetto della controversia;
– indicazione del termine di risposta;
– l’avvertimento che la mancata risposta avrà valore di rifiuto (senza tuttavia le conseguenze che viceversa la legge prevede per le materie in cui la n.a. è obbligatoria);
– firma dell’avvocato;
– mandato e firma della parte autenticata dall’avvocato.
2. LA CONVENZIONE
a) CONTENUTI OBBLIGATORI
– impegno a cooperare in buona fede e con lealtà;
– indicazione del termine non inferiore ad un mese né superiore a tre (prorogabile di ulteriori 30 giorni max su accordo delle parti);
– l’indicazione della controversia;
– l’indicazione dei legali nominati;
– mandato in calce;
– firma delle parti autenticata dagli avvocati;
– impegno di tutte le parti al dovere della riservatezza.
b) CONTENUTI FACOLTATIVI
– l’indicazione di modalità di scambio di documenti;
– l’indicazione dell’adozione di tutti i mezzi necessari alla risoluzione della controversia (previsione ausilio di eventuali consulenti, terzi neutrali quali psicologi, mediatori o commercialisti).
3. L’ACCORDO
a) CONTENUTI OBBLIGATORI IN ASSENZA DI FIGLI
– dare atto del tentativo di conciliazione;
– informare della possibilità di esperire [continua..]