1. Introduzione - 2. Il ruolo del P.M. presso la Cancelleria degli Affari Civili del Tribunale di Roma - 3. La procedura - 4. Conclusioni - 5. Alcuni casi
Negli ultimi decenni il tema della progressiva espansione dell’autonomia privata in molti ambiti del diritto è stato al centro di un importante e serrato dibattito in dottrina e in giurisprudenza. Tale dibattito ha riguardato anche il diritto di famiglia, che rappresenta uno dei settori tradizionalmente meno permeabili al riconoscimento della negozialità privata. Anche se il terreno dell’indisponibilità è attualmente circoscritto essenzialmente alle relazioni tra genitori e figli e, più in generale ai diritti dei minori, possiamo affermare che il legislatore incoraggia largamente la negozialità e ciò si può cogliere in quei settori nei quali tradizionalmente è possibile riscontrare una migliore predisposizione al riconoscimento di validità ed efficacia degli accordi intervenuti tra le parti: si pensi alle separazioni consensuali in cui la negozialità è in re ipsa, alla materia del divorzio dove gli spazi lasciati aperti all’autonomia sono molteplici (ricorso a firma congiunta, conclusioni conformi) e, soprattutto, alla normativa sull’affidamento condiviso (l. n. 54/2006), in cui è evidente il favor per gli accordi tra genitori sull’affidamento, sulle modalità degli incontri dei figli con il genitore non collocatario prevalente e sul contributo al mantenimento dei figli. Mentre in generale il riconoscimento dell’autonomia negoziale delle parti coincide con la piena efficacia e validità degli accordi raggiunti, nell’ambito circoscritto alle relazioni tra genitori e figli e più in generale al tema dei diritti dei minori, nonostante il favor del legislatore, la negozialità non produceva accordi immediatamente validi ed efficaci ex se, occorrendo sempre e comunque l’intervento giudiziale del Tribunale che la limitava, sottoponendola a controllo per finalità di natura pubblicistica. Le riforme procedurali sulla separazione e sul divorzio introdotto dalla nuova normativa sulla negoziazione assistita (d.l. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla l. di conversione del 10 novembre 2014) hanno invece segnato un decisivo punto di svolta, attenuando marcatamente l’indisponibilità che ha sempre caratterizzato questo settore del diritto. Nella originaria formulazione del DL la negoziazione era ammessa solo in assenza di figli minori o maggiorenni [continua ..]
In materia di separazioni e divorzi il P.M. ha quindi assunto un ruolo più incisivo nell’ambito delle negoziazioni assistite, sempre nell’ambito del potere di controllo dell’esatto rispetto dei precetti di legge, ma più incisivo perché è l’unico controllo dell’autorità giudiziaria in quest’ambito. Il P.M. è l’organo di “ricezione e definizione” della Convenzione di negoziazione assistita, che inaugura un rito paragiurisdizionale che di fatto governa, con una funzione che qualcuno in dottrina ha ricondotto alle sue «primarie attribuzioni di sorvegliante dell’osservanza delle leggi e della pronta e regolare amministrazione della giustizia (art. 73 ord. giud.)». Lo scopo e la finalità della negoziazione assistita per separazioni e divorzi è essenzialmente quella di decongestionare il carico di lavoro dei tribunali e di attuare una tangibile contrazione dei tempi e dei costi rispetto alle procedure ordinarie in una materia che ha un fortissimo impatto sociale. Per questo, al fine di valorizzare la finalità del legislatore, noi operatori del diritto dobbiamo spingerci nella attuazione dello strumento cercando, sforzandoci di cercare, l’interpretazione della legge che consenta, data la più generale situazione di carenza di mezzi, il miglior risultato ottenibile. In quest’ottica, l’Ufficio del P.M. di Roma si è attrezzato dando linee guida, all’inizio di carattere generale e via via più specifiche, garantendo la presenza quotidiana di vice procuratori onorari (che sono stati adeguatamente formati nella materia) e di personale amministrativo altamente qualificato in costante contatto con me (che sono il P.M. togato con la delega per le questioni civili) per la soluzione di casi di volta in volta specifici e particolari.
La procedura è applicabile sia in presenza che in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave. Nel caso in cui non vi sia prole i coniugi possono rivolgersi direttamente all’ufficiale di stato civile; possono avere anche un legale, ma è una facoltà, non un obbligo. È evidente che si tratta di ipotesi, dal punto di vista numerico, del tutto marginali, perché è difficile che i coniugi non abbiano figli e non abbiano questioni economiche da disciplinare, ma è anche un’ipotesi che mi lascia molto perplessa per l’assoluta mancanza di informazioni qualificate alle parti, per il pregiudizio che per qualcuno potrebbe conseguire, insomma è un’ipotesi che non mi sentirei di consigliare e che mi auguro resti marginale proprio a fronte della possibilità, invece, di ricorrere alla negoziazione assistita. La legge ha previsto delle ipotesi di negoziazione obbligatoria (risarcimento di danno da circolazione stradale e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00) di negoziazione facoltativa (che in materia di diritti disponibili ed economici delle parti non mi sembra abbia limiti) al fine di incentivare il ricorso ad un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti in modo da bloccare l’afflusso dei processi. In materia di famiglia, ricordiamolo, non vi è obbligo di negoziazione assistita ma vi è solo una mera facoltà, ma ripeto, se vogliamo attuare la finalità del legislatore, una facoltà da incentivare perché è una facoltà in un settore a forte impatto sociale. 1) Per le negoziazioni che riguardano le unioni familiari i coniugi possono concludere un accordo di negoziazione assistita per il tramite di «almeno un avvocato per parte» (cfr. 1° comma, art. 6, cit.). La locuzione è chiara e peraltro specifica l’ambigua formulazione in rubrica («da uno o più avvocati») nel senso che l’unicità dell’assistenza di un avvocato ha riguardo alla singola parte, con la conseguenza che in ogni caso gli avvocati non potranno mai essere meno di due, uno per parte. Resta inoltre preclusa la possibilità che i due avvocati siano entrambi comuni alle parti, dovendosi riconoscere all’istituto il fine di pervenire ad [continua ..]
Voglio evidenziare che la prassi fin qui seguita dall’ufficio del P.M. nel caso di criticità superabili – sia nell’ipotesi di richiesta di nullaosta che di autorizzazione – è stata quella di sollecitare i difensori alle integrazioni emendative e documentali richieste, sia in termini di modificazione dell’accordo (in tal caso con atto a firma delle parti, certificata dai rispettivi difensori) che di allegazione di documentazione mancante. In tali casi il decorso del termine resterà sospeso fino alla nuova produzione integrativa. La Segreteria Civile è già attrezzata in proposito, i VPO hanno delle direttive che discutono con me se necessario; il mio auspicio è che anche il Foro civile possa rispondere a queste modalità con spirito collaborativo, sul presupposto che non si tratta di “formalità sterili” ma di cercare una forma di tutela e di garanzia del lavoro dell’avvocatura. Al 1° dicembre 2016 risultano presentate alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Roma 1392 negoziazioni assistite e nessuna è stata respinta grazie alla interazione proficua tra l’Ufficio e l’avvocatura.