Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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I segni inquieti del mondo e i nuovi strumenti di contrasto della violenza sulle donne: il caso della l. N. 154/2001 (di Etelina Carri (Avvocato in Reggio Emilia))


SOMMARIO:

1. Tra diritto e vicinanza: la mia esperienza di avvocata con i Centri e per i Centri - 2. A quindici anni dalla l. n. 154/2001. Alcuni spunti di riflessione - 3. Per il pieno rispetto della Convenzione di Istanbul - 4. L’applicabilità della legge nelle relazioni affettive che vedono non più presente la convivenza. Prime riflessioni su alcuni recenti pronunciamenti: i rischi di una interpretazione restrittiva della legge - 5. Brevi considerazioni conclusive. Necessità e legittimità di una interpretazione estensiva della l. n. 154/2001 - NOTE


1. Tra diritto e vicinanza: la mia esperienza di avvocata con i Centri e per i Centri

Sono ormai vent’anni che condivido con altre colleghe ed amiche l’esperienza in una associazione che gestisce un Centro Antiviolenza, l’Associazione Nondasola di Reggio Emilia, appartenente a sua volta ad un’altra realtà associativa più ampia, D.i.Re. (Donne in rete contro la violenza Onlus), associazione nazionale a cui fanno riferimento numerosi, e attivi da tempo, Centri Antiviolenza, in diverse parti d’Italia. L’incontro concreto, e si può dire quotidiano, con le più diverse situazioni di reale sofferenza, non solo ha arricchito il mio bagaglio professionale, ma mi ha costretto e costantemente mi costringe a fare i conti con la validità e l’efficacia degli strumenti, che il legislatore nel tempo è venuto adottando. Ad interrogare la legge, cercando sempre più di avvicinarla a circostanze spesso impreviste, che rischiano di spiazzare e fuorviare anche le migliori intenzioni. Del resto, l’impegno di tante di noi a sostenere, anche sul piano strettamente legale, il punto di vista delle donne offese e colpite, non ci ha mai impedito di aggiornare analisi e valutazioni, co­me pure di tessere una fitta rete di relazioni, finalizzate all’incontro e al confronto, anche con associazioni prevalentemente maschili, sinceramente e autenticamente consapevoli della urgenza e della necessità di una vera e propria rivoluzione culturale, rispetto agli orientamenti “pa­triarcali” ancora così diffusi, anche nei Paesi che si ritengono più avanzati. La cronaca continuamente ci presenta il conto. Di un fenomeno, la cui gravità non sembra in alcun modo attenuarsi. Non può che destare un grande interesse in noi il moltiplicarsi di iniziative in cui anche dal versante maschile ci si interroghi sulla natura e sulle modalità della violenza di genere. “Non bastano le parole”, era il titolo non casuale di un incontro che abbiamo tenuto non molto tempo fa con alcune associazioni maschili, poiché di frequente, nei fatti, a tante dichiarazioni di disponibilità, comprensive di puntuali rivendicazioni, non di rado enfatizzate mediaticamente in modo non sempre corretto, difficilmente seguono gesti conseguenti o modalità di relazione più mature. Del resto, sappiamo bene, l’abbiamo imparato sul campo, che nessuna misura legislativa, anche se proposta o gestita con il [continua ..]


2. A quindici anni dalla l. n. 154/2001. Alcuni spunti di riflessione

Il mondo in cui viviamo ci lancia segnali inquietanti: è in atto, in molte parti della terra (quanti esempi ci vengono dalle cronache di ogni giorno, ad ogni latitudine!) una vera e propria “guerra per riconquistare le donne”, secondo una felice espressione di Adriano Sofri. La questione riguarda i popoli, le culture, le religioni, ma anche i singoli uomini, che troppo spesso approdano alla violenza per reagire alla libertà che la donna decide di riprendersi. Questo orizzonte, che sarebbe sbagliato ignorare o ancora peggio non considerare rilevante, non è certo estraneo alle nostre riflessioni di operatori/operatrici del diritto e riguarda molto da vicino la valutazione dellanormativa che man mano il legislatore ha prodotto. Come non condividere, a questo proposito, un commento di Chiara Saraceno alle più tragiche cronache di questo primo semestre 2016 e apparso sul quotidiano La Repubblica del 3 giugno 2016. «Eppure la socializzazione a modalità di essere maschi diverse da quella basata sulla a­simmetria di genere è l’unica strada per sconfiggere la violenza contro le donne e il femminicidio; perché non solo le donne, ma anche gli uomini, possano essere più liberi, non resi ottusi nei propri modi di essere e di sentire da corazze identitarie difensive. È una strada lunga, che va intrapresa con sistematicità, in famiglia, a scuola, sui media. Nel frattempo occorre mettere in sicurezza per quanto possibile le potenziali vittime di maschi incapaci di pensarsi altrimenti che come controllori delle donne che hanno scelto». Proprio sulla base di questo “scenario” in cui viene a collocarsi la nostra particolare esperienza professionale, anche se si guarda alla genesi dell’istituto introdotto dalla l. n. 154/2001, ci sembra fondamentale, a distanza di tempo, misurarne l’efficacia nonché le sue effettive ricadute. Dall’esperienza maturata nei centri antiviolenza e in particolare attraverso le pratiche di relazione e di confronto del gruppo avvocate dei Centri Antiviolenza, sin dalla fine degli anni ’90 si veniva affermando con forza la necessità e l’urgenza di nuovi strumenti legislativi di contrasto della violenza contro le donne e, in specifico, nei confronti della violenza intra-familiare. Essa non sostituisce di certo la necessità di una visione progettuale di uscita dalle [continua ..]


3. Per il pieno rispetto della Convenzione di Istanbul

Dati allarmanti ci provengono dalla recente indagine condotta dall’Istat, presentata nel giugno 2015 e relativa al quinquennio 2009/2014. Tale indagine ci segnala: –    la violenza contro le donne è fenomeno ampio e diffuso: 6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Rispetto alle rilevazioni della precedente indagine Istat le violenze sono più gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da partner) e il numero delle donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 2014); anche le violenze da parte dei non partner sono più gravi. Le donne che hanno subito stalking con frequenza maggiore di tre episodi per almeno una tipologia di atto persecutorio sono 3 milioni 466 mila, il 16,1% delle donne. Di queste 1.524.800 lo hanno subito dall’ex partner. Le donne separate o divorziate hanno subito violenze fisiche o sessuali in maggior misura rispetto alle altre e sono maggiormente esposte al rischio sia per le violenze da ex partner sia da uomini non partner; queste donne sono più a rischio di subire tutti i tipi di violenze, sia fisiche da parte degli ex, sia quelle sessuali da parte di altri uomini. I livelli di violenza psicologica subita da ex partner sono molto più alti e simili a quelli delle donne che erano in coppia nel 2006. Anche di fronte a questi dati aggiornati, come non rimarcare che l’Italia è ancora in ritardo sulla prevenzione della violenza contro le donne. Recentemente così si è espresso il Presidente dell’Eures, l’Istituto che ogni anno redige report sui femminicidi in Italia: «Vede, i numeri ci dicono tanto e servono a fare una riflessione ma a volte un singolo caso ... dimostra quali sono le distorsioni culturali, i limiti della prevenzione, l’incapacità di comunicazione in famiglia e all’esterno, la mancanza di consapevolezza del rischio: insomma tutti quei temi su cui ci si interroghiamo per costruire la prevenzione contro il femminicidio» [2]. Necessità e urgenza di fermare la violenza prima che essa giunga all’irreparabile: una sorta di imperativo categorico. La prevenzione non solo è necessaria ma è davvero praticabile se si garantisce una protezione maggiore e più adeguata alle donne che vivono situazioni di [continua ..]


4. L’applicabilità della legge nelle relazioni affettive che vedono non più presente la convivenza. Prime riflessioni su alcuni recenti pronunciamenti: i rischi di una interpretazione restrittiva della legge

Non può sfuggire, ad una analisi onesta ed aggiornata, come l’applicabilità o meno di un istituto, come quello di cui stiamo trattando, nelle situazioni di non più condivisione della stessa abitazione, abbia una grande rilevanza quando si devono misurare l’efficacia e le ricadute positive di tale strumento legislativo, nel percorso di uscita delle donne dal cerchio delle violenze. Una lettura restrittiva degli artt. 342 bis e 342 ter c.c., ove, rispettivamente, si equipara la condotta pregiudizievole del coniuge a quella del convivente ed il giudice ordina la cessazione della condotta pregiudizievole e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente violento, porta a concludere che, venuta meno la convivenza tra i membri della coppia, non sia dato ricorrere al giudice per chiedere gli ordini di protezione. È questo un orientamento espresso recentemente dal Tribunale di Reggio Emilia, che, dando comunque conto di posizioni di senso contrario, giunge a ritenere che le misure di tutela di cui agli artt. 342 bis ss. c.c. «presuppongono l’attuale convivenza tra le persone coinvolte nella violenza, non essendo sufficiente a consentire la pronuncia di un ordine di protezione il solo vincolo di parentela o di affinità». E tale indirizzo, sostiene il Tribunale di Reggio Emilia, «si fonda, anzitutto, su di un’argomentazione di carattere letterale». Chi vi parla non condivide tale interpretazione e tale indirizzo. Giurisprudenza, sia immediata­mente successiva all’approvazione della l. n. 154/2001 sia più recente, ha espresso una interpretazione della norma che porta, al contrario, a diversa conclusione. Giurisprudenza (cfr. in merito decreto emesso dal Tribunale di Bologna, in data 21 marzo 2005) così si è espressa in ordine all’interpretazione e all’applicazione degli artt. 342 bis e 342 ter c.c., quanto all’adozione di un ordine di protezione nell’ambito di una coppia non più convivente: «... Una simile conclusione appare però non obbligata né sempre rispondente alle finalità della disciplina introdotta nel 2001, avuto riguardo alle fattispecie concrete. Le misure di tutela di cui agli artt. 324 bis e 342 ter c.c. possono essere accordate anche se non sussiste tra i due soggetti della [continua ..]


5. Brevi considerazioni conclusive. Necessità e legittimità di una interpretazione estensiva della l. n. 154/2001

In sintesi e in conclusione, vorrei aggiungere che l’interpretazione estensiva di cui ho cercato di dare conto, in questo mio rapido excursus, mi sembra in piena corrispondenza con i principi e le direttive enunciate solennemente nella Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica – meglio nota come “Convenzione di Istanbul” – che ho sommariamente richiamato in precedenza. Ecco perché insisto sulla sua necessità ma anche sulla sua legittimità. Le donne infatti sono stanche di principi enunciati, di diritti riconosciuti sulla carta, che incontrano tuttavia sempre seri ostacoli quando vengono legittimamente reclamati nella concretezza delle dinamiche relazionali, specialmente nelle situazioni di più grave sofferenza.


NOTE