Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Osservazioni sul giudice unico per la persona e le relazioni familiari (di Gustavo Sergio (Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli))


Le osservazioni di carattere discorsivo ed illustrativo qui pubblicate, con l’autorizzazione dell’Autore, Dott. GUSTAVO SERGIO, sono tratte da La giustizia minorile. Dalla tutela del minore alla tutela civile dei diritti relazionali, lavoro pubblicato in Trattato Zatti, vol. VI, La tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia, a cura di L. Lenti, Giuffrè, Milano, 2012. Esse in particolare affrontano le questioni:

a) dellaspecializzazione del giudice e degli altri soggetti del processo; b) dell’utilizzazione del sapere extra giuridico e dei ruoli processuali; c) dellaspecializzazione del PM e dell’avvocatura; d) del nuovo ruolo del PM di interfaccia tra il sistema dei servizi e la giustizia, e la proposta di istituzione di una commissione tecnica consultiva presso il gruppo di lavoro specializzato per la famiglia e le persone presso la procura della Repubblica.

Su tali questioni si è incentrato il contributo del Dott. Gustavo Sergio ai lavori dell’Assemblea nazionale dell’AIAF, tenutasi a Milano il 17-19 maggio 2012.

SOMMARIO:

1. Specializzazione del Giudice unico per la persona e le relazioni familiari - 2. Utilizzazione dei saperi extra giuridici e ruoli processuali - 3. La specializzazione del PM e dell'Avvocatura: nuove prospettive - 4. Nuovo ruolo del PM di interfaccia tra sistema dei servizi e giustizia, e proposta di istituzione di una commissione tecnica consultiva presso il gruppo di lavoro specializzato per la famiglia e le persone presso la Procura della Repubblica - NOTE


1. Specializzazione del Giudice unico per la persona e le relazioni familiari

Secondo l’art. 102 Cost. non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Attualmente la specializzazione degli organi giudicanti minorili di merito è realizzata dalla presenza nel collegio di “esperti,” e cioè di soggetti scelti per la loro cultura ed esperienza professionale nelle materie extra giuridiche previste dalla legge. È altresì assicurata anche la comune formazione e l’aggiornamento professionale nelle materie attinenti al diritto ed alle problematiche della famiglia e dell’età evolutiva sia dei giudici del tribunale ordinario interessati agli affari di diritto di famiglia che di quelli minorili. I caratteri che contraddistinguono la figura professionale e le funzioni dell’esperto componente privato del tribunale per i minorenni differiscono notevolmente da quelli di analoghe figure giudiziarie non togate presenti nelle corti giovanili dei principali paesi dell’Unione europea. Queste infatti sono presenti solo presso organi giudiziari competenti in materia penale e/o rieducativa e mai nei collegi giudiziari civili. In effetti il contributo “tecnico” di un esperto nei collegi penali/rieducativi è di carattere trattamentale, in funzione della scelta della misura più adeguata alla condizione del ragazzo ed alle sue esigenze. Va tuttavia sottolineato che la scelta dei componenti non togati che partecipano ai giudizi penali nei confronti dei minorenni nei maggiori paesi d’Europa di common law e di civil law è fondata su criteri prevalentemente sociali, e cioè sulla cittadinanza qualificata da un particolare interesse per le questioni giovanili, e non necessariamente come in Italia dalla conoscenza di discipline specialistiche relative al comportamento umano e da corrispondenti esperienze professionali. Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles) infatti le Youth Courts sono composte da laici formati dalla comunità locale. Si tratta di magistrates volontari che prestano un servizio part time, dotati di conoscenze approfondite della realtà sociale e dei servizi sociali del territorio di appartenenza, che hanno ricevuto una formazione specifica in procedura [continua ..]


2. Utilizzazione dei saperi extra giuridici e ruoli processuali

La peculiarità del diritto di famiglia e delle persone non riguarda solo l’ambito sociale nel quale si svolgono i rapporti disciplinati dal diritto, come per la materia del lavoro, ma comprende anche l’utilizzazione di saperi e l’applicazione di tecniche estranee al diritto, indispensabili per la comprensione delle relazioni personali tutelate. Com’è noto l’esigenza di una migliore conoscenza della controversia (quaestio facti) sottoposta al giudizio (quaestio juris) può far nascere la necessità di utilizzare anche i saperi extra giuridici nel processo. Talvolta tale esigenza riguarda il contenuto stesso della decisione, quando la disciplina di una determinata materia è assicurata da norme in bianco – le c.d. clausole generali – o a maglie larghe, la cui applicazione ed integrazione richiede per l’appunto conoscenze tecniche extra giuridiche. Data la complessità delle questioni che il tema solleva, conviene esaminare separatamente i due profili. Lo strumento processuale predisposto per la quaestio facti è la consulenza tecnica, ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220 c.p.p.). Le tecniche, le arti, le scienze non si risolvono in regole socialmente ed ufficialmente riconosciute, come quelle giuridiche, che proprio per questo rientrano nel sapere del giudice (jura novit curia) e nella funzione dello jus dicere che esclusivamente gli appartiene. Esse invece costituiscono gli strumenti di conoscenza utilizzati in occasione e per i fini del­l’a­gire dell’uomo, che non possono non essere sottoposti al contraddittorio per la loro valorizzazione nel processo. A tale principio giuridico corrisponde sul piano empirico il principio di falsificazione secondo cui un’ipotesi (o una teoria) ha carattere genuinamente scientifico solo quan­do è suscettibile di essere smentita dai fatti dell’esperienza [163]. Il divieto per il giudice di far uso della sua scienza privata, salvo che a fondamento della decisione siano poste le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.), non è dunque soltanto espressione dei principi del giusto processo. La legge vieta il cumulo della funzione di teste e di giudicante, che non consentirebbe al magistrato di [continua ..]


3. La specializzazione del PM e dell'Avvocatura: nuove prospettive

Il giudice della famiglia e della persona dunque dovrebbe essere capace di riconoscere i comportamenti che producono l’ingiusto sacrificio delle potenzialità psicofisiche, delle attività realiz­zatrice della persona, oltre che, eventualmente, laddove essi abbiano avuto un rilievo penale, anche il turbamento della sfera interiore della vittima, e di valutare le lesioni dei diritti fondamentali della persona. Le conoscenze tecniche e scientifiche possono così favorire l’elaborazio­ne di una giurisprudenza più ricca sui diritti della persona per la soluzione di conflitti che spesso oggi sono affrontati soprattutto sotto il profilo bioetico [168]. La specializzazione del magistrato in materia di diritto di famiglia e delle persone dunque non ri­guarderà, come in passato, prevalentemente gli interventi assistenziali e di sostegno terapeutico. Questi di regola si svolgono nel rispetto del principio del consenso informato ad opera dei servizi socio sanitari, cui sono attribuite anche rilevanti facoltà di iniziativa per la prevenzione del disagio e la protezione dei soggetti deboli, tra i quali in primo luogo quelli in età evolutiva. Infatti il giudice deve oggi ascoltare i soggetti interessati – anche in età evolutiva – soprattutto se bisognosi di forme di protezione giuridica, modulare i contenuti della “tutela specifica” prevista dalla legge (artt. 155, 155 bis, 342 ter c.c., ecc.) in relazione alle peculiarità delle situazioni soggettive e relazionali sottoposte al suo esame, disegnare il regime giuridico delle responsabilità degli adulti nei confronti di un minorenne per la tutela dei diritti della personalità di que­st’ultimo, vigilare sull’attuazione della decisione adottata [169]. Perciò è necessario che egli abbia co­noscenze non approssimative delle esigenze psicofisiche dei soggetti interessati, (per esempio delle vittime), e dei processi educativi dei bambini e degli adolescenti. Tale specializzazione è necessaria anche per i magistrati del Pubblico Ministero, soprattutto per il ruolo processuale che essi svolgono. Se si vuole salvaguardare la terzietà del giudice nei giudizi sui diritti inviolabili, occorre che l’esercizio dei poteri processuali attribuiti alla “parte” pubblica, – anche per sollecitare [continua ..]


4. Nuovo ruolo del PM di interfaccia tra sistema dei servizi e giustizia, e proposta di istituzione di una commissione tecnica consultiva presso il gruppo di lavoro specializzato per la famiglia e le persone presso la Procura della Repubblica

a) Fondamento costituzionale Se all’azione penale corrisponde sul piano del diritto sostanziale il principio di legalità (art. 1 c.p.), cui la Costituzione attribuisce un valore vincolante anche per il legislatore (art. 25, 2° e 3° comma), l’esercizio da parte del Pubblico Ministero dell’azione civile ed il suo intervento nei processi civili per la tutela dei diritti degli incapaci ha un significato diverso, radicato nel principio di eguaglianza. Essa riguarda i diritti inviolabili della persona e la protezione giuridica dei soggetti deboli, per la cui realizzazione la Costituzione assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli ... che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana ... (art. 3 cpv.). L’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere a se stesso o ai propri interessi è infatti una condizione personale che non deve menomare la pari dignità sociale e l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Questo dunque il fondamento ed i limiti funzionali dei poteri processuali civili attribuiti dalla legge al Pubblico Ministero.   b) Diritti umani ed attribuzioni civili del pubblico ministero Le azioni civili di tutela dei diritti personali e relazionali dell’uomo sono necessariamente collegate ai soggetti titolari dei diritti sostanziali lesi o controversi. La rilevanza costituzionale dell’inviolabilità dei diritti umani tuttavia richiede l’intervento di un soggetto Pubblico, che nel processo è il Pubblico Ministero, che azionando i poteri processuali specificamente attribuitigli dalla legge assume le iniziative necessarie per assicurare comunque, anche in caso d’incapacità o inerzia del soggetto interessato la protezione giuridica e la tutela giurisdizionale dei diritti della personalità. L’attribuzione al Pubblico Ministero piuttosto che al giudice di tali poteri discendono dal modello processuale disegnato dall’art. 111 Cost. [174]. La giurisdizione ha per oggetto l’imparziale e disinteressata attuazione del diritto da parte del giudice soggetto soltanto alla legge, ma è inscindibilmente collegata al diritto di difesa (art. 24, 1° e 2° comma, Cost.) che si realizza nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità davanti ad un giudice [continua ..]


NOTE