1. Premessa. I dati - 2. Divorzio breve ma non “diretto” - 3. Contemporanea pendenza del giudizio di separazione e di divorzio: le attuali posizioni della giurisprudenza del Tribunale di Roma - 4. Criticità e possibili soluzioni - NOTE
Partecipo all’iniziativa promossa dall’AIAF per una giornata di studio e di riflessione sull’istituto del divorzio “breve e facile”, con gratitudine per l’invito e con la piena condivisione degli obiettivi preannunciati; primo fra tutti l’omaggio alla memoria dell’avv. Marina Blasi, Presidente dell’AIAF Lazio, a cui è dedicata l’iniziativa seminariale di oggi. Il progresso della giurisprudenza, e in particolare della giurisprudenza in materia di diritto di famiglia, è fortemente condizionato dalla qualità del rapporto che si stabilisce con l’Avvocatura. La prima sezione civile del Tribunale di Roma, sin dalla sua costituzione come sezione tabellarmente competente per la famiglia e la persona, si pregia dell’intensa e proficua collaborazione intrattenuta con gli avvocati esperti nel diritto di famiglia. Questa tradizione di scambio e di condivisione è stata resa possibile dall’impegno degli avvocati familiaristi, tra i quali si è distinta l’avvocato Marina Blasi, con il personale apporto delle sue elevate qualità di competenza e di specializzazione, coniugate a doti specifiche di grazia e di determinazione insieme, di passione nella difesa delle ragioni dei propri assistiti e di corretta consapevolezza del rispetto delle regole processuali, di precisa e puntuale conoscenza dei casi concreti rappresentati davanti al Tribunale, mai disgiunta dall’interesse culturale per lo studio degli istituti del diritto di famiglia e per l’implementazione della formazione professionale e scientifica del ceto forense. Anche il tema scelto come oggetto dell’incontro si è giovato del contributo di studio di Marina Blasi, che nel volume “Divorzio “breve e facile” ” ha approfondito e commentato i diversi effetti sulla complessiva configurazione dell’istituto del divorzio, prodotti dai successivi interventi normativi del 2014 (d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in l. 10 novembre 2014, n. 212 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”), e del 2015 (l. 6 maggio 2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra [continua ..]
Un sistema congestionato da un carico di affari sproporzionato ai mezzi di cui dispone l’apparato giudiziario si traduce inevitabilmente nella mortificazione delle istanze di tutela, che devono scontare lunghi tempi di definizione. La l. n. 55/2015 ha inteso corrispondere alla aspirazione generalmente condivisa di una più celere ed efficiente tutela dei diritti delle persone connessi alla cessazione del vincolo coniugale, disponendo la riduzione del termine necessario per presentare la domanda di divorzio (un anno per i procedimenti di separazione giudiziale e sei mesi per quelli di separazione consensuale, nell’uno e nell’altro caso, con decorrenza dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale). L’esigenza di intervenire legislativamente per accelerare il termine richiesto per la valida introduzione della domanda di divorzio si era fatta più pressante anche alla luce della contiguità con il diritto dell’Unione ed in particolare dei Regolamenti dell’Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile, che consentono il riconoscimento di provvedimenti di divorzio emanati da altro Stato dell’Unione (art. 3, Reg. n. 2201/2003 c.d. Bruxelles bis). Inoltre, la possibile applicazione da parte del giudice italiano di leggi di Paesi esteri che riconoscono il divorzio diretto al ricorrere dei presupposti stabiliti dal Reg. (CE) n. 1259/2010 (c.d. Roma III) ha offerto un’altra strada di più rapida affrancazione dal vincolo preesistente. In un quadro sociale e normativo siffatto, la novella del 2015 in tema di divorzio breve manifesta i tratti inequivoci di una soluzione di compromesso, che differisce ancora nel tempo la scelta di accogliere a pieno titolo nel nostro ordinamento l’istituto del “divorzio diretto”, non soltanto nelle ipotesi eccezionali già previste dall’art. 3, l. n. 898/1970. Una scelta che nessun principio di ordine generale preclude, dal momento che la previa pronuncia di separazione non è più corroborata da un crisma di rispondenza al limite indisponibile dell’ordine pubblico, come in passato ritenuto da una giurisprudenza di legittimità da tempo dismessa dalla Corte di Cassazione. La riforma del c.d. divorzio breve, dunque, non ha alterato nel suo complesso il rapporto preesistente tra giudizio di separazione e giudizio di divorzio che, nella più frequente [continua ..]
La ritrosia con la quale il legislatore, pur accogliendo l’istanza di accelerazione dei tempi del divorzio, ha rinunciato ad introdurre in forma generalizzata l’istituto del divorzio diretto, ha portato all’incremento delle possibilità concrete di pendenza contemporanea dei giudizi di separazione e di divorzio, con la necessità di regolare questa fattispecie in relazione tanto agli effetti sostanziali tanto agli effetti processuali. La ricostruzione in termini generali e sistematici di questa evenienza si confronta con la riflessione sul rapporto che lega i due giudizi. Il carattere di assoluta specificità del legame deriva dal fatto che la pronuncia di separazione avente carattere di formale stabilità, per essere omologato l’accordo consensuale o per il passaggio in giudicato della sentenza, pur rappresentando il presupposto della domanda di divorzio ai fini della sua valida proponibilità, non comporta una relazione di pregiudizialità tra i due giudizi. Infatti, il giudizio di separazione e quello di divorzio sono giudizi completamente autonomi, benché regolati da un rito speciale comune e benché, nel loro ambito, accanto alla domanda sullo status vengono comunemente introdotte domande accessorie, che appaiono perfettamente sovrapponibili quanto all’oggetto e alla funzione. Perciò, è possibile riconoscere nel rapporto tra i due giudizi un rapporto di funzionalità, in tanto in quanto alcune pronunce rese nel giudizio di separazione possono valere come indici di riferimento e di valutazione nel giudizio di divorzio, in alcuni casi normativamente previsti come per l’art. 5, l. n. 898/1970 e successive modifiche che richiama “le ragioni della decisione” come criterio della determinazione quantitativa dell’assegno divorzile. Un sistema siffatto, solo sommariamente tratteggiato nei suoi confini teorici e strutturali, esclude che il rimedio della sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in difetto di una relazione di pregiudizialità tecnica, possa regolare la contemporanea pendenza dei due giudizi. Evenienza divenuta sempre meno eccezionale dalla concomitante incidenza del termine abbreviato per la presentazione della domanda di divorzio e dalla generalizzata ammissibilità della sentenza parziale di separazione ratificata dall’art. 709 bis c.p.c., a [continua ..]
L’attribuzione tabellare allo stesso giudice delle due cause (di separazione e di divorzio) lascia comunque aperte molte questioni circa le più adeguate modalità di trattazione dei due processi al verificarsi della loro contemporanea pendenza in primo grado. Come già detto, il Tribunale di Roma, ad oggi, non accoglie la soluzione della riunione dei giudizi, adottata dai Tribunali di Milano e di Torino, con una decisione che sicuramente rappresenta una via giurisprudenziale di introduzione dell’istituto del divorzio diretto, che il legislatore esita ad attuare. In realtà, la giurisprudenza romana non è estranea ad esperienze di riunione tra giudizi soggettivamente connessi, relativi a momenti diversi della crisi familiare, regolati da situazioni processuali distinte. Negli anni ’90 era stata inaugurata e a lungo praticata una giurisprudenza che consentiva la riunione dei giudizi di modifica delle condizioni della separazione ai giudizi di divorzio [7]. Si trattava di una soluzione che perseguiva una finalità di economia processuale attraverso una utilizzazione notevolmente ardita dell’istituto della riunione. La diversità di rito, camerale il giudizio di modifica delle condizioni della separazione e ordinario speciale quello di divorzio, in quanto introdotto con ricorso e a struttura bifasica, era concettualmente superata attraverso il richiamo all’art. 40, 3° comma c.p.c., in virtù del quale il processo di divorzio attraeva la trattazione del giudizio di modifica, del quale veniva meno la ragione della prosecuzione. L’ulteriore anomalia risiedeva nel fatto che la riunione era disposta sempre nell’ambito del giudizio di divorzio, con l’effetto pratico, di posticipare nel tempo, e fino alla celebrazione dell’udienza presidenziale di divorzio, la richiesta di tutela che spesso con carattere di urgenza veniva inoltrata al giudice della modifica della separazione, e con la necessità di rimediare a tale innegabile distorsione, con la soluzione teoricamente discutibile di anticipare gli effetti accessori della pronuncia di divorzio ad un momento antecedente la domanda del giudizio “portante” e coincidente con la data della domanda del giudizio camerale previamente instaurato. Ciò comportò valutazioni negative di tali prassi, finalizzate al perseguimento di risultati di economia processuale, ma accusate di [continua ..]