Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Percorsi di aiuto alle vittime (di Cristina Moschini (Avvocato in Firenze. Vice Presidente ADGI, sezione Firenze))


SOMMARIO:

1. La richiesta di aiuto - 2. La decodificazione della richiesta di aiuto - 3. La decodificazione della violenza - 4. Conflitto e violenza: differenza tra relazioni conflittuali e violenza intradomestica - 5. I protocolli di intesa per contrastare il fenomeno delle violenze di genere - 6. Le normative di supporto economico e sociale per le vittime di violenza - NOTE


1. La richiesta di aiuto

Il fenomeno della violenza di genere nel nostro Paese è assolutamente un fenomeno in crescita. Rifacendosi a dati statistici, in Italia il 14% delle donne ha subito nel corso della propria vita violenza da parte di un partner o un ex partner. È del tutto possibile che si possa presentare anche la situazione di ricevere richiesta di aiuto da parte di un uomo maltrattato da una compagna, ma la Convenzione di Istanbul fa sì che la maggior parte delle vittime siano donne, pertanto nel prosieguo dell’articolo, farò riferimento alla donne vittime di violenza di genere. È noto come il fenomeno della violenza produca degli effetti che portano ad una sintomatologia di disagio psicologico: depressione, ansia, fobie, comportamenti suicidiari ed auto-lesioni­sti, bassa autostima, difficoltà relazionali, uso di alcol o di sostanze stupefacenti [1]. Inoltre, i bambini che assistono alle violenze sulle loro madri potrebbero manifestare e, in effetti, sovente dimostrano, rilevanti disturbi psicologici ed evolutivi, con l’ulteriore rischio di appren­dere modelli relazionali che giustificano l’uso della violenza degli uomini sulle donne. È quindi di primaria importanza per i professionisti, ai quali spesso viene rivolta una richiesta di aiuto da parte di soggetti vittima di fenomeni di violenza, acquisire strumenti idonei per poter in primo luogo effettuare un corretto inquadramento del caso concreto. Nel momento in cui emerge una situazione di maltrattamento e di violenza la consulenza legale non può assolutamente non tenere in considerazione i fattori di rischio all’interno dei quali il professionista coinvolto è chiamato a prestare il proprio intervento. In tal senso è assolutamente necessario porsi nella condizione di analizzare con strumenti corretti la richiesta di aiuto della vittima. In primo luogo, richiamando il quadro normativo definito dalla Convenzione di Istanbul (2011) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è possibile ricavare strumenti utili per una lettura del caso ed in particolare della richiesta che viene rivolta, come una lettura di genere della violenza essendo essenziale svolgere un lavoro di analisi che tenga conto dei diversi piani e livelli in cui la vittima del reato si trova a esprimere la propria esistenza: individuale, relazionale, comunitaria, sociale.


2. La decodificazione della richiesta di aiuto

La richiesta di aiuto da parte della vittima, ad avviso di chi scrive, pare doversi mantenere distinta dal concetto di consulenza legale. Nella consulenza legale si danno delucidazioni in ambito civile e penale, accompagnando le donne in un serio percorso legale finalizzato al recupero della propria autostima, sicurezza e indipendenza. Nel corso di questa “attività” si offre alle vittime della violenza un significativo sostegno psicologico, affinché le stesse possano reintegrarsi nel tessuto sociale e familiare di riferimento. La richiesta di aiuto, invece, rappresenta un primo momento di comunicazione all’esterno, da parte della persona offesa, del proprio vissuto. Spesso le donne che si rivolgono a soggetti qualificati (quali medici o forze dell’ordine) non parlano in modo esplicito della violenza subita, in quanto attendono che taluno rivolga loro delle domande. Dirimente, in tal senso, è l’identificazione e il riconoscimento da parte dell’o­peratore o dell’operatrice che segue la persona offesa della presenza di episodi di violenza più o meno recenti, eventualmente mai cessati o comunque ancora in essere nella vita della vittima. Per poter decodificare una richiesta di aiuto è quindi necessario, come professionisti, porsi in una posizione di accoglienza e di ascolto. Invero, se per gli operatori è difficile riconoscere la violenza e rompere il silenzio (derivanti anche dal non sentirsi in grado di prestare aiuto oppure dal ritenere le suddette questioni problemi che esulano dalla propria competenza), maggiori difficoltà incontra la donna che l’ha subita e che deve affrontare l’argomento. Ricordare il proprio trascorso potrebbe provocare nella donna sensazioni di vergogna, timori di non essere presa sul serio, di essere considerata essa stessa persona violenta e causa scatenante delle reazioni dell’uomo. La persona offesa ha il bisogno di sentire valorizzata l’esperienza vissuta, in ipotesi ancora attuale, benché fonte di sofferenza. Risulta, in conclusione, come la stessa consulenza legale abbia la necessità di avere una visuale molto più ampia che tenga conto dei fattori di rischio in cui si trova il soggetto richiedente aiuto. L’analisi degli indicatori di rischio ovviamente varia di caso in caso in base ai fattori relazionali coinvolti, alla situazione personale del soggetto richiedente [continua ..]


3. La decodificazione della violenza

Generalmente la violenza domestica o da parte di un partner o ex partner nasce all’interno di un rapporto che viene definito inizialmente come un rapporto di amore e fiducia. Nella storia della coppia o nella storia che la donna richiedente aiuto viene a descrivere al professionista è difficile cogliere con precisione quando la violenza abbia avuto inizio. Il percorso umano che ci viene rappresentato è solitamente costellato di episodi vaghi lontani e non contestualizzati dapprima, evoluto poi in una escalation e uno scivolamento drastico dentro una dinamica violenta, della quale la persona offesa può essere anche inconsapevole. Solitamente all’interno di un rapporto di coppia la violenza si alterna a periodi di apparente riappacificazione nel corso dei quali solitamente la donna tende a dare un’opportunità al com­pagno nella speranza di poter vedere un cambiamento. Il momento fondamentale della decodificazione di una richiesta di aiuto è quindi rappresentato per il professionista dall’identificazione della presenza di violenza passata e presente e con quale intensità. Tale decodifica permette di prevenire una recidiva, da un lato, e di evitare l’escalation della violenza dall’altro. In questa situazione un ostacolo all’intervento con strumenti legali in simili circostanze è rappresentato proprio dallo stato emotivo della vittima. Generalmente una donna vittima di violenza pensa di non avere diritti o non conosce la portata dei propri diritti e si rivolge a un professionista per comprendere quali essi siano da un lato e dall’altro, per avere chiaro un confine in merito ad una restituzione di illegittimità delle condotte subite. Fornire informazioni precise su quali siano i diritti di una donna in circostanze simili (di solito la preoccupazione è la perdita dello status sociale, la paura di perdere i propri figli, il timore eco­nomico di non poter sopravvivere con le proprie forze) è già offrire aiuto ad una persona vittima di violenza. È tracciare un confine tra i diritti della persona (violati), cioè che la legge tutela in casi del genere e quali strumenti offrire. Sapere, quindi, restituisce alla donna potere. Anche se la persona non si rivolgerà più al professionista certamente la correttezza delle informazioni ricevute in merito ai propri diritti potrà [continua ..]


4. Conflitto e violenza: differenza tra relazioni conflittuali e violenza intradomestica

In ogni relazione umana è inevitabile che si presentino aspetti conflittuali. Nel conflitto, a differenza della violenza, ciascun soggetto coinvolto (partner o ex partner) ha la possibilità di esistere e svolgere un proprio ruolo, una propria funzione. Le parti coinvolte in un conflitto sono sempre sullo stesso piano non vi è prevaricazione e non vi sono agiti di violenza. Una situazione conflittuale può evolversi in violenza ma tendenzialmente non ci sono episodi correlabili a indici di rischio come sopra individuati e dall’ascolto del soggetto richiedente aiuto non emergono episodi che possono deporre per un agire violento nel senso definito in epigrafe. Viceversa nei casi di violenza, dove la consapevolezza del fattore di rischio è già un fattore protettivo per il soggetto richiedente aiuto, è necessario comprendere come indirizzare la persona attraverso un’analisi della situazione. È del tutto evidente che il soggetto richiedente aiuto può provenire direttamente da un percorso già intrapreso attraverso la rete territoriale e le Forze dell’Ordine. In questi casi la valutazione della situazione comporta un approfondito esame delle motivazioni della richiesta di aiuto dato che la vittima è già in sicurezza. Diverso è il caso in cui il soggetto non ha mai avuto contatto con altre figure di aiuto. In questo caso è compito del professionista comprendere attraverso l’analisi degli indici di rischio quale piano di sicurezza adeguato attivare attraverso l’invio del soggetto richiedente aiuto a centri antiviolenza, a professionisti privati o del Servizio Pubblico, rivolgersi alla Pubblica Autorità. Certamente gli strumenti giuridicamente adottabili ed il ricorso agli stessi dipendono dalla valutazione del caso concreto.


5. I protocolli di intesa per contrastare il fenomeno delle violenze di genere

In ausilio al contrasto del fenomeno delle violenze di genere in Italia sono stati sottoscritti presso numerose procure protocolli di intesa che operano su un piano di interdisciplinarietà e coordinamento tra i vari soggetti coinvolti. È del tutto evidente che la corretta applicazione di detti protocolli e l’esperienza concreta coinvolgono direttamente il professionista soprattutto in termini di formazione e conoscenza del fenomeno trattato. È per tale ragione che i percorsi di aiuto alle vittime non possono mai prescindere da una interdisciplinarietà con un attivazione delle risorse presenti sul territorio che il legale deve conoscere e alle quali deve inviare il soggetto richiedente aiuto. Il percorso giudiziario non può essere da solo sufficiente a supportare e sostenere. Il vero tema da approfondire è l’individuazione e la corretta diagnosi di un fenomeno di violenza per poter poi accedere ad un corretto invio ad un percorso di aiuto anche interdisciplinare. La necessaria precisa decodificazione di un fenomeno di violenza è la radice dell’aiuto. In tal senso spesso e per esperienza personale, negli anni ho dovuto necessariamente interloquire con soggetti esperti che mi aiutassero a comprendere quali fossero gli indici di rischio, consentendomi di valutarli e di scegliere le strategie più opportune. Nella mia esperienza mi sono trovata spesso a dovermi confrontare con la giustificazione delle violenze subite da parte della persona richiedente aiuto e con la totale dispercezione del proprio valore o dei propri diritti che prima di ogni altra definizione sono diritti umani. La difficoltà nel comprendere la tenuta psicologica del soggetto richiedente davanti agli strumenti di tutela proposti è un altro aspetto estremamente importante e che investe il nostro ruolo di professionisti. Per tale ragione è necessario indicare quali siano gli strumenti offerti ad un soggetto vittima di violenza in particolare relativi al supporto economico e sociale. Gli strumenti giuridici evidentemente variano in relazione alla tipologia di richiesta di aiuto ovvero se la richiesta di aiuto verta su aspetti civili, penali, di diritto del lavoro. In tal senso le normative di riferimento trovano sostanzialmente una convergenza negli ordini di protezione e di allontanamento con supporto economico alla vittima di reato.


6. Le normative di supporto economico e sociale per le vittime di violenza

Il dovere di formazione professionale che più propriamente ci riguarda comporta che davanti a timori che possono investire il soggetto in ordine ai propri diritti di coniuge, di genitore, di lavoratrice, si offrano risposte concrete precise e puntuali. Determinante sotto questo profilo è l’aspetto del lavoro della donna vittima di violenza. Il fenomeno della ricaduta economica della violenza sulla vita della vittima è assolutamente un aspetto scoraggiante nel fenomeno dell’emersione dei casi di violenza di genere. È pertanto op­portuno indicare quali siano gli strumenti che la Legge offre al soggetto denunciante anche in termini di sostegno economico, e di possibilità di permanenza sul territorio. a) Il nuovo congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza inserite nei programmi di protezione È stato pubblicato in G.U. 19 aprile 2016, il nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016) il quale disciplina anche le clausole sociali. La Circolare INPS 15 aprile 2016, n. 65  ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del congedo per donne vittime di violenza di genere. Il nuovo congedo è stato introdotto dall’art. 24, d.lgs. n. 80/2015. Lo stesso concerne le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati (con esclusione del lavoro domestico) inserite nei percorsi di protezione relativi alle violenze di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio. In tal senso l’invio del soggetto agli enti preposti all’aiuto sul territorio è estremamente importante. L’astensione dal lavoro, per motivi connessi ad un percorso di protezione, può avere una durata massima di tre mesi equivalenti, secondo quanto precisato dall’INPS, a 90 giornate di prevista attività lavorativa. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice è tenuta ad informare il datore di lavoro relativamente alla fruizione del congedo, con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente al totale delle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione, compresa l’incidenza delle mensilità [continua ..]


NOTE