Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Privatizzazione delle relazioni familiari e ruolo del P.M.: una convivenza possibile (?) (di Francesca Ceroni (Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione))


SOMMARIO:

1. Pubblico e privato – “Law, like love” - 2. Il divorzio “breve” e “facile” - 3. Il ruolo del P.M. nel tempo del divorzio “breve” e “facile” - 4. La giurisprudenza - 5. L’art. 72 c.p.c. - NOTE


1. Pubblico e privato – “Law, like love”

“Privatizzazione delle relazioni familiari e ruolo del p.m.”, è un titolo su cui ho riflettuto a lungo. Il titolo è una provocazione, un ossimoro, ho accostato due termini in forte antitesi tra loro: “pubblico e privato”. Avevo anche messo un punto interrogativo finale, “una convivenza possibile”? Poi confrontandomi con gli organizzatori di questo evento in ricordo dell’Avv. Marina Blasi e dedicato al libro che ella ha scritto il “Divorzio “breve” e “facile” ”, abbiamo deciso di levare il punto interrogativo, con l’idea che ancora, nonostante gli ultimi interventi legislativi e, aggiungo, le ultime decisioni di questa Corte, che hanno evidentemente marginalizzato il “pubblico”, il P.M. continua (o potrebbe continuare) ad avere una sua dignità operativa in procedimenti in cui sono coinvolti diritti di soggetti appartenenti a fasce deboli o svantaggiate. Dunque la questione non solo della effettività, cioè della permanente utilità del P.M., ma anche della permanente configurabilità di uno spazio dogmatico, concettuale all’interno dei procedimenti latamente di famiglia, prendiamola come un’ipotesi di lavoro, cui poter dare una risposta. Un altro ossimoro: diritto e amore, questi concetti sono compatibili o appartengono a logiche conflittuali, incomponibili? Law, like love? Come ha detto un poeta inglese [1]. Siamo in presenza di categorie irriducibili? L’idea della necessità di una disciplina delle relazioni familiari da parte dello Stato è ancora attuale? O forse l’inarrestabile e accelerata evoluzione del sistema famiglia, scomposto e ricomposto in forme, che solo vent’anni fa erano impensabili (basti pensare alle unioni civili, alla stepchild adoption) non lascia più spazio ad un intervento autoritativo, potenziando invece l’autonomia, chiamiamola negoziale, della coppia, con, al più, il supporto dei soli avvocati? Qual è l’orizzonte che si fa più vicino?


2. Il divorzio “breve” e “facile”

La l. n. 162/2014 sulla negoziazione assistita, ha riconosciuto un ruolo estremamente significativo, direi centrale, all’avvocatura in un settore tradizionalmente escluso dalle misure alternative al processo, sia per il suo rilievo costituzionale, sia perché coinvolge la tutela di diritti fondamentali di soggetti vulnerabili. La procedura della negoziazione assistita affida agli avvocati l’individuazione della regola del caso concreto, che è la tipica funzione che l’ordinamento affida al potere giurisdizionale e per questo si parla, a proposito di negoziazione assistita, di degiurisdizionalizzazione. Cade quindi un totem: il principio della necessaria tutela giurisdizionale in materia di status e al P.M. la l. n. 162/2014 affida un compito dall’incerta natura, e che, almeno per una parte, è di mera certificazione della legalità dell’accordo siglato in piena autonomia dalle parti e dai loro avvocati. A pochi mesi di distanza dalla l. n. 162, che ha, appunto, introdotto il divorzio “facile”, come lo definisce l’avvocato Blasi, interviene la l. n. 55/2015 che vara il divorzio “breve”, riducendo drasticamente i tempi necessari per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A questo proposito condivido quanto osservato dall’avvocato Marina Blasi nel suo libro “Divorzio “breve” e “facile” ”, circa il mutamento del dna dell’istituto del divorzio dopo queste due leggi l’una del 2014, l’altra del 2015, trattandosi di provvedimenti che hanno potenziato gli accordi fra le parti e valorizzato l’autonomia privata in un settore nel quale si riteneva imprescindibile l’intervento non solo del P.M., ma anche del giudice, per la rilevanza costituzionale della materia e l’indisponibilità di molti dei relativi diritti. Proprio l’avvocato Blasi mette in evidenza, a questo proposito, come la senatrice Filippin nella discussione generale all’Assemblea in Senato del 17 marzo 2015, che ha preceduto l’approva­zione del testo definitivo, avesse osservato: «Il legislatore del 1970 aveva individuato un sistema molto rigido, perché all’epoca la discussione sulla indissolubilità del matrimonio aveva comportato come conseguenza un controllo ferreo da parte del “pubblico”, dello Stato [continua ..]


3. Il ruolo del P.M. nel tempo del divorzio “breve” e “facile”

La legge sul divorzio breve lascia inalterata la necessità di intervento del P.M. e mi chiedo se residui ancora un suo ruolo significativo, o si limiti a maggior ragione ad essere la tradizionale comparsa che appone un “visto”. Con la consacrata perimetrazione delle vicende matrimoniali a fatti privati, residuano interessi metaindividuali e pubblicistici che continuino a giustificare la presenza necessaria del P.M. nei procedimenti di status e nelle cause matrimoniali? Che spazio resta nella l. n. 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto? I primi commentatori ritengono che non ci sia un ruolo del P.M. per queste ultime, mentre, per le prime, essendo costitutive di un nuovo status il ruolo del P.M. vi sarebbe al pari di quello tradizionale. Così viene spontaneo domandarsi: cosa ne sarà della cultura dei pubblici ministeri minorili, se il Tribunale per i minorenni verrà accorpato alle sezioni famiglia ordinarie? Perdendosi il dna di un P.M. essenzialmente attento al settore civile, non corriamo il rischio che le parti, nella loro autonomia, che pare sempre più sponsorizzata dal sistema, si accordino, coprendo eventuali condotte pregiudizievoli?


4. La giurisprudenza

La Cassazione riconosce al P.M. poteri d’impulso (Cass. n. 3824/2010) e, sia pur in una vicenda di interdizione, ha affermato che il P.M. è organo propulsore dell’attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell’interesse pubblico. Ma in altra occasione la Cassazione (Cass. n. 4764/2007) ha invece osservato che «dalla L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 5, comma 3, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, il quale riconosce al pubblico ministero il potere di proporre impugnazione avverso le sentenze di divorzio limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori od incapaci, si evince che, nelle cause di scioglimento del matrimonio in cui non si controverta in materia di interessi della prole, il pubblico ministero, pur avendo facoltà di intervento, non può spiegare proprie domande, o proporre impugnazione, e, quindi, non assume la veste di parte necessaria».


5. L’art. 72 c.p.c.

L’art. 72 c. p.c. si intitola dei “Poteri del pubblico ministero” e nel suo 5° comma, prevede la possibilità d’impugnare le cause matrimoniali sia da parte del P.M. del giudice a quo che di quello del giudice ad quem. Dunque le Corti territoriali del Paese, devono, o almeno dovrebbero, comunicare tutte le sentenze emesse in materia matrimoniale alle procure presso il giudice ad quem, cioè alla Procura generale della Cassazione. In qualità di sostituto procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, nella enormità di sentenze che ho letto, ho deciso d’impugnarne a norma dell’art. 72 c.p.c. Due, che mi hanno particolarmente colpito. La prima impugnazione riguarda una sentenza di Corte d’Appello che aveva sancito la tardività dell’eccezione di convivenza sollevata dalla coniuge convenuta in un giudizio di delibazione di sentenza canonica di nullità del matrimonio; la seconda, riguarda sempre un giudizio di delibazione di sentenza canonica di nullità matrimoniale, nel quale la Corte d’Appello àdita, benché emergesse in atti una convivenza matrimoniale ultraventennale a causa della contumacia della coniuge convenuta che non ha quindi formulato la eccezione, non vi ha dato rilievo officioso e ha proceduto con la pronuncia di delibazione. In entrambi i casi le Corti d’Appello avevano provveduto in conformità con le sentenze gemelle delle Sezioni Unite, la n. 16379 e la n. 16780/2014. Ma l’interpretazione data da tali pronunce non è convincente; da un lato, in modo completamente condivisibile affermano (e finalmente! aggiungo) che “la convivenza come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sent. n. 18/1982 e n. 203/1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”. Tuttavia dall’altro lato, tali sentenze affermano che «la convivenza triennale [continua ..]


NOTE