1. Le proposte di applicazione del rito camerale nei procedimenti relativi alla crisi della famiglia di fatto - 2. Unico stato, unico giudice, discriminazione di rito: la necessità di una compiuta riforma processuale e ordinamentale - 3. La legittimazione attiva degli ascendenti: nodi problematici - 4. L’applicabilità delle garanzie dei provvedimenti di mantenimento dei figli di genitori non coniugati, previste dall’art. 3, 2° comma, l. n. 219/2012 - NOTE
I lavori del gruppo processuale dell’Assemblea dell’AIAF, svoltisi a Napoli il 9 e 10 maggio 2014, si sono posti l’obiettivo di elaborare le migliori proposte per colmare le lacune processuali lasciate dalla condivisibile riforma della filiazione, che hanno reso inevitabile il fiorire di prassi processuali variegate. La prima di esse è evidentemente costituita dalla mancata disciplina del rito dei procedimenti relativi alla crisi della famiglia di fatto, fatto salvo lo scarno riferimento, contenuto nell’art. 38, 2° comma, disp. att. c.c., alle norme di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., in quanto compatibili. Tale scelta operata dal legislatore della novella – che richiederebbe un pronto intervento volto a eliminare ogni discriminazione, anche sul piano processuale, tra i figli di genitori coniugati e i figli di genitori non coniugati, nel rispetto del principio fondante della l. n. 219/2012 – non può tuttavia essere oggetto dei decreti integrativi o correttivi che il Governo può adottare entro un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 154/2013. L’AIAF, grazie anche al contributo di studiosi della materia, come il Prof. Andrea Proto Pisani, il Dott. Gustavo Sergio e il Dott. Raffaele Sdino, ha ritenuto quindi di elaborare una proposta interpretativa costituzionalmente orientata del disposto di cui all’art. 38, 2° comma, disp. att. c.c., nel rispetto del principio di uguaglianza tra i figli sotteso alla legge delega, e che abbia come criterio guida il corretto bilanciamento tra le garanzie proprie del giudizio ordinario, applicabile ai procedimenti riguardanti i figli dei genitori coniugati, e le necessità di urgenza tipiche dei procedimenti in materia familiare. In questa ottica si è ritenuto di dover verificare e determinare in quale misura e con quali modalità le disposizioni di cui agli artt. 706 ss. c.p.c. possano essere trasposte nel procedimento camerale di scioglimento della famiglia di fatto con figli minori. Sono stati quindi individuati i principi fondamentali ai quali l’interprete dovrebbe attenersi nell’applicazione del rito camerale, grazie in particolare ai suggerimenti del Prof. Andrea Proto Pisani, che li ha esposti nell’articolo pubblicato in questo stesso numero della rivista. Da ultimo e in considerazione dell’evidente aggravio di lavoro sopportato dai Tribunali ordinari a seguito [continua ..]
De iure condendo, si è ancora una volta ribadita la necessità di una compiuta riforma processuale e ordinamentale del diritto di famiglia. Da anni l’AIAF propone un rito unico per tutte le controversie c.d. familiari, che superi l’attuale schema del giudizio di separazione e di divorzio, ancorato alla struttura bifasica, presidenziale e poi di cognizione, e garantisca il rispetto dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost. e la tutela dei diritti con immediatezza [1]. Il modello processuale elaborato dall’AIAF prevede l’istituzione di sezioni specializzate presso ogni Tribunale e Corte d’Appello, alla stregua delle sezioni lavoro, che dovranno essere composte esclusivamente da Giudici ordinari a norma dell’art. 1 c.p.c. Tale previsione risulta oggi ancor più ragionevole in considerazione delle modifiche apportate alla geografia giudiziaria. Le sezioni specializzate dovranno operare secondo un rito unico, celere e snello, affidato ad un giudice monocratico, pur in presenza del Pubblico Ministero, il cui ruolo di garanzia e di tutela dei soggetti deboli dovrà essere valorizzato attraverso l’istituzione di una sezione specializzata della Procura della Repubblica, con specifiche competenze in materia di relazioni familiari e diritti della persona. A tale proposito non possono che destare grave preoccupazione le intenzioni recentemente manifestate dal Ministro della Giustizia di istituire un “Tribunale per la famiglia e per i diritti della persona” quale «struttura organizzativa nella quale far confluire anche le professionalità che si sono formate nell’esperienza del Tribunale per i Minorenni, una risorsa da non disperdere ma da valorizzare», addirittura proponendo «di intervenire allargando lo spettro delle attuali competenze attribuite ai Tribunali per i Minorenni, includendo anche competenze oggi attribuite al Tribunale ordinario (diritti delle persone, e in particolare i minori, e i diritti della famiglia, tra cui separazioni, divorzi e in genere il contenzioso legato alla crisi delle relazioni familiari)» [2]. Su tali proponimenti la nostra Associazione ha tempestivamente manifestato netto [continua ..]
La l. n. 54/2006, con la modifica dell’art. 155 c.c., ha per la prima volta sancito il diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche in caso di separazione dei genitori. A seguito dell’entrata in vigore di detta disposizione, si è posto il problema di come potessero agire gli ascendenti qualora uno o entrambi i genitori ostacolassero il loro rapporto con i nipoti. La giurisprudenza di merito maggioritaria, con un orientamento poi confermato anche dalla Suprema Corte, ha escluso che questi potessero avere una facoltà di intervento nei giudizi di separazione e di divorzio pendenti tra i genitori dei minori. Tuttavia gli ascendenti potevano rivolgersi ai sensi dell’art. 333 c.c. al Tribunale per i Minorenni, segnalando la condotta pregiudizievole dei genitori, che, senza giustificato motivo, avessero interrotto i rapporti tra loro e i nipoti. La l. n. 219/2012 ha quindi cristallizzato il principio espresso nell’art. 155 c.c., prevendendo nel nuovo art. 315 bis c.c. il generale diritto di tutti i figli di mantenere rapporti significativi con i parenti, e delegando il governo alla «previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori». In ottemperanza alla delega ricevuta, il d.lgs. n. 154/2013 con la modifica dell’art. 317 bis, ha introdotto, a fianco del diritto dei minori già sancito dalla riforma del 2006, un corrispondente autonomo diritto degli ascendenti alla conservazione di tale legame. Il legislatore delegato ha altresì introdotto una modifica di diritto processuale, individuando il giudice competente ad emettere i provvedimenti ai sensi del nuovo disposto dell’art. 317 bis c.c. nel Tribunale per i Minorenni. A seguito di un vivace dibattito, e pur in presenza di alcune voci discordanti, è emersa nell’assemblea la piena condivisione delle motivazioni espresse dall’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bologna, che in data 5 maggio 2014 ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, 1° comma, disp. att. c.c. nella parte in cui prevede che «sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317 bis del [continua ..]
Si è infine affrontato il tema delle garanzie dei provvedimenti di mantenimento dei figli. L’art. 3, 2° comma, l. n. 219/2012, ha previsto infatti che «Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell’obbligato secondo quanto previsto dall’articolo 8, settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818 del codice civile». Con particolare riguardo al versamento diretto da parte dei terzi tenuti a corrispondere somme di denaro all’obbligato, sono stati affrontati i dubbi interpretativi posti dalla formulazione della novella, che prevede l’intervento del giudice, facendo però riferimento alla previsione dell’art. 8, 2° comma, l. n. 898/1970, che tuttavia non richiede la necessità di tale intervento. Al riguardo, l’AIAF auspica che venga unanimemente accolta l’interpretazione correttiva già assunta da alcuni Tribunali di merito, tra cui quello di Milano, volta a superare il dato letterale, applicando il disposto dell’art. 8, 2° comma, l. n. 898/1970, così da garantire una più immediata tutela di tutte le obbligazioni patrimoniali relative al mantenimento della prole. La corretta applicazione dell’art. 3, 2° comma, l. n. 219/2012, quale norma generale, successiva, consentirebbe di superare ogni discriminazione tra i figli, siano essi di genitori non coniugati, separati o divorziati, limitando la necessità di un intervento del giudice unicamente a garanzia dell’assegno di mantenimento del coniuge [continua ..]