N. (omissis)/2016 Neg. Ass.
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo
NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE
– art. 6 d.l. n. 132/2014 conv. con modif. nella l. n. 162/2014 –
Il P.M.
Letta la richiesta depositata l’8 luglio 2016 dagli Avv.ti (omissis), rispettivamente nell’interesse di (omissis) e (omissis), con la quale chiedono autorizzarsi l’accordo di separazione personale raggiunto con atto del 6 luglio 2016 a seguito di negoziazione assistita intercorsa tra essi coniugi (omissis) e (omissis);
OSSERVA
Nella specie l’accordo come sopra raggiunto in sede di negoziazione assistita tra le parti presenta l’assoluta peculiarità, deducibile in subjecta materia, di una pronuncia del P.M. – nella specie un’autorizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, seconda parte, del d.l. n. 132/2014 nel testo integrato e riformato dalla legge n. 162/2014 di conversione – che si invoca a fronte di un rapporto di coniugio asseritamente vigente tra le parti giacché riaccesosi in forza di una riconciliazione intervenuta di fatto a seguito di una pregressa separazione omologata dal Tribunale di Palermo con decreto del 12 novembre 2010.
In altri e più concisi termini, i coniugi, dopo essersi separati consensualmente, avrebbero ripreso nel tempo il loro rapporto matrimoniale per poi interromperlo nuovamente, giungendo adesso a negoziare una nuova separazione, quella appunto disciplinata dalla suddetta normativa e dedotta in questa sede.
La particolarità del contesto in esame induce pertanto questo P.M. a cimentarsi in un vaglio d’analisi che, prima ancora che orientarsi sul riscontro degli aspetti di regolarità dell’accordo, deve giocoforza indirizzarsi sul controllo del requisito di sussistenza del rapporto di coniugio tra le parti, quale pre-condizione irrinunciabile affinché possa discorrersi di separazione lato sensu e così anche in questa singolare sede delibativa.
Più nello specifico occorre chiedersi se l’asserita riconciliazione intervenuta (rectius, enunciata) tra le parti abbia avuto l’effetto di innescare la ripresa della comunione materiale e spirituale dei coniugi ripristinando il pregresso consorzio familiare; invero solo in caso affermativo sarà ammissibile l’istanza de qua volta a conseguire un provvedimento autorizzatorio che sulla legittimità e vigenza del contesto coniugale ha occasione e ragione di esistere.
Ora, secondo il diritto vigente (art. 157 c.c.), i coniugi possono far cessare gli effetti della separazione in un duplice modo, dal tenore sostanzialmente uguale e contrario alla frattura familiare intervenuta tra di loro e uniforme invece all’originaria volontà di unirsi in matrimonio: l’ordinamento pretende infatti che l’effetto riconciliativo possa intendersi realizzato solo in presenza di un comune [continua..]