N. R.C. (omissis)/2016
TRIBUNALE Dl PALERMO
Sezione prima civile
Il GIUDICE
Visto il provvedimento di non autorizzazione della negoziazione assistita emesso dal Pubblico Ministero presso questo Tribunale in data 24.10.2016, la cui motivazione mette in luce il fatto che l’accordo di negoziazione assistita raggiunto dai due coniugi non risponderebbe all’interesse dei cinque figli (di cui solo una minorenne), tutti studenti e non economicamente autosufficienti, e ciò in quanto il contributo posto a carico della madre in favore del padre per soli 500 euro al mese e la sua partecipazione alle spese nella misura del 30% non sarebbero da considerare sufficienti e comunque proporzionali ai redditi della madre (di circa 95.000 euro lordi nell’ultimo triennio);
Vista la delega effettuata in favore di questo Giudice dal Presidente del Tribunale;
Viste le dichiarazioni rese dalle parti all’udienza del giorno 8.11.2016 e sciogliendo la relativa riserva;
OSSERVA
E noto che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza; in caso contrario il procuratore della Repubblica (o – com’è verosimile – il magistrato da lui delegato) «lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo».
Tale disposizione pone diversi interrogativi.
Innanzitutto, non è chiaro se, a seguito della comparizione dei coniugi innanzi a sé, il presidente del tribunale debba «curare di conciliarli», come previsto dall’articolo 711 del Cpc per i casi di separazione consensuale. La risposta preferibile è quella negativa (ed infatti nessun tentativo di conciliazione è stato effettuato nel caso di specie all’udienza del giorno 8.11.2016) e ciò non solo perché la conciliazione non è prevista per le modifiche delle condizioni della separazione o del divorzio ma perché nell’art. 6 della legge 162/14 è già previsto che siano gli avvocati a provvedere al tentativo di conciliazione.
Si dubita, poi, se per effetto dell’intervento del P.M. la procedura di negoziazione si “trasformi” in itinere in procedimento giurisdizionale (cioè in separazione consensuale, in divorzio su domanda congiunta o in procedura di revisione) e ci si interroga su cosa debba fare esattamente il Presidente del Tribunale.
Va sicuramente esclusa una «trasformazione del rito» nel senso che va escluso che si possa accedere ad uno dei procedimenti [continua..]