1. Premessa - 2. Le garanzie internazionali dello status di donne migranti - 3. La tutela delle donne migranti nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani - 4. Conclusioni - NOTE
Il momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato da una sempre più vasta e dibattuta presenza di donne e minori migranti provenienti dal mare mediterraneo e dall’area balcanica e della loro presenza anche in gruppi terroristici internazionali, quali quella dell’Isis, impone una riflessione sulla evoluzione della disciplina giuridica di protezione che le e li riguarda. Le troppe morti che hanno colpito le donne-migranti e i loro figli la scorsa estate e in questi recenti mesi e i loro sbarchi funzionali in molti casi a ricongiungimenti familiari o al riconoscimento dello status di rifugiate titolari di un diritto di asilo politico, consente di affrontare indirettamente anche la questione relativa ad una loro possibile qualificazione come vittime di una violenza anche di genere. Preciso che non intendo confondere in alcun modo né sostanziale né lessicale, la vulnerabilità di queste donne con il vittimismo. Le donne richiedenti asilo politico e il riconoscimento giuridico dello status di “rifugiate”, devono a mio modo di vedere essere considerate come donne dotate della resilienza: la capacità di resistere, senza frantumarsi, innanzi agli urti della esistenza rappresentati, in questo caso, da guerre e povertà. Queste donne vivono, dunque, oltre agli ostacoli che tutte condividiamo in quanto donne, per questo destinatarie, in contesti privati e pubblici, di comportamenti discriminatori, una ulteriore condizione di differenziazione in quanto provenienti da zone del mondo nelle quali, senza cedere a strumentalizzazioni ideologiche o propagandistiche, oggettivamente sussistono condizioni di guerra, indigenza economica e/o persecuzione politica, di religione e di genere. Possiamo quindi dire che queste donne, nate e vissute in tali contesti, siano dotate di enorme coraggio e con questo vivono anche l’esperienza dell’espatrio, in tale caso, non scelto, ma imposto da oggettive condizioni di svantaggio economico-sociale, da conflitti armati, guerriglie tra diversi gruppi tribali aumentati anche in seguito alle esperienze delle c.d. “primavere arabe”. Ciò che le accompagna, spesso con i/le loro figli/e è il sogno unico: l’emancipazione, il desiderio di scegliere del proprio destino, il diritto di autodeterminarsi. Muovendo da tali considerazioni nell’analisi giuridica si ha così modo di imbattersi [continua ..]
Specifiche garanzie a tutela dei diritti delle donne sono, ormai, da tempo previste dalla normativa internazionale (universale e regionale). A tale proposito pare sufficiente rammentare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, adottata il 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore il 3 settembre del 1981 e ancora il Protocollo sui diritti delle donne alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli in vigore dal 25 novembre 2005, in cui vengono previste specifiche garanzie in favore di alcune categorie di donne considerate particolarmente esposte a forme di discriminazione. Solo in tempi relativamente recenti, tuttavia, malgrado questa “fisiologica” tendenza delle donne ad essere destinatarie di atti o comportamenti discriminatori, un gruppo di lavoro di esperti sui diritti delle donne migranti ha soffermato la sua attenzione sulle particolarità di tale debolezza. Secondo la Commissione dei diritti umani del 1997 l’elemento caratterizzante che determina questa loro condizione consiste in una situazione di mero fatto (powerless: impotente, senza potere/possibilità) che caratterizzerebbe la relazione di queste sia con lo Stato di invio o di destinazione che con le forze sociali dello Stato ospitante. Tale stato di fatto le pone alla periferia del sistema di protezione dei diritti, sino al punto di impedire loro il pieno ed effettivo godimento delle proprie posizioni soggettive. Esiste senza dubbio una correlazione tra migrazioni internazionali, discriminazioni e violenza contro le donne che, include varie forme di abusi e sfruttamento. La più importante fonte di norme giuridiche volte alla tutela delle donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, la CEDAW, che risale al 1979, non contempla una disposizione che esplicitamente proibisca la violenza contro di esse, bensì un generale impegno da parte degli Stati contraenti al fine di reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne. Lo si evince dalla lettura dell’art. 6. La norma appare lacunosa ed è stata in parte colmata dalle Nazioni Unite, alcuni anni dopo, con la adozione della Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne, la cui natura non vincolante (si parla a tale proposito di un “soft law”) non garantisce, [continua ..]
Concludo soffermandomi su quali modi la tutela della donna sia stata posta e affrontata innanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani o, per meglio dire, come il discorso di genere sia giunto a Strasburgo. La giurisprudenza della Corte mette in luce quelli che sono gli ambiti nei quali i diritti della donna vengono più significativamente violati e quanto, nell’analisi delle questioni, i giudici di Strasburgo mostrino una sensibilità al discorso di genere. Ciò ci consente di domandarci se (e in quali ambiti) la loro tutela non andrebbe ulteriormente rafforzata. È utile rammentare che solo dal 1993 – Convenzione di Vienna – il tema di una corretta tutela dei diritti della donna sia stato posto alla attenzione della Comunità internazionale. Solo da una quindicina di anni vi è, dunque, la chiara consapevolezza che la tutela dei diritti della donna non possa essere garantita solo attraverso l’applicazione di strumenti internazionali specifici, quale principalmente la Convenzione sull’eliminazione della discriminazione della donna, ma debba passare attraverso il riconoscimento effettivo del valore della differenza di genere e dell’impatto che la realtà di questa differenza ha sul godimento di tali diritti fondamentali, quali il diritto alla vita, all’integrità fisica e personale ed alla propria identità. La violenza contro le donne, in tutte le sue forme, dallo stupro in tempo di pace o di guerra, dalla violenza domestica o sui luoghi di lavoro, ai maltrattamenti a donne rifugiate o detenute, è, a mio parere, la più chiara dimostrazione del fatto che la tutela dei diritti fondamentali è ancora ben lontana dall’essere riconosciuta in modo non discriminatorio tra uomini e donne. Per quanto le norme sui diritti fondamentali, quali il diritto alla vita e quello all’integrità fisica e mentale, siano espresse in termini c.d. “gender neutral”, tuttavia in concreto le donne come soggetti più deboli in tutti i contesti sociali, finiscono per goderne in modo diverso rispetto agli uomini. Tale consapevolezza purtroppo, come abbiamo innanzi evidenziato, è emersa in tempi relativamente recenti. Vale la pena rammentare a tale riguardo le emblematiche parole di Kofii Annan, ex segretario generale delle Nazioni Unite: «La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani [continua ..]
Per concludere, osservo come l’attuale momento storico che pare, in generale, far dubitare della esistenza stessa di una comune scelta di politica migratoria dell’Unione Europea possa riverberarsi anche sulle garanzie previste per le donne stesse in transito o che vi fanno ingresso nel nostro Stato. In tale prospettiva è da auspicare, oggi più che mai, la necessità di una revisione in termini di interpretazione femminista del diritto? Alcune giuriste, infatti, sostengono che il movimento delle donne possa utilizzare gli strumenti internazionali sulla tutela dei diritti umani come un modo per dare maggior forza alle proprie richieste e fare pressione politica sugli Stati. Al di là di scelte di campo ciò a cui si dovrebbe tendere è che sia garantita una tutela adeguata ed effettiva dei diritti umani, anche in una accezione di genere anche in questo particolare momento storico. Sarebbe, quindi, utile che i giudici facessero sempre più chiaramente ricorso, nelle loro pronunce, ad una interpretazione finalistico-evolutiva quale strumento indispensabile per colmare il divario nella effettività del godimento dei diritti che patiscono le donne, specie se provenienti da certe realtà nazionali, sociali e culturali con cui l’Europa, tutta deve, sempre più, quotidianamente fare i conti.