Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Filiazione e responsabilità genitoriale nella costituzione e nel quadro giuridico sopranazionale (di Elisabetta Lamarque (Professore associato confermato di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca))


SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Che cosa resta oggi dell’art. 30 Cost. - 3. L’irresistibile ascesa delle fonti sovranazionali e internazionali in materia di filiazione


1. Introduzione

Il presente contributo mantiene il carattere colloquiale della relazione orale introduttiva dei lavori dell’assemblea nazionale dell’AIAF svoltasi a Napoli il 9-10 maggio 2014 sul tema “Le proposte dell’AIAF per migliorare la l. n. 219/2012 e il d.lgs delegato n. 154/2013”. Il par. 2 del testo riproduce, con pochi adattamenti e qualche aggiornamento, alcuni passaggi della relazione di sintesi dal titolo Famiglia e filiazione, tenuta al convegno annuale dell’associazione Il Gruppo di Pisa sul tema La famiglia davanti ai suoi giudici, Catania 8 giugno 2013, incorso di pubblicazione negli atti del convegno, a cui si prega di fare riferimento per ogni indicazione di dottrina e giurisprudenza; e riprende inoltre altri scritti precedenti citati in quel contributo. Il par. 3 del testo invece richiama, adattandole al tema della filiazione, le osservazioni più ampie già svolte in Le relazioni tra l’ordinamento nazionale, sovranazionale internazionale nella tutela dei diritti, in corso di pubblicazione in Dir. pubbl., n. 3, 2013, alle quali integralmente si fa rinvio per ogni approfondimento.   Ringrazio innanzitutto moltissimo l’avv. Fanni e l’AIAF per avermi invitata a introdurre queste due giornate di riflessione critica sulla riforma della filiazione. Per me essere qui con voi oggi e domani è un vero piacere e soprattutto rappresenta una preziosa opportunità di imparare, di approfondire, di aggiornarmi su temi che da molto tempo mi interessano e che studio, naturalmente, dalla prospettiva del costituzionalista, e non dell’opera­tore del diritto. Il mio compito ora è quello di delineare il quadro di fondo, di principio, del tema che ci occupa, in modo da fornire le coordinate generali all’interno delle quali collocare le discussioni che seguiranno. Avverto subito che nel mio intervento intendo essenzialmente rispondere a una domanda che io considero preliminare a ogni discorso sul merito, sui vizi e sulle virtù, di quest’ultima riforma legislativa, e preliminare anche alla discussione sui quali sono essere i principi a cui una legge sullo stato dei figli e sulla responsabilità dei genitori deve, o dovrebbe, conformarsi. La domanda è la seguente. Dove si ritrova oggi il quadro costituzionale di riferimento della nostra legislazione in materia di filiazione? La domanda, mi rendo conto, ha un che [continua ..]


2. Che cosa resta oggi dell’art. 30 Cost.

In che senso si può parlare di un sostanziale fallimento dell’art. 30 Cost. come norma-cardine, o di principio, dell’intero ordinamento in materia di filiazione? E, ancora, quali ne sono le cause? Per rispondere alla prima domanda ritengo sufficiente ricordare quale è stata la parabola a cui gli interpreti hanno sottoposto la lettura del nostro articolo costituzionale, che i Costituenti chiamavano tra loro, tanto per intendersi, l’articolo “sui figli illegittimi”, prima che fosse trovata, in sede di coordinamento formale del testo, la più elegante locuzione di “figli nati fuori dal matrimonio”. Nei primi venti anni dall’entrata in vigore della Costituzione, la dottrina e la giurisprudenza lo hanno interpretato e applicato alla luce delle disposizioni del codice civile del 1942, invertendo il più elementare canone esegetico secondo cui le norme inferiori devono essere intese in senso conforme a quelle superiori, e non viceversa. E, analogamente, anche la Corte costituzionale ha mantenuto un atteggiamento conservatore, conforme alla comune mentalità dell’epoca, rifiutando in modo costante di eliminare le previsioni codicistiche in palese contrasto con il loro dettato. Ma, paradossalmente, il tenore letterale dell’art. 30 Cost. e le concezioni etico-politiche a esso sottese sono stati ignorati o traditi anche in seguito, nel momento stesso in cui si dichiarò di volervi dare finalmente attuazione. Negli anni che hanno preceduto e immediatamente seguito la riforma del diritto di famiglia del 1975, infatti, si è avuto il contrario fenomeno della iper (o sovra) interpretazione dell’art. 30 Cost., favorito da una dottrina che pretendeva di utilizzare l’ar­gomento costituzionale come perno e strumento di una politica del diritto volta a favorire, prima, e a legittimare, poi, la riforma del codice civile, presentandola come il necessario e dovuto adempimento dei precetti di quell’articolo, spacciati per imperativi chiari e univoci (cosa che in realtà non sono, come dirò tra poco). Per chi volesse avere un’idea del mutamento radicale di prospettiva consiglio di leggere di seguito i commenti all’art. 30 Cost. di Grassetti del 1950 e di Bessone del 1976, i quali non sembrano neanche riguardare le medesime, immutate, disposizioni costituzionali. L’unico grande merito [continua ..]


3. L’irresistibile ascesa delle fonti sovranazionali e internazionali in materia di filiazione