Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Profili di responsabilità penale nella l. n. 40/2004 all'indomani della sentenza della corte cost. n. 162/2014 (di Gianluca Luongo (Avvocato in Roma. Membro del Nucleo interistituzionale per la verifica della PMA-Regione Lazio))


SOMMARIO:

1. Ciò che resta dei profili sanzionatori della l. n. 40/2004 all’indomani della sentenza della Consulta - 2. I risvolti penali del cosiddetto turismo procreativo. I reati previsti dal codice penale - 3. La giurisprudenza penale - NOTE


1. Ciò che resta dei profili sanzionatori della l. n. 40/2004 all’indomani della sentenza della Consulta

È delle scorse settimane la notizia che la Corte costituzionale ha sancito la (ennesima) illegittimità costituzionale di un’altra significativa parte della ormai celeberrima l. n. 40 (o meglio, di ciò che ne rimane, vista la serie infinita di interventi demolitori del giudice delle leggi). Si tratta del divieto – come detto ormai non più vigente anche se si è in attesa di conoscere le motivazioni della Consulta – per quelle coppie fertili, ma portatrici di patologie genetiche, di poter operare la diagnosi pre-impianto al fine di escluderne la trasmissione al feto. È l’ennesima dimostrazione di quanto fossero profondamente errati i presupposti e i principi dai quali il legislatore del 2004 prese le mosse per approvare la legge sulla procreazione medicalmente assistita, attesa da moltissimi anni e che tuttavia ha completamente fallito i propri obiettivi, tanto da divenire ormai quasi solo terreno di scontro giudiziario e prima ancora politico. Di ciò che rimane della l. n. 40 esamineremo, con questo contributo, le conseguenze di natura penale collegate alla violazione di alcuni divieti contenuti nella legge stessa, con particolare riferimento alla esclusione della “maternità surrogata”, ovvero quella pratica mediante la quale la donna che non possa condurre positivamente a termine una gravidanza ricorre ad una “donatrice di utero” che al suo posto genera il neonato per poi consegnarlo a quella che viene definita “madre sociale” per distinguerla da quella biologica e da quella naturale. Si tratta dunque di una particolarissima modalità di fecondazione eterologa, nella quale possono essere utilizzati gameti della coppia, ovvero provenienti da uno solo dei due genitori o completamente estranei ad entrambi, perché prelevati da donatori. Come noto la l. n. 40, anche prima della pronuncia della Consulta che ha caducato il divieto di fecondazione eterologa, non prevedeva sanzioni di natura penale per le coppie che avessero fatto ricorso a quella tecnica procreativa. Le uniche sanzioni previste erano di natura amministrativa e pecuniaria ed erano applicabili, ai sensi dell’art. 12, solamente a coloro che avessero consentito e praticato quel tipo di fecondazione (personale medico e struttura sanitaria). Anche quelle sanzioni sono, come detto, venute meno all’indomani della pronuncia della sent. n. 162/2014 della [continua ..]


2. I risvolti penali del cosiddetto turismo procreativo. I reati previsti dal codice penale

Diverso è il discorso relativo ai profili penali di quelle condotte che vengono definite come “turismo procreativo”, odiosa espressione con la quale vengono descritti quei viaggi di coppie verso paesi esteri nei quali è viceversa ammesso il ricorso alla surrogazione dell’utero materno. Come noto in Italia vige il principio di diritto in base al quale, secondo l’art. 269 c.c., la madre non può essere considerata altra donna all’infuori della partoriente. Tale affermazione, che alla luce dei ritrovati della medicina non può che essere considerata oggigiorno una presunzione (anche se di carattere assoluto) determina molto spesso pronunce da parte dei Tribunali italiani le cui conseguenze sono (nel caso in cui i gameti utilizzati siano di un donatore) l’allontanamento dai “genitori sociali” dei neonati generati all’estero. Quel divieto di surroga dell’utero materno viene, infatti, costantemente aggirato dalle coppie italiane attraverso il ricorso a viaggi presso paesi – gli Stati Uniti, l’Inghilterra, l’Ucraina, la Russia e l’India solo per citare le direttrici più utilizzate – le cui legislazioni ammettono tale pratica, sebbene con rilevanti diversità da stato a stato. La conseguenza è che il giudice penale italiano si trova, sempre più frequentemente, a dover valutare non solo la ricorrenza di condotte che violano la legislazione penale italiana, ma in via preliminare se, e in quale misura, quelle condotte abbiano rispettato la legislazione della nazione nella quale è stata realizzata la surroga della maternità; compito non sempre facile allorquando le legislazioni estere – è il caso ad esempio dello Stato indiano – non siano sempre di semplice e immediata comprensione. Quello – ovvero il rispetto della lex loci – va infatti sempre più affermandosi nella giurisprudenza di merito come la cartina di tornasole della rilevanza penale o meno della condotta della coppia che è ricorsa a quella particolare tecnica di procreazione medicalmente assistita. Condotta che, come già chiarito, non ha rilevanza penale in sé, stante l’assenza di un divieto ad hoc sia nel codice penale che nella l. n. 40, ma da cui consegue tuttavia, al momento del rientro del neonato in Italia e della conseguente richiesta di iscrizione presso [continua ..]


3. La giurisprudenza penale

Il reato di alterazione di stato è un reato comune, procedibile d’ufficio. Prevedendo una pena detentiva superiore nel minimo a tre anni di reclusione, il reato di alterazione di stato è perseguibile d’ufficio anche se commesso dal cittadino italiano all’estero, senza necessità della preventiva richiesta di punizione da parte del Ministro della Giustizia, condizione di procedibilità ex art. 9 c.p. per quei reati comuni commessi dal cittadino italiano all’estero puniti con pena detentiva inferiore, nel minimo, alla suddetta soglia. Le sentenze ritenute di interesse ai fini del presente contributo sono state pronunciate, in ordine cronologico: dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, a seguito di rito abbreviato, il giorno 6 giugno 2013; dalla V Sezione penale del Tribunale di Milano il giorno 15 ottobre 2013; dalla II Sezione penale del Tribunale di Brescia il giorno 26 novembre 2013; dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, a seguito di rito abbreviato, il giorno 8 aprile 2014; dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Varese, a seguito di rito abbreviato, il giorno 8 ottobre 2014; dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, a seguito di rito abbreviato, il giorno 9 febbraio 2015.   Gup Trieste Con la sent. 6 giugno 2013, n. 349 [1] il Gup di Trieste ha assolto una coppia di cittadini italiani imputati di aver realizzato l’alterazione dello stato del neonato generato in Ucraina con una fecondazione assistita mediante il ricorso a surrogazione dell’utero materno. In quanto pratica medica ammessa in quello Stato il giudice ha riconosciuto validità e correttezza all’atto di nascita del neonato, in quanto formato in conformità all’ordinamento ucraino [2]. Secondo lo stesso giudice, infatti, la successiva trasmissione dell’atto – previa traduzione e apostille – all’Ufficiale di stato civile italiano deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini del reato di cui all’art. 567, 2° comma, c.p., che prevede esclusivamente la punizione della condotta di colui che alteri lo stato del neonato al momento della formazione dell’atto di nascita, essendo la successiva trasmissione in Italia non solo obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della l. n. 218/1995 sul diritto internazionale [continua ..]


NOTE