Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Revocazione (e cassazione) dei provvedimenti resi in ambito familiare (di Beatrice Ficcarelli, Professore associato nel dipartimento di Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Siena)


L’Autrice analizza dettagliatamente il mezzo di impugnazione straordinario e residuale della revocazione: in primo luogo evidenziando le differenze con le procedure di impugnazione ordinarie e le sue principali caratteristiche; in secondo luogo soffermandosi con particolare attenzione sui procedimenti in materia di famiglia per esaminare in quali casi e per quali motivi questo peculiare mezzo di impugnazione può rivelarsi un utile strumento di garanzia dei diritti individuali.

The Author deeply analyses the extraordinary residual cassation appeal called “revocazione”: firstly examining the differences with ordinary appealing procedures and its main characteristics; secondly focusing on family proceedings to investigate in which cases and for which reasons this peculiar procedure can be useful to ensure adequate protection to individual rights.

SOMMARIO:

1. Osservazioni introduttive - 2. La revocazione: nozione ed ambito di applicazione - 3. I provvedimenti revocabili - 4. I singoli motivi di revocazione nella casistica giurisprudenziale relativa ai provvedimenti “familiari” - 4.1. (Segue). L’art. 395, n. 1, c.p.c. - 4.2. (Segue). L’art. 395, n. 2, c.p.c. - 14.3. (Segue). L’art. 395, n. 3, c.p.c. - 5. La revocazione per errore di fatto e il difficile confine con l’errore di giudizio. Profili di carattere generale - 5.1. (Segue). L’omesso esame delle prove documentali quale ipotesi riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c. - 6. Conclusioni - NOTE


1. Osservazioni introduttive

Le modifiche che negli ultimi anni hanno interessato il procedimento innanzi alla Corte di Cas­sazione hanno, come noto, rinnovato interesse per il giudizio di fatto quale elemento essenziale per il conseguimento di una decisione giusta e per i limiti del suo controllo in sede di legittimità, anche in ragione dei riflessi che esso ha sull’attività nomofilattica della Corte stessa. Come noto, intervenendo sull’art. 360, n. 5, c.p.c., il legislatore del 2012 [1] ha previsto, infatti, quale motivo di ricorso innanzi alla Corte Suprema, l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Si tratta di una riforma che ha sostanzialmente limitato la possibilità di sindacare la c.d. “motivazione insufficiente” del sistema pregresso, per rendere il provvedimento censurabile solo quan­do il giudice, nell’esame e nella valutazione degli elementi di prova rilevanti al fine della formazione del suo giudizio su un determinato fatto, abbia omesso di considerare un fatto decisivo per la risoluzione della controversia. Deve trattarsi di un fatto principale ma anche di un fatto secondario, relativo ai fatti storici che appartengono alla vicenda storica allegata nel processo: alla fattispecie costitutiva, da un lato, o alle fattispecie allegate in via di eccezione [2]. In particolare, come chiarito nel 2014 dalle Sezioni Unite, non vi è più spazio per censurare in Cassazione i vizi logici della motivazione, il cattivo uso delle massime di esperienza, l’erronea scelta di una massima di esperienza o comunque la conclusione che si è ritenuto di trarre dal­l’uso di una massima di esperienza, in astratto, in sé considerata, corretta. E la Corte ha aggiunto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie [3]. Tale innovazione, mossa dall’intento di limitare l’accesso al giudizio di legittimità dato il sovraccarico della Corte sommersa da ricorsi, per limitarlo ai casi in cui vi sia violazione di legge in senso stretto, ha reso meno chiari i confini tra il succitato art. 360, n. 5 e [continua ..]


2. La revocazione: nozione ed ambito di applicazione

Data la peculiarità dell’istituto della revocazione, un’indagine che voglia concentrarsi sui rapporti tra la revocazione stessa ed il giudizio di cassazione con riferimento ai provvedimenti in ambito “familiare” non può prescindere dal ripercorrere, sia pur per sommi capi, i caratteri distintivi dell’istituto disciplinato dagli artt. 395 ss. c.p.c. Ciò in funzione della particolare natura di tale strumento, da un lato e, dall’altro, dalla scarsa applicazione che esso ha avuto fino ad ora nella pratica, proprio in considerazione dei rigorosi limiti che lo caratterizzano. Preme anzitutto evidenziare che la revocazione, disciplinata dagli artt. 395 ss. c.p.c., rappresenta un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale in quanto proponibile esclusivamente nelle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 395 c.p.c. che si aggiunge all’appello o al ricorso per cassazione. La revocazione, non a caso, si fonda sulla esistenza di particolari circostanze le quali, se fossero state conosciute dal giudice, avrebbero portato ad una decisione diversa. Per questo motivo, la revocazione si propone allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Si tratta di una impugnazione limitata ed a critica vincolata in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge, da considerarsi condizioni di ammissibilità del rimedio. Sotto tale dominante profilo, tale eccezionalità esclude la deduzione di motivi di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano pertanto deducibili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. A differenza del ricorso per cassazione cui tale mezzo può essere assimilato poiché entrambi i rimedi tendono a riaprire il giudizio presupponendo conclusa la fase precedente, la revocazione investe la giustizia del provvedimento impugnato, il quale pertanto si suppone che sia stato legalmente emesso. I motivi di revocazione elencati nell’art. 395 c.p.c., in altre parole, debbono intendersi quali elementi esterni al processo e non sono dunque riconducibili ad un errore del giudice tranne che nella particolare ipotesi prevista dal n. 4 [4]. Dal momento che la revocazione riproduce lo stesso oggetto del giudizio precedente, essa segue il regime di devoluzione automatica. Come noto, la revocazione può essere ordinaria o straordinaria. La differenza risiede nel tipo di vizio [continua ..]


3. I provvedimenti revocabili

In via generale, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., possono essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate in grado di appello ed in unico grado [7]. Non possono pertanto essere revocate le sentenze ancora appellabili dal momento che l’appel­lo è un mezzo di impugnazione a critica libera nel quale sono deducibili tutti i motivi previsti come ragione di revocazione di una sentenza [8]. Circa i provvedimenti della Cassazione, poi, l’art. 391 bis c.p.c. prevede l’esperibilità della revocazione avverso la sentenza o l’ordinanza della Corte affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. così come ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c. anche il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito (ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) è impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, 1° comma, c.p.c. Avvicinandosi all’oggetto specifico della nostra indagine, si è sempre ritenuto che la revocazione fosse proponibile avverso provvedimenti aventi contenuto decisorio pur non avendo la forma di sentenza, quali il decreto ingiuntivo, l’ordinanza di convalida di sfratto, le sentenze arbitrali e quelle dichiarative di fallimento. Ciò posto, rientrano certamente tra i provvedimenti revocabili oltre alle sentenze di appello di separazione e di divorzio e di scioglimento di unione civile [9], anche i provvedimenti resi all’esito di controversie derivanti da rapporti familiari con forma diversa dalla sentenza e ciò a dire i decreti resi dalla Corte d’Appello in camera di consiglio relativamente alla tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché quelli all’esito del reclamo avverso i decreti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio ai sensi degli artt. 710 c.p.c. e 9 l. divorzio e 337 quinques c.c. per i figli non matrimoniali; il che equivale a dire tutti i provvedimenti idonei ad acquistare efficacia di cosa giudicata rebus sic stantibus, quali decisioni modificabili ma solo sulla base di ragioni sopravvenute per effetto di un mutamento delle circostanze. Lo stesso pare potersi affermare per i provvedimenti della Corte d’Appello resi a seguito di un primo grado di giudizio intentato ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. [10]. Con riferimento [continua ..]


4. I singoli motivi di revocazione nella casistica giurisprudenziale relativa ai provvedimenti “familiari”

Una volta ammesso che avverso la pressoché totalità dei provvedimenti resi all’esisto di controversie latu sensu familiari sia possibile proporre revocazione ex art. 395 c.p.c., ed al fine di verificare quando occorra azionare tale mezzo di impugnazione in luogo del ricorso per cassazione salvi i casi di concorso tra gli stessi, può ora tentarsi una analisi dei singoli motivi di revocazione che possono rilevare in questa delicata materia [13] attraverso lo studio della giurisprudenza in materia quale strumento di guida e opportuno confronto.


4.1. (Segue). L’art. 395, n. 1, c.p.c.

Al n. 1 dell’art. 395 c.p.c. si stabilisce che è revocabile, anche se già passato in giudicato, il provvedimento che sia l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra. A tal fine, per dolo deve intendersi il raggiro idoneo a paralizzare la difesa della controparte: un quid pluris rispetto alla mera omissione di attività o rispetto al compimento di attività processuali di per sé non qua­lificabili come illecite [14]. Di conseguenza, non integrerebbero il dolo le reticenze o l’allegazione di fatti non veri. Il dolo revocatorio è integrato anche dalla collusione con il legale di controparte (che costituisce anche illecito penale). Il raggiro paralizza infatti l’attività di difesa della controparte [15]. Con riferimento specifico ai provvedimenti resi in ambito familiare, la giurisprudenza della cassazione ha ravvisato dolo revocatorio nel caso di un divorzio trasformatosi da giudiziale in congiunto, in cui l’istruttoria aveva evidenziato la palese volontà del marito di sottrarre la propria società ed i beni ad essa inerenti alla valutazione del giudice per la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli e di divorzio per la moglie. Il marito, per convincere la moglie ad accettare la sua proposta di divorzio congiunto, aveva infatti ceduto e poi riacquistato, tramite la propria convivente, la parte più cospicua del suo patrimonio costituita dalle quote societarie, operazione per la quale egli non era stato in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione alternativa. Difatti anche la figlia delle parti aveva dichiarato in giudizio che dopo il divorzio dei propri genitori, aveva appreso dal padre che la cessione della società era stata uno stratagemma per nascondere i propri redditi alla moglie, e di ciò ella aveva avuto conferma assistendo ad una telefonata. Di qui l’accertamento dell’esistenza dei presupposti del dolo processuale revocatorio [16]. Diversamente, la Cassazione ha escluso l’idoneità a realizzare la fattispecie di cui all’art. 395, n. 1 la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti che possono configurare compor­tamenti censurabili sotto il profilo della lealtà e correttezza processuale [continua ..]


4.2. (Segue). L’art. 395, n. 2, c.p.c.

Il motivo di cui al n. 2 dell’art. 395 c.p.c., prevede il caso che la sentenza sia fondata su prove false. Ne è esclusa la prestazione di falso giuramento, mentre, del tutto opportunamente, si con­sidera ammissibile la revocazione anche quando falsa sia la consulenza tecnica nonostante essa non possa propriamente annoverarsi tra i mezzi di prova. La prova, come la norma espressamente richiede, deve essere riconosciuta o dichiarata falsa. Il riconoscimento deve provenire non da chi ha formato la prova o da chi l’ha richiesta, bensì dalla parte vittoriosa [19]. La falsità deve essere accertata con sentenza penale o civile passata in giudicato e soggettivamente opponibile alla parte contro la quale si chiede la revocazione, con la conseguenza che il processo di revocazione e quello di falso non possono cumularsi tra di loro [20]. La giurisprudenza ha in particolare tenuto a precisare che l’ipotesi di falsità delle prove considerata dalla disposizione in commento non è configurabile in ordine a falsità concernenti attività meramente processuali (come ad es. la falsità della relata di notifica dell’atto introduttivo del giudizio) che non incidono infatti sulla veridicità delle prove sulle quali si è giudicato e vanno perciò fatte valere nell’ambito dello stesso processo in cui sono state poste in essere mediante le eccezioni di nullità ed i normali mezzi di impugnazione [21].


14.3. (Segue). L’art. 395, n. 3, c.p.c.

Al n. 3 l’art. 395 c.p.c. stabilisce che il provvedimento sia revocabile se dopo lo stesso siano stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. Preme evidenziare che il documento decisivo significa documento “su fatti” decisivi tali che, se presi in considerazione dal giudice, questi avrebbe diversamente deciso la controversia. Si è esclu­so pertanto che sussista il requisito della decisività ove il documento non sia destinato a costituire la prova di un determinato fatto ma rappresenti solo un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo [22]. È invece ritenuto decisivo il documento che, se acquisito agli atti, sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del giudice attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare [23]. Perché la revocazione sia ammissibile è poi necessario che il documento decisivo preesista alla decisione impugnata, non essendo sufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto rappresentato dal documento medesimo. I documenti debbono essere preesistenti e devono avere ad og­getto fatti già allegati nella precedente fase processuale. I fatti sopravvenuti danno infatti luogo non alla revocazione bensì alla riproposizione della domanda [24]. Certamente tale motivo di revocazione deve essere messo in relazione con la disciplina del­l’esibizione di documenti di cui all’art. 210 c.p.c. giacché la parte non può far ricorso alla revocazione quando, essendo a conoscenza dell’esistenza del documento, non ne abbia domandato l’esibizione in giudizio, ovvero quando, avendola ottenuta, la controparte l’abbia rifiutata. In tale ipotesi, infatti, prevalgono le norme sull’istituto esibitorio e le conseguenze previste per la mancata esibizione in giudizio. Poiché dell’esistenza del documento il giudice ha già tenuto conto ai fini della decisione della controversia, il suo ritrovamento non è idoneo a fondare la revocazione. Quanto infine ai requisiti della forza maggiore e il fatto dell’avversario da cui la norma fa dipendere l’impossibilità della produzione in giudizio, si discute se tale impossibilità indichi la mancata conoscenza dell’esistenza del [continua ..]


5. La revocazione per errore di fatto e il difficile confine con l’errore di giudizio. Profili di carattere generale

Secondo il dettato dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è revocabile la sentenza (o il provvedimento decisorio) che sia l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. La norma prosegue affermando che vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Si intuisce, anche ad una prima lettura, che è questo il motivo maggiormente azionato in revocazione, avendo un ambito di applicazione più esteso rispetto agli altri previsti dalla disposizione che prevedono limiti di ammissibilità molto specifici. Cerchiamo anzitutto di descriverne l’ambito di applicazione per tentare di comprenderne la reale portata. Stando alla lettera della norma, l’errore di fatto revocatorio si configura quale errore di percezione della realtà. Esso consiste pertanto in una “svista” obiettivamente ed immediatamente rilevabile del giudice che ha dato per esistente o inesistente quel che invece sicuramente non risultava o risultava esistente dagli atti di causa; ciò senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche [26]. Come ha precisato anche di recente la Cassazione, per la constatazione dell’errore non è pertanto necessario alcun margine di apprezzamento o di valutazione [27]. A tal fine, il caso di scuola, efficacemente espresso da chiara dottrina [28], è quello della separazione giudiziale richiesta con addebito per infedeltà coniugale in cui risulti che una signora alta e bionda come la convenuta, abbia tenuto certi comportamenti da cui si è tratta la presunzione grave, precisa e concordante che la stessa avesse tradito il marito. Ma se dagli atti di causa risulta che i testimoni hanno invece descritto una signora piccola e bruna, è evidente che il giudice ha letto una cosa che non c’è. Se il giudice ha invece sbagliato nel ragionamento presuntivo, l’errore non è già di percezione, ma di ragionamento, come tale censurabile in Cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. e non [continua ..]


5.1. (Segue). L’omesso esame delle prove documentali quale ipotesi riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c.

In tale prospettiva, si è a lungo discusso se possa dare luogo alla revocazione l’ipotesi in cui il giudice abbia omesso di esaminare prove documentali prodotte dalle parti. A tal fine la Cassazione, in modo presso che unanime, ha stabilito che il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, proprio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. (sempre che ne ricorrano le condizioni) [33]. Conseguentemente, è stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l’errore del giudice di merito per avere ignorato un documento acquisito agli atti del processo e menzionato dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; con la precisazione che l’errore in questione, risolvendosi in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, ma in contrasto con le risultanze degli atti del processo, può essere invece denunciato ex art. 395, n. 4, c.p.c. [34]. Sempre con riferimento ai confini tra revocazione e cassazione, e di conseguenza, al rapporto tra gli artt. 395, n. 4 e 360, n. 5, la giurisprudenza ha affermato che non costituisce errore di fatto quello che si sostanzia in un’erronea interpretazione di un contratto [35], l’errore di criterio nel­l’estimazione del fatto [36], gli eventuali errori di interpretazione del giudicato che difatti concretano errori di diritto [37], l’ipotesi di erronea individuazione, nella sentenza, della norma applicabile al caso concreto [38] e, ancora, i vizi relativi all’interpretazione della domanda giudiziale [39]. La sussistenza dell’errore revocatorio, poi, deve essere esclusa quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, che danno luogo [continua ..]


6. Conclusioni

L’ordinamento vede nella revocazione uno strumento residuale, utilizzabile quando non sia possibile ricorrere al rimedio generale: nell’alternativa tra revocazione e appello va infatti sempre preferito quest’ultimo, con cui, come si è avuto modo di rilevare, la revocazione non può mai concorrere: tutti i motivi di revocazione sono anche potenziali motivi di appello e finché il mezzo generale è esperibile, esso assorbe il rimedio particolare. Tuttavia, in un’epoca in cui le corti sono oberate di ricorsi, diventa sempre più frequente e possibile, per il giudice, incorrere in una svista o in un errore di percezione che danno luogo ad uno dei principali e più utilizzati motivi di revocazione. La frettolosità nell’esame dei fascicoli di parte, il processo telematico e le nuove modalità di produzione dei documenti in giudizio per il tramite dello stesso, può far certamente sì che il giudice dia per inesistente quel che invece risultava esistente dagli atti di causa. O viceversa. Nei procedimenti di separazione e di divorzio, in particolare, si assiste spesso a fenomeni di produzioni documentali sovrabbondanti, il più delle volte inutili o irrilevanti, che possono contribuire ad “offuscare” i documenti che davvero rilevano per la prova dei fatti allegati dalle parti. Quid ad esempio della dichiarazione dei redditi non rilevata dal giudice ma prodotta in giudizio e sulla cui mancata produzione il giudice medesimo abbia fondato la propria decisione in ordine alla corresponsione degli assegni di mantenimento o di divorzio? Per non parlare di peculiari modalità di azione e di difesa che nelle controversie familiari possono concretarsi spesso in tentativi per celare la propria situazione reddituale dando luogo a dolo revocatorio. In tutti questi casi la necessaria tutela dei diritti dei soggetti coinvolti rende opportuno il ricorso ad ogni mezzo messo a disposizione dell’ordinamento, gettando luce su istituti per lungo tempo ignorati o ritenuti desueti.


NOTE